Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda (Art. 2112 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)

 

 

– Omissis –

Art.2112

 

 

Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda (1).

 

  1. In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
  2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
  3. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
  4. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma.
  5. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento (2).
  6. Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (3).

 

(1) Articolo dapprima modificato dall’art. 473l. 29 dicembre 1990, n. 428 e poi così sostituito dall’art. 1 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18. V. l’art. 47 l. 29 dicembre 1990, n. 428, modificato dall’art. 2 d.lgs. n. 18, cit.
(2) Comma così sostituito dall’art. 321d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d’azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia.
(3) Comma aggiunto dall’art. 322 d.lgs. n. 276, cit., e poi così modificato dalla novella introdotta dall’art. 9 d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 all’art. 322 d.lgs. n. 276, cit.

– Omissis –

 

 

 


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