Trattamento fiscale (Decreto Del Presidente Della Repubblica 22 Dicembre 1986 n. 917, Art. 51)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 (in Suppl. ordinario n. 1 alla Gazz. Uff. 31 dicembre, n. 302).
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (1)
Art. 51
Comma da 1 a 6: omissis.
- Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a euro 1.549,37 per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e euro 4.648,11 per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest’ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per piè anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrano a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.
- Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per i servizi prestati all’estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all’estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l’indennità per servizi prestati all’estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all’attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L’applicazione di questa disposizione esclude l’applicabilità di quella di cui al comma 5.
- –bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 (16).
- Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all’anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all’onere derivante dall’applicazione del medesimo decreto.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 48.
(2) Vedi disposizioni di cui all’articolo 54, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
(3) Lettera modificata dall’articolo 1 del D.Lgs.18 febbraio 2000, n. 41, dall’articolo 1 del D.Lgs.18 febbraio 2000, n. 47, e successivamente sostituita dall’articolo 1, comma 197, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per l’aggiornamento del limite di non concorrenza per gli anni 2003 e 2004 vedi l’articolo 3, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; per l’anno 2005 vedi l’articolo 1, comma 505 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ; per l’anno 2006 vedi l’articolo 1, comma 123, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; per l’anno 2007 è fissato in euro 3.615,20 dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(4) Lettera soppressa dall’articolo 2, comma 6, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93.
(5) Lettera modificata dall’articolo 4 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998.
(6) Lettera sostituita dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.
(7) Lettera aggiunta dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.
(8) Lettera sostituita dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con la decorrenza indicata dal comma 2 del medesimo articolo 13.
(9) Lettera aggiunta dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con la decorrenza indicata dal comma 2 del medesimo articolo 13 e successivamente abrogata dall’articolo 82, comma 23 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.
(10) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 14, della legge 23 agosto 2004, n. 243
(11) Comma aggiunto dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con la decorrenza indicata dal comma 2 del medesimo articolo 13, modificato dall’articolo 36, comma 25, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e successivamente dall’articolo 2, comma 29, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. Vedi le disposizioni di cui ai commi 25-bis e 26, dell’articolo 36 del D.L. 223/2006.
(12) Lettera modificata dall’articolo 2, comma 71, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, e successivamente dall’articolo 15-bis comma 7, del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 27 giugno 2007. Per la decorrenza delle disposizioni precedenti la modifica di cui al D.L. 81/2007 vedi articolo 2, comma 72, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dall’articolo 1, comma 324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(13) Lettera modificata dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.
(14) Lettera aggiunta dall’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi D.M. 11 dicembre 2003.
(15) Per la rideterminazione della quota di indennità di cui al presente comma, vedi l’articolo 2, comma 17, lettera a), della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
(16) Comma aggiunto dall’articolo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi articolo 5, comma 5, della legge 16 marzo 2001, n. 88.