Definizione
Art. 1655 c.c. |
- È il contratto con il quale un soggetto (committente) incarica un altro soggetto (appaltatore – fornitore) di eseguire un’opera o un servizio con organizzazione a carico dell’appaltatore dei mezzi necessari e dell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nonché del rischio d’impresa.
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Nullità del contratto
Art. 26 co. 5 D. Lgs. 81/08 |
- il contratto di appalto (o di subappalto) è nullo se non vengono indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi allo specifico appalto.
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Titolarità dei mezzi |
- del fornitore / appaltatore, in proprietà o in affitto (anche da committente)
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Organizzazione dei mezzi (in generale) |
- del fornitore / appaltatore
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Potere organizzativo, direttivo e disciplinare nei confronti dei lavoratori utilizzati |
- sono esercitati dal fornitore / appaltatore
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Trattamento retributivo spettante ai lavoratori utilizzati |
- è quello previsto dal CCNL applicato dal fornitore / appaltatore
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Responsabilità solidale |
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Art. 29 co. 2 D. Lgs. 276/03 |
- fra committente – appaltatore e subappaltatore: il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti.
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Art. 35 co. 28 L. 248/06 |
- fra appaltatore e subappaltatore: l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione delle ritenute fiscali e previdenziali dei dipendenti del subappaltatore e del loro versamento.
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Sicurezza sul lavoro
Art. 26 D. Lgs. 81/08 |
- obblighi in capo al committente appaltante:
- verificare l’idoneità tecnico – professionale del fornitore / appaltatore;
- informare le imprese e i lavoratori autonomi sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro in cui devono operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività (l’obbligo sorge dopo la sottoscrizione del contratto di appalto ma prima che dell’inizio dei lavori da parte dell’appaltatore)
- promuovere la cooperazione ed il coordinamento con le imprese appaltatrici, elaborando il documento di valutazione dei rischi che dev’essere allegato al contratto di appalto
- obblighi in capo al committente appaltante, all’appaltatore ed all’eventuale subappaltatore:
- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e di protezione contro i rischi cui sono esposti i lavoratori (l’obbligo non è esteso ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici);
- promuovere la cooperazione nell’attuazione delle misure di sicurezza e il coordinamento degli interventi di protezione.
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Tessera di riconoscimento |
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Art. 26 c. 8 D. Lgs. 81/08 |
il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice dev’essere munito di apposita tessera di riconoscimento (corredata di fotografia) contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. |
Art. 59 c. 1 lett. b) D. Lgs. 81/08 |
In caso di violazione dell’obbligo è prevista l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 50 ad € 300 a carico del lavoratore. |
Subentro in appalto
Art.29 co. 3 D. Lgs. 276/03 |
nel caso di subentro in un appalto di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo o di clausola dello stesso contratto d’appalto, l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto non costituisce trasferimento d’azienda o di parte di essa e quindi non determina l’applicazione delle garanzie previste in questi casi dalla legge sui trasferimenti d’azienda. |
Appalto non genuino
Art. 29 co. 3 bis. D. Lgs. 276/03 |
nelle ipotesi di appalto non genuino, cioè senza che ricorrano i requisiti di cui al 1° comma dell’articolo 29 del D. Lgs. 276/03, il lavoratore interessato può ricorrere all’Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di colui che ne utilizza la prestazione. |