Schema Appalto e Subappalto | ADLABOR

Appalto

(Art. 1655 c.c. Art. 29 Decreto Legislativo 276/03 come modificato dal D. Lgs. 251/04, Art. 35 L. 248/06; D. Lgs. 81/08)

Definizione
Art. 1655 c.c.
  • È il contratto con il quale un soggetto (committente) incarica un altro soggetto (appaltatore – fornitore) di eseguire un’opera o un servizio con organizzazione a carico dell’appaltatore dei mezzi necessari e dell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nonché del rischio d’impresa.
Nullità del contratto
Art. 26 co. 5 D. Lgs. 81/08
  • il contratto di appalto (o di subappalto) è nullo se non vengono indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi allo specifico appalto.
Titolarità dei mezzi
  • del fornitore / appaltatore, in proprietà o in affitto (anche da committente)
Organizzazione dei mezzi (in generale)
  • del fornitore / appaltatore
Potere organizzativo, direttivo e disciplinare nei confronti dei lavoratori utilizzati
  • sono esercitati dal fornitore / appaltatore
Trattamento retributivo spettante ai lavoratori utilizzati
  • è quello previsto dal CCNL applicato dal fornitore / appaltatore
Responsabilità solidale
Art. 29 co. 2 D. Lgs. 276/03
  • fra committente – appaltatore e subappaltatore: il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti.
Art. 35 co. 28 L. 248/06
  • fra appaltatore e subappaltatore: l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione delle ritenute fiscali e previdenziali dei dipendenti del subappaltatore e del loro versamento.
Sicurezza sul lavoro
Art. 26 D. Lgs. 81/08
  • obblighi in capo al committente appaltante:
    • verificare l’idoneità tecnico – professionale del fornitore / appaltatore;
    • informare le imprese e i lavoratori autonomi sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro in cui devono operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività (l’obbligo sorge dopo la sottoscrizione del contratto di appalto ma prima che dell’inizio dei lavori da parte dell’appaltatore)
    • promuovere la cooperazione ed il coordinamento con le imprese appaltatrici, elaborando il documento di valutazione dei rischi che dev’essere allegato al contratto di appalto
  • obblighi in capo al committente appaltante, all’appaltatore ed all’eventuale subappaltatore:
    • cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
    • coordinare gli interventi di prevenzione e di protezione contro i rischi cui sono esposti i lavoratori (l’obbligo non è esteso ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici);
    • promuovere la cooperazione nell’attuazione delle misure di sicurezza e il coordinamento degli interventi di protezione.
Tessera di riconoscimento
Art. 26 c. 8 D. Lgs. 81/08 il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice dev’essere munito di apposita tessera di riconoscimento (corredata di fotografia) contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Art. 59 c. 1 lett. b) D. Lgs. 81/08 In caso di violazione dell’obbligo è prevista l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 50 ad € 300 a carico del lavoratore.
Subentro in appalto
Art.29 co. 3 D. Lgs. 276/03
nel caso di subentro in un appalto di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo o di clausola dello stesso contratto d’appalto, l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto non costituisce trasferimento d’azienda o di parte di essa e quindi non determina l’applicazione delle garanzie previste in questi casi dalla legge sui trasferimenti d’azienda.
Appalto non genuino
Art. 29 co. 3 bis. D. Lgs. 276/03
nelle ipotesi di appalto non genuino, cioè senza che ricorrano i requisiti di cui al 1° comma dell’articolo 29 del D. Lgs. 276/03, il lavoratore interessato può ricorrere all’Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di colui che ne utilizza la prestazione.

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