Aspettativa contratto commercio | ADLABOR

Aspettative CCNL commercio: casi particolari

(Artt. 157, 163 e 164 CCNL Commercio 18/07/2008)

Aspettativa per tossicodipendenza

(Art. 163 CCNL)

I lavoratori assunti a tempo indeterminato di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.

I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile.

– Il periodo di aspettativa non retribuita potrà essere frazionato esclusivamente nel caso in cui l’Autorità sanitaria competente (Ser.T.) ne certifichi la necessità.

Congedi e permessi per handicap

(Art. 164 CCNL)

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle seguenti agevolazioni :

a. fino ai tre anni di età del bambino può essere chiesto un periodo di astensione facoltativa post partum o, in alternativa, due ore di permesso giornaliero retribuito, indennizzate a carico dell’INPS

b. dopo il terzo anno di età del bambino

tre giorni di permesso ogni mese.

– tale agevolazione spetta anche a chi assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente.

Condizione: il bambino o la persona con handicap non deve essere ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati.

Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di handicappato, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piè vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso.

La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertato può usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito, di 3 giorni di permesso ogni mese indennizzati dall’INPS, può scegliere la sede di lavoro piè vicina e non può essere trasferita senza il proprio consenso.

Aspettativa per gravi motivi familiari

(Art. 157 CCNL)

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per gravi motivi familiari relativi:

– alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, anche se non conviventi

– dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.

Il congedo per gravi motivi familiari

– è utilizzabile in modo continuativo o frazionato

– non può essere superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.

– non è computato nell’anzianità di servizio

Il dipendente

– conserva il posto di lavoro

– non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il lavoratore deve presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo, precisando la durata minima dello stesso e documentando il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.

Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. Casi d’urgenza saranno esaminati entro 3 giorni lavorativi.

L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo, devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo e/o alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 10 giorni.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la concessione del congedo

– può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto (intendendosi per tale il periodo di aspettativa superiore ad un quarto della durata del contratto)

– può essere negata quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo.

– ove ricorra una delle ipotesi suindicate, è comunque consentito al dipendente recedere dal rapporto senza obbligo del preavviso.

In caso di contrasto sulla presenza dei gravi e comprovati motivi familiari o in relazione al diniego del congedo può essere adita la Commissione Paritetica territoriale di conciliazione


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