DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 art. 51 – Determinazione del reddito di lavoro dipendente

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 (in Suppl. ordinario n. 1 alla Gazz. Uff. 31 dicembre, n. 302). – Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R. IMPOSTE SUI REDDITI)

Art. 51 [Ex Art. 48] – Determinazione del reddito di lavoro dipendente

1 . Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono (A).

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter) (1)(B);

[b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta a lire 500.000, nonchè i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;] (2)

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonchè quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (3);

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

e) i compensi reversibili di cui alle lettere b ) ed f ) del comma 1 dell’art. 47 (4);

f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100 (5)

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in eta’ prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche’ per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (6);

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 (7);

f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie (8).

g) OMISSIS

h ) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonchè le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lettera b ). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) OMISSIS

i-bis) OMISSIS

2-bis. OMISSIS

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

3-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (9).

Commi da 4 a 8-bis OMISSIS

9 . Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all’anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all’onere derivante dall’applicazione del medesimo decreto .

(1) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 41, dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, dall’articolo 1, comma 123, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successivamente sostituita dall’articolo 1, comma 197, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(2) Lettera soppressa dall’articolo 2, comma 6, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

(3) Lettera modificata dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 e successivamente dall’articolo 1, comma 16, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° luglio 2015.

(4) Il richiamo all’articolo 47, di cui al presente comma, deve intendersi riferito all’attuale articolo 50, come disposto dall’ articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 .

(5) Lettera sostituita dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e successivamente dall’articolo 1, comma 190, lettera a), numero 1) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. A decorrere dal 1 gennaio 2017, a norma dell’articolo 1, comma 162 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, le disposizioni di cui alla presente lettera si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

(6) Lettera aggiunta dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e successivamente sostituita dall’articolo 3, comma 6-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e, da ultimo, dall’articolo 1, comma 190, lettera a), numero 2) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(7) Lettera inserita dall’articolo 1, comma 190, lettera a), numero 3) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(8) Comma inserito dall’articolo 1, comma 161 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1 gennaio 2017.

(9) Comma inserito dall’articolo 1, comma 190, lettera b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(A) In riferimento al presente comma vedi: Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 30 ottobre 2015, n. 92/E; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2015, n. 106/E.

(B) In riferimento alla presente lettera vedi: Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 2 agosto 2016, n. 65/E.

 


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