Diritto di sciopero (Costituzione, Art. 40)

Costituzione Della Repubblica Italiana 27 Dicembre 1947
(In Gazz. Uff. 27 Dicembre 1947, N. 298, Ed. Straordinaria).

– Omissis –

Art. 40

  1. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano (1).

(1) Per le disposizioni sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali vedi legge 12 giugno 1990, n. 146.

– Omissis –


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