Ammortizzatori sociali – durata dei trattamenti | ADLABOR

La legislazione italiana prevede varie tipologie di ammortizzatori sociali con durata e trattamenti diversificati, lo schema sintetizza i requisiti e le modalità di fruizione dei meccanismi di protezione.

 

Ammortizzatori sociali – Scadenza e durata dei trattamenti

NASpI

Scadenza

 

Durata del trattamento

(Art. 5, co. 1 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22)

 

 

La NASpI non è in scadenza.

La NASpI è corrisposta mensilmente per una durata massima di 24 mesi.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017, la NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane

Indennità di mobilità

Scadenza

 

Durata del trattamento

(Art. 2, c. 46, L. 92/2012)

 

 

 

A partire dal 1° gennaio 2017 l’indennità di mobilità sarà sostituita dalla NASPI.

 

La durata del trattamento indicato in mensilità varia a seconda dell’età del soggetto beneficiario e dell’area geografica in cui si applica:

 

2015 2016 2017
Centro-Nord fino a 39 anni 12 12 (NAspi) 12
CN da 40 a 49 anni 18 12 (NAspi) 12
CN da 50 a 54 anni 24 18 (NAspi) 12
CN 55 e oltre 24 18 (NAspi) 18
Centro-Sud fino a 39 anni 12 12 (NAspi) 12
CS da 40 a 49 anni 24 18 (NAspi) 12
CS da 50 a 54 anni 36 24 (NAspi) 12
CS 55 e oltre 36 24 (NAspi) 18
CIGO

Scadenza

 

Durata del trattamento

(art. 12 D.lgs. 148/2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(art. 4 D.lgs. 148/2015)

 

La CIGO non è in scadenza.

 

Interventi consecutivi: l’integrazione salariale è corrisposta per un periodo massimo di 13 settimane consecutive, prorogabile in casi eccezionali per successivi periodi trimestrali, fino ad un massimo complessivo di 52 settimane.

Superato il limite massimo di integrazione salariale, può essere richiesto un ulteriore intervento della cassa integrazione, per la medesima unità produttiva, solo dopo che siano trascorse 52 settimane dalla ripresa della normale attività.

 

Interventi non consecutivi: la durata dell’integrazione non può eccedere le 52 settimane nell’arco di un biennio mobile

 

N. di ore concesse: Non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile (con riferimento a tutti i lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale)

 

Per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario non può superare la durata massima di 24 mesi, in un quinquennio mobile.

Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini tale limite può elevarsi a 30 mesi.

CIGS

Scadenza

(art. 21 D.lgs. 148/2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata del trattamento

(art. 22 D.lgs. 148/2015)

 

 

 

(art. 22,4 D.lgs. 148/2015)

 

(art. 44, 3 D.lgs. 148/2015)

 

 

 

(art. 22,5 D.lgs. 148/2015)

 

 

(art. 4 D.lgs. 148/2015)

 

 

La CIGS non è in scadenza ma, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la causale “crisi aziendale”, per i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa, è abrogata [la CIGS potrà continuare ad operare per le seguenti causali:

 

riorganizzazione aziendale;

o crisi aziendale (nei casi diversi dalla cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa);

contratto di solidarietà: si tratta del contratto di solidarietà di tipo difensivo c.d. di tipo A (ex legge 863/84), che oltre a prevedere che la riduzione media oraria non possa essere superiore al 60% dell’orario giornaliero/settimanale/mensile dispone che per ogni lavoratore tale riduzione non possa essere superiore al 70%].

 

Per la causale riorganizzazione aziendale: 24 mesi, anche continuativi in un quinquennio mobile.

Per la causale crisi aziendale: 12 mesi. Una nuova autorizzazione può essere concessa solo se è decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione.

Nota1: per queste due causali è prevista l’autorizzazione alla sospensione del lavoro solo nel limiti del 80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva.

 

Nota2: Le disposizioni dell’art. 22,4 (nota 1) non si applicano per i primi 24 mesi dall’entrata in vigore del D.lgs. 148/2015 (avvenuta il 24 settembre 2015).

 

Per la causale contratto di solidarietà: 24 mesi. Tale limite può essere portato a 36 mesi, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

 

Per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario non può superare la durata massima di 24 mesi, in un quinquennio mobile.

Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini tale limite può elevarsi a 30 mesi.

Contratti di solidarietà difensivi

Scadenza

(D. Lgs 148/2015, Art. 21, comma 1, lett. c)

 

Durata del trattamento

(D. Lgs 148/2015, Art. 22, comma 3)

(D. Lgs 148/2015, Art. 22, comma 5)

 

Contratti di solidarietà espansivi

Scadenza

 

 

 

Il Decreto Legislativo n. 148/2015 (entrato in vigore il 24 settembre 2015) ha trasformato il contratto di solidarietà difensivo da istituto autonomo a causale dell’intervento di integrazione salariale straordinaria

 

 

Per la causale contratto di solidarietà, per ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

 

Detto limite di 24 mesi può essere portato a 36 mesi, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente

 

 

 

I contratti di solidarietà espansivi non sono in scadenza.

 


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