Cassa integrazione nel periodo emergenziale | ADLABOR
Aziende CIGO |
||||||||
Norma | N° sett. | periodo | requisiti | Blocco licenzia-menti | contributo
addizionale |
Proc. sindacale | Termini presentazione domanda INPS | Dip. in forza al |
L. 178/2020, art. 1 co. 300 | 12 | Dal 1 -01-2021 a 31-03-2021 | Covid | 31-03-2021 | No | Agevolata covid [[1]] | Agevolata covid [1] | 1-01-2021 |
D.L. 41/2021, art. 8 co.1, convertito con L. 21 maggio 2021, n. 69 | 13 | Dal 1-04-2021 al
30-06-2021 |
Covid | 30-06-2021
|
No | Agevolata covid [1] | Agevolata covid [1] | 23-03-2021 |
D.L. 73/2021, art. 40, co.3 e 4,
convertito con L. 23 luglio 2021, n. 106 |
Nei limiti del D.LGS. 148/2015[[2]] | Dal 1-07-2021 al
31-12-2021 |
Covid | periodo fruizione CIGO | No | D.LGS. 148/2015 [[3]] | D.LGS. 148/2015 [[4]] | Anzianità minima 90 gg |
D.L. 73/2021, art 40 co. 1,
convertito con L. 23 luglio 2021, n. 106 |
26 (riduzio-ne attività) | Dal 26-05-2021 al
31-12-2021 |
Calo fatturato 50%
I° sem. 2021 rispetto I° sem. 2019
|
accordo finalizzato al mantenimento liv. occ. | No | accordi collettivi aziendali | D.LGS. 148/2015 [3] | 26-05- 2021 |
Aziende CIGO Tessile |
||||||||
Norma | N° sett. | periodo | requisiti | Blocco licenzia-menti | Contributo addizionale | Proc.
sindacale |
Termini presentazio-ne domanda INPS | Dip. in forza al |
D.L. 99/2021, art. 4 co.2
(abrogato dall’art. 1, comma 3 della legge 23 luglio 2021, n. 106) |
17 | Dal 1-07-2021 al
31-10-2021 |
covid | 31-10-2021 | No | Agevolata covid [1] | Agevolata covid [1] | 30-06-2021 |
D.L. 146/2021, art 11, comma 2 e 4 | 9 | Dal 1-10-2021 al
31-12-2021 |
covid | durata fruizione trattamen-
to di int. salariale |
no | Agevolata covid [1] | Agevolata covid [[5]] | 22-10-2021 |
Aziende CIGD |
||||||||
Norma | N° sett. | periodo | requisiti | Blocco licenzia-
menti |
Contributo addizionale | Proc. sindacale | Termini presentazio-ne domanda INPS | Dip. in forza al |
L. 178/2020, art. 1 co. 300 | 12 | Dal 1-01-2021 al 30-06- 2021 | covid | 31-03-2021 | no | Agevolata covid [[6]] | Agevolata covid [[7]] | 01-01-2021 |
D.L. 41/2021, art. 8 co. 2, convertito con L. 21 maggio 2021, n. 69 | 28 | Dal 1-04-2021 al 31-12- 2021 | Covid | 31-10-2021 | No | Agevolata covid [6] | Agevolata covid [7] | 23-03-2021 |
D.L. 73/2021, art. 40-bis,
convertito con L. 23 luglio 2021, n. 106 |
13 | Dal 1-07-2021 al
31-12-2021 |
Covid | periodo fruizione CIGD | No | Agevolata covid [1] | Agevolata covid [1] | Anzianità minima 90 gg |
D.L. 146/2021, art. 11 | 13 solo se già intera-mente autoriz-zato il periodo di 28 settimane ex art. 8, comma 2 D.L. 41/2021 | Dal 01-10-2021 al 31-12-2021 | covid | Durata fruizione del trattamen-to di integrazio-ne salariale | No | Agevolata covid [6] | Agevolata covid [5] | 22-10-2021 |
Aziende FIS o altro assegno ordinario |
||||||||
Norma | N° sett. | periodo | requisiti | Blocco licenzia-
menti |
Contributo addizionale | Proc. sindacale | Termini presentazio-ne domanda INPS | Dip. in forza al |
L. 178/2020, art. 1 co. 300 | 12 | Dal 1-01-2021 al 30-06- 2021 | Covid | 31-03-2021 | No | Agevolata covid [1] | Agevolata covid [1] | 01-01-2021 |
D.L. 41/2021, art. 8 co. 2,
convertito con L. 21 maggio 2021, n. 69 |
28 | Dal 1-04-2021 al 31-12- 2021 | Covid | 31-10-2021 | No | Agevolata covid [1] | Agevolata covid [1] | 23-03-2021 |
D.L. 146/2021, art. 11 | 13 solo se già intera-mente autoriz-zato il periodo di 28 settimane ex art. 8, comma 2 D.L. 41/2021 | Dal 01-10-2021 al 31-12-2021 | Covid
|
Durata fruizione del trattamen-to di integrazio-ne salariale | No | Agevolata covid [1] | Agevolata covid [5] | 22-10-2021 |
[1] Art. 19, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27): I datori di lavoro che presentano la domanda per CIGO a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 [vedi nota n.3], e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2 [vedi nota n. 4], nonché dall’articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non e’ soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 [ Ai dipendenti delle imprese […] che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto e’ corrisposta l’integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.]
[2] Art. 12 del D.LGS. 148/2015: “ 1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
2. Qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda puo’ essere proposta per la medesima unita’ produttiva per la quale l’integrazione e’ stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita’ lavorativa.
3. L’integrazione salariale ordinaria relativa a piu’ periodi non consecutivi non puo’ superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile … omissis….”.
[3] Art. 14 del D.LGS. 148/2015: “1. Nei casi di sospensione o riduzione dell’attivita’ produttiva, l’impresa e’ tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonche’ alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entita’ e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa.
3. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attivita’ produttiva, l’impresa e’ tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell’impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.
5. Per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attivita’ lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
6. All’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell’esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.”
[4] Art. 15, comma 2 del D.LGS. 148/2015: “La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento”.
[5] Art. 11, comma 4 del D.L. 146/2021: “Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attivita’ lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma e’ fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.”
[6] Art 22, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27): “1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che puo’ essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, … omissis… L’accordo di cui al presente comma non e’ richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.”
[7] Art. 22, comma 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27): “I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalita’ telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia e’ in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle regioni e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse”.