Comunicazioni obbligatorie (Decreto Legislativo 21 aprile 2000 n. 181, Art. 4bis)

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 181 (in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 154).
Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 4-Bis

Modalità di assunzione e adempimenti successivi (1).

Commi da 1 a 4: omissis .

  1. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
    1. proroga del termine inizialmente fissato;
    2. trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
    3. trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
    4. trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
    5. trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato (5).
    1. bis trasferimento del lavoratore (2);
    1. ter distacco del lavoratore (2);
    1. quater modifica della ragione sociale del datore di lavoro (2);
    1. quinquies trasferimento d’azienda o di ramo di essa (2).

Comunicazione da 6 a 8: omissis.

(1) Articolo inserito dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. del 19 dicembre 2002 n.297 .
(2) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1183, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 


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