Sanzioni disciplinari (Art. 2106 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)
Art. 2106
- L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti (1) può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione [e in conformità delle norme corporative] (2).
- Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende
(1) Articolo 2105 – Obbligo di fedeltà: [I]. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio; Articolo 2104 – Diligenza del prestatore di lavoro. [I]. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
(2) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo.