Rapporto di lavoro di apprendistato post Decreto Legislativo 81/2015 in vigore dal 25 giugno 2015 | ADLABOR
La specificità dell’apprendistato che si articola in varie tipologie, richiede, per la sua corretta applicazione, una serie di requisiti ed adempimenti che vengono elencati e sintetizzati.
Rapporto di lavoro di apprendistato post Decreto Legislativo 81/2015 in vigore dal 25 giugno 2015 che abroga il Decreto Legislativo 167/2011 (c.d. Testo Unico dell’apprendistato)
Definizione
(D.Lgs. 81/2015, art. 41, co. 1) |
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani |
Nota: E’ possibile stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali purché tale possibilità sia disciplinata dai CCNL applicati (D. Lgs. 81/2015, art. 43, co. 8) | |
Tipologie
(D.Lgs. 81/2015, art. 41, co. 2) |
Il contratto di apprendistato è distinto in tre tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta formazione e ricerca |
Forma
(D.Lgs. 81/2015, art. 42, co. 1) |
Forma scritta ai fini della prova |
Nota: La norma precisa che la forma scritta è richiesta anche per il piano formativo individuale
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Lavoratori interessati
(D.Lgs. 81/2015, art. 43, co. 2)
(D.Lgs. 81/2015, art. 44, co. 1)
(D.Lgs. 81/2015, art. 45, co. 1) (D.Lgs. 81/2015, art. 47, co. 4) |
In funzione della tipologia di contratto utilizzato sono interessati:
– giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento dei 25 (per l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore); – giovani di età compresa tra i 18 anni (17, se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni (per l’apprendistato professionalizzante) – giovani di età compresa tra i 18 anni (17, se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni (per l’apprendistato di alta formazione) – lavoratori in mobilità o beneficiari di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età |
Note: per i lavoratori in mobilità assunti come apprendisti va evidenziato che la legge:
– precisa che ad essi si applicano le disposizioni in materia di licenziamenti individuali; – mantiene in essere per il datore di lavoro sia le agevolazioni contributive previste dall’articolo 25, comma 9, della legge n. 223/199 (contributi per apprendisti) sia l’incentivo previsto dall’articolo 8, comma 4, della medesima legge (contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità) (D.Lgs. 81/2015, art. 47, co. 4) |
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Durata
(D.Lgs. 81/2015, art. 42, co. 2)
(D.Lgs. 81/2015, art. 43, co. 2)
(D.Lgs. 81/2015, art. 44, co. 2)
(D.Lgs. 81/2015, art. 45, co. 4 e 5)
(D.Lgs. 81/2015, art. 42, co. 2)
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In funzione della tipologia contrattuale, la durata è la seguente:
– non inferiore a 6 mesi (per tutti i tipi di apprendistato, salvo per quelli stagionali)
– non superiore a 3 anni (4 nel caso di diploma quadriennale regionale) per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; – non superiore a 3 anni (5 per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento), per l’apprendistato professionalizzante; – durata non definita dalla legge, per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca. L’indicazione della durata è attribuita alle Regioni che dovranno però raggiungere un accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca. – non definita, ma comunque anche inferiore a sei mesi nel caso di attività svolte in cicli stagionali, per le quali la contrattazione collettiva nazionale preveda la possibilità di instaurare contratti di apprendistato a tempo determinato |
Limiti numerici
(D.Lgs. 81/2015, art. 42, co. 7)
(D.Lgs. 81/2015, art. 42, co. 7) (L. 443/85, art. 4)
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Datori di lavoro non artigiani: il numero complessivo di apprendisti che possono avere in forza contemporaneamente (sia come lavoratori subordinati, sia come somministrati a tempo indeterminato) non può superare:
– il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro – il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori inferiore a dieci unità; – max 3, se il datore di lavoro non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o ne abbia in numero inferiore a tre; Datori di lavoro artigiani: il numero complessivo di apprendisti che possono avere in forza contemporaneamente non può superare: – max 9, per l’impresa che non lavora in serie ed ha un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; – max 5, per l’impresa che lavora in serie (purché con lavorazione non del tutto automatizzata) ed ha un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; – max 16, per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura (individuati con decreto del presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell’artigianato) ed ha un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; – max 5, per l’impresa di costruzioni edili che abbia un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. |
Nota: il D.Lgs. 81/2015, art. 42, co. 7 esclude i datori di lavoro artigiani dai limiti numerici previsti per gli altri datori di lavoro, precisando che agli artigiani continuano ad applicarsi i limiti indicati dall’art. 4 della legge 443/1985.
Nota: Per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante (D. Lgs. 81/2015, art. 42, co. 8) Nota: Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sopra indicati sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto (D.Lgs. 81/2015, art. 42, co. 8)
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Computo degli apprendisti
(D.Lgs. 81/2015, art. 47, co. 3) |
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono in via generale esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Fanno peraltro eccezione eventuali specifiche diverse previsioni di legge o di contratto collettivo |
Condizioni di legittimità e divieti
(D.Lgs. 81/2015, art. 42, co. 5-6)
(D.Lgs. 81/2015, art. 42, co. 3)
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Il contratto di apprendistato deve obbligatoriamente rispettare le seguenti condizioni di legittimità:
– divieto di retribuzione a cottimo; – presenza di un tutore o referente aziendale; – registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; – integrale applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria in materia di: – assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; – assicurazione contro le malattie; – assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia; – maternità; – assicurazione sociale per l’impiego con contribuzione di importo pari all’1,31%; – assegno familiare. – divieto per entrambe le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo
Nota: Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa (D.Lgs. 81/2015, art. 42, co. 3) |
Caratteristiche gestionali comuni(D.Lgs. 81/2015, art. 42, co. 5)
(D.Lgs. 81/2015, art. 42, co. 4)
(Legge 296/06, art. 1 Co. 773)
(D.Lgs. 81/2015, art. 47, co. 7)
(Legge 183/11, art. 22)
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In tutte e tre le fattispecie di apprendistato, il datore di lavoro ha la possibilità di agire gestionalmente in materia di:
– inquadramento: possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; – finanziamento dei percorsi formativi aziendali degli apprendisti tramite i fondi paritetici interprofessionali previsti dall’articolo 118 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 276/2003; – prolungamento del periodo di apprendistato: solo però in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni; – recesso: possibilità di recedere unilateralmente dal contratto di apprendistato con preavviso, ex art. 2118 Cod. civ., al termine del periodo di formazione. Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato; In ogni momento di svolgimento del contratto di apprendistato è possibile recedere per giusta causa ex art. 2119 Cod. civ; – benefici contributivi: – possibilità di usufruire per tutta la durata del contratto di una contribuzione ridotta pari al 10%; – possibilità di continuare ad usufruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un anno dopo il termine del periodo di formazione (con esclusione dei lavoratori assunti dalle liste di mobilità) – per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 e fino a tutto il 31 dicembre 2016, e’ riconosciuto ai datori di lavoro con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto, mentre per gli anni di contratto successivi al terzo sarà dovuto dal datore di lavoro un contributo del 10%
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Nota: I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale. Nei casi in cui l’impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie sia di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, detti apprendisti sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinari.
Nota: Nei riguardi degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, sono estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari. Resta ferma la contribuzione ridotta pari al 10% ex art. 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 mentre non trova applicazione lo sgravio contributivo del 100% di cui all’art. 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 |
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Caratteristiche specifiche delle tre fattispecie di apprendistato
(D.Lgs. 81/2015, art. 3) comma 1
(D.Lgs. 81/2015, art. 43, co. 2)
(D.Lgs. 81/2015, art. 47, co. 2 e art. 47, co. 4) (D.Lgs. 81/2015, art. 43, co. 2)
(D.Lgs. 81/2015, art. 43, co. 7)
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Ognuna delle tre fattispecie di contratto di apprendistato presenta significative differenze così sintetizzabili:
A) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
– Definizione: è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento di una qualifica, di un diploma professionale o di istruzione secondaria superiore o di un certificato di specializzazione tecnica superiore, strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative;
– Lavoratori interessati: giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento dei 25 e lavoratori in mobilità
– Durata: non superiore a 3 anni (4 nel caso di diploma quadriennale regionale)
– Retribuzione formazione: per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. |
Nota: Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non puo’ eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo (D.Lgs. 81/2015, art. 43, co. 9) | |
(D.Lgs. 81/2015, art. 44, co. 1) (D.Lgs. 81/2015, art. 44, co. 5)
(D.Lgs. 81/2015, art. 44, co. 1 e art. 47, co. 4) (D.Lgs. 81/2015, art. 44, co. 2)
(D.Lgs. 81/2015, art. 45, co. 1)
(D.Lgs. 81/2015, art. 45, co. 1)
(D.Lgs. 81/2015, art. 45, co. 4 e 5)
(D.Lgs. 81/2015, art. 45, co. 4)
(D.Lgs. 81/2015, art. 45, co. 3) |
B) Apprendistato professionalizzante
– Definizione: è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. Per le attività stagionali i CCNL possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato
– Lavoratori interessati: giovani di età compresa tra i 18 anni (17, se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni e lavoratori in mobilità
– Durata: stabilita da accordi interconfederali e contratti collettivi. La componente formativa non potrà però essere superiore a 3 anni (cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento)
C) Apprendistato di alta formazione e di ricerca
– Definizione: è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento: – di titoli di studio universitari e della alta formazione; – di dottorati di ricerca; – di diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008; – dell’attestato di praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche
– Lavoratori interessati: giovani di età compresa tra i 18 anni (17, se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni e lavoratori in mobilità
– Durata: non definita dalla legge. L’indicazione della durata è attribuita alle Regioni che dovranno però raggiungere un accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca e’ rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca
– Profili formativi: La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita’ imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico
– Retribuzione formazione: per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. |
Risoluzione del rapporto
(D.Lgs. 81/2015, art. 42, co. 3) (D.Lgs. 81/2015, art. 42, co. 4)
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Il rapporto di lavoro di apprendistato può essere risolto da entrambe le parti:
– durante il periodo di formazione: solo per giusta causa o giustificato motivo; – al termine del periodo di formazione: con preavviso, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile; – dopo il termine del periodo di formazione: essendosi il rapporto di apprendistato trasformato in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, troveranno applicazione le norme di legge ordinarie. |
Nota: nel caso di recesso ingiustificato durante il periodo di formazione, la norma prevede sanzioni soltanto nel caso di licenziamento | |
Sanzioni
(D.Lgs. 81/2015, art. 42, co. 3)
(D.Lgs. 81/2015, art. 42, co. 8)
(D.Lgs. 81/2015, art. 47, co. 1)
(D.Lgs. 81/2015, art. 47, co. 2)
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Il datore di lavoro è soggetto alle seguenti sanzioni:
– licenziamento illegittimo durante il periodo di apprendistato: – reintegrazione del lavoratore e/o risarcimento del danno, in funzione della tipologia di illegittimità e della tipologia e dimensione dell’impresa
– assunzione di apprendisti in violazione dei limiti di legge in caso di mancata conferma: – sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto
– inadempimento nella erogazione della formazione, di esclusiva responsabile il datore di lavoro e tale da impedire la realizzazione delle finalità di conseguimento delle qualifiche, diplomi e titoli di studio previsti dalle tre tipologie di contratto di apprendistato: – versamento agli Enti previdenziali della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorata del 100 per cento (con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione)
– Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi relativi agli obblighi: – della forma scritta del contratto e del relativo piano formativo individuale; – del divieto di retribuzione a cottimo; – di inquadramento del lavoratore oltre ai due livelli inferiori; – di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; – di presenza di un tutore o referente aziendale; il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro |
Nota: qualora l’inadempimento di mancata formazione prevista nel piano formativo individuale venga rilevato a seguito di attività di vigilanza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad assegnare un congruo termine al datore di lavoro per adempiere all’obbligo formativo. Soltanto in caso di mancata ottemperanza entro detto termine scatteranno le sanzioni (D. Lgs 81/2015, art. 47, co. 1)
Alla contestazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004. Autorità competente a ricevere il rapporto è la Direzione del lavoro territorialmente competente. |