Ambito di applicazione dei sistemi di integrazione salariale – CIG, CIGS, CIGD, FIS | ADLABOR
STRUMENTO DI TUTELA |
DATORI DI LAVORO
AI QUALI E’ APPLICABILE |
LAVORATORI AI QUALI E’ APPLICABILE |
Cassa Integrazione Ordinaria (co. 1, art. 10, D.Lgs 148/2015) (co. 1, art. 2, D.Lgs 148/2015) |
A. imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
B. cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal DPR 602/1970; C. imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; D. cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; E. imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; F. imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; G. imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; H. imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; I. imprese addette all’armamento ferroviario; J. imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; K. imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; L. imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; M. imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. [la disciplina non indica alcun limite dimensionale dell’impresa] |
La prestazione di cassa integrazione guadagni spetta ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante, purché abbiano per l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
Sono esclusi: A. dirigenti; B. lavoratori a domicilio; C. lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; D. lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
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Cassa Integrazione Straordinaria (co. 1, art. 20, D.Lgs 148/2015)
(co. 1, art. 2, D.Lgs 148/2015) (co. 2, art. 20, D.Lgs 148/2015)
(co. 3, art. 20, D.Lgs 148/2015) |
1. Imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:
A. imprese industriali, comprese quelle edili e affini; B. imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente; C. imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale; D. imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale; E. imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile; F. imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; G. imprese di vigilanza. *** 2. imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti: A. imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica; B. agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici. *** 3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi si applicano, indipendentemente dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti: A. imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale; B. partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali (con limiti di spesa; C. imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi. |
La prestazione di cassa integrazione guadagni straordinaria spetta ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante, purché abbiano per l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
Sono esclusi: A. dirigenti; B. lavoratori a domicilio; C. lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; D. lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. |
Cassa Integrazione in Deroga (trattandosi di uno strumento straordinario le leggi e gli atti aventi forza di legge sono emanati volta per volta in riferimento al singolo contesto) |
La prestazione di cassa integrazione guadagni in Deroga rappresenta un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari, o perché esclusi ab origine da questa tutela oppure perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie. | La prestazione di cassa integrazione guadagni in Deroga spetta ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con la qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, purché abbiano per l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 12 mesi alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. |
Fondo di Integrazione Salariale (co. 2, art. 29, D.Lgs 148/2015; INPS, circ. 176/2016) (co. 1, art. 3, DI 94343/2016; INPS, circ. 176/2016). |
Imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, inclusi gli apprendisti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.
L’istituzione dei fondi di solidarietà è obbligatoria per tutti i datori di lavoro (anche non organizzati in forma di impresa): A. non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria); B. che non hanno istituito fondi di solidarietà bilaterali; C. che non hanno istituito fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Sono esclusi: A. i settori nell’ambito dei quali sono già stati istituiti fondi di solidarietà per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 26, c. 1, del D.Lgs 148/2015. Nello specifico: · settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza; · settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane; · settore del personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; · settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo; · settore del personale dipendente di aziende del settore del credito; · settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali; · settore marittimo SOLIMARE; · settore trasporto pubblico; · settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani; B. i settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del D.Lgs 148/2015: · settore dell’artigianato; · settore della somministrazione di lavoro; C. le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. |
La prestazione connessa al Fondo di Integrazione Salariale spetta ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante, purché abbiano per l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
Sono esclusi: A. dirigenti; B. lavoratori a domicilio; C. lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; D. lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca |