Congedi parentali (Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151, Art. 5)

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (1) (2).

(1) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare INPS 18 febbraio 2005, n. 32; Circolare INPS 23 maggio 2006, n. 76; Circolare INPS 6 settembre 2006, n. 95 bis; Messaggio INPS 25 maggio 2007, n. 13279; Circolare INPS 3 agosto 2007, n. 112; Messaggio INPS 12 luglio 2007, n. 18311.
(2) Per l’integrazione delle disposizioni di cui al presente decreto, vedi gli articoli 18, comma 1 e 41, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 .

Art.5

Anticipazione del trattamento di fine rapporto (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
  1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’articolo 32, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione.

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