Cessione – Pignoramento – Stipendio | ADLABOR

Schematizzati i meccanismi di pignoramento, cessione e delegazione dello stipendio dei lavoratori subordinati e pensionati.

(Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 – Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni – modificato dall’Art. 1, co. 137, L. 311/2004 e dalla L. 80/2005)

CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Definizione

 

Il prestito contro cessione del quinto della retribuzione o pensione, comunemente detto cessione del quinto dello stipendio, è una particolare forma di prestito personale al consumo che viene erogato da banche o istituti finanziari abilitati a tale esercizio, ai lavoratori , a fronte della trattenuta, da operarsi dal datore di lavoro, della quota di retribuzione ceduta.

La retribuzione è quella mensile su base annua calcolata come retribuzione annua, fissa, continuativa e pensionabile, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali.

 

Disciplina e ambito di applicazione

(Art. 1 D.P.R. 180/1950 modificato dal D.L. 35/05, Conv. Legge 80/2005*)

La legge, pur affermando il principio di incedibilità e impignorabilità dello stipendio, dei salari, delle pensioni e delle indennità, erogate in favore di lavoratori dipendenti e pensionati, fa salve alcune eccezioni fissate dalla legge stessa.

Limiti alla cessione dello stipendio.

(Art. 2 e art. 52 D.P.R. 180/1950 modificato dal D.L. 35/2005, Conv. Legge 80/2005)

Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende  possono essere pignorati sequestrati o ceduti nei seguenti limiti:

1.     Fino alla concorrenza di 1/3 valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge

2.     Fino alla concorrenza di 1/5 valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’ impiego o di lavoro;

3.     Fino alla concorrenza di 1/5 valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all’ impiegato o salariato.

È ammessa la cessione dello stipendio anche per quote inferiori a quelle indicate che rappresentano il limite consentito.

Limiti alla stipulazione di più di una cessione dello stipendio e coesistenza di con pignoramenti o sequestri.


(Artt. 67 – 68 D.P.R. 180/1950 modificato dal D.L. 35/2005, Conv. Legge 80/2005)

Il lavoratore non può avere simultaneamente in corso più di una cessione del quinto a meno che più cessioni corrispondano ad una somma complessiva pari ad 1/5 (es.: due cessioni per 1/10 di stipendio ciascuna) (Art. 67).

È consentita la stipula di una nuova cessione del quinto, solo se il ricavato di questa ulteriore cessione sia destinato all’estinzione della cessione in corso sino alla concorrenza del residuo ammontare.

Nell’ipotesi in cui pignoramenti e sequestri della retribuzione sono preesistenti alla stipula della cessione, la stessa non può eccedere la differenza tra i 2/5 della retribuzione al netto delle trattenute e la quota colpita da sequestri e pignoramenti (Art. 68 co. 1).

Quando la cessione dello stipendio è stata notificata (e perfezionata) prima del pignoramento o del sequestro, quest’ultimi sono limitati alla differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta dal lavoratore, fermi i limiti di cui all’Art. 2 (1/3 per crediti alimentari, 1/5 per debiti verso lo Stato o aziende, 1/5 per tributi dovuti allo Stato e, comunque, non oltre metà della retribuzione).

 

Soggetti che possono cedere parte della retribuzione.

(Art. 1 co.2 e co. 3 e Art. 52 D.P.R. 180/1950 modificato dal D.L. 35/2005, Conv. Legge 80/2005)

1.     Lavoratori delle imprese private.

2.     Lavoratori con contratti a termine.

3.     Lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Possono essere cedute anche quote di pensione o indennità corrisposte dallo Stato.

Possono cedere parte della retribuzione o delle proprie rendite:

a.      Coloro che percepiscono pensione o indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti o gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’INPS, gli assegni vitalizi ed i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. In questi casi, la misura della cessione della rendita non può eccedere il quinto della pensione, valutato al netto delle ritenute fiscali per un periodo non superiore ai dieci anni (Art. 1 co. 2 e 3).

b.     Gli impiegati e salariati assunti a tempo indeterminato, “che siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo”, i quali possono cedere quote di stipendio o di salario in misura non superiore al quinto “per un periodo non superiore a 10 anni” (Art. 52);

c.      Gli impiegati assunti a tempo determinato purché la cessione del quinto dello stipendio non ecceda il periodo di tempo che, al momento della sottoscrizione dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto di lavoro in essere (Art. 52 co. 2);

d.     I lavoratori c.d. “parasubordinati” (Art. 409 n. 3 c.p.c.) che abbiano in essere un rapporto di durata non inferiore ai 12 mesi possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. In ogni caso la cessione non può eccedere il periodo di tempo che al momento dell’operazione deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto di lavoro in essere (Art. 52 co. 3).

 

Cessione del T.F.R.

(Art. 52 D.P.R. 180/1950 modificato dal D.L. 35/2005, Conv. Legge 80/2005)

Con la cessione del quinto dello stipendio i lavoratori subordinati (sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo determinato) possono anche disporre la cessione del T.F.R.

E’ possibile cedere, in favore della finanziaria, il T.F.R. quale garanzia sul credito erogato (senza il limite di 1/5).

La cessione del T.F.R. opera nel momento in cui il rapporto di lavoro viene risolto ed il datore di lavoro corrisponde la somma di T.F.R. maturata dal lavoratore direttamente alla finanziaria a saldo del debito della cessione.

 

Adempimenti del datore di lavoro in caso di cessione dello stipendio

Il datore di lavoro è obbligato a:

1.     Dal momento della notifica dell’atto di cessione il datore è obbligato ad operare le trattenute della retribuzione nel rispetto del contratto di finanziamento (e nei limiti di legge).

2.     La quota di retribuzione che il datore deve trattenere va calcolata sulla retribuzione percepita dal lavoratore al tempo della domanda del prestito, come risultante da busta paga, al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.

3.     Gli oneri di gestione che derivano dal pagamento della retribuzione a terzi non sono a carico dell’azienda ma possono essere regolamentati mediante specifici accordi. In mancanza di tali accordi (con gli istituti di credito) o di previsioni del contratto collettivo (anche aziendale), il datore di lavoro potrà addebitare tali costi al lavoratore, comunicando le modalità di calcolo e di addebito dei costi per il versamento della quota di retribuzione all’Istituto finanziario. È consigliabile che il datore di lavoro disciplini tali evenienze in apposito regolamento aziendale, reso pubblico sul luogo di lavoro.

4.     Il datore di lavoro non è obbligato a fornire dati relativi al rapporto di lavoro agli eventuali istituti di credito/finanziarie; è opportuno che il datore di lavoro – previa richiesta del lavoratore – consegni al proprio dipendente una dichiarazione contenente le informazioni relative a: anzianità di servizio, qualifica, retribuzione mensile per numero di mensilità, eventuali ritenute sullo stipendio (per pignoramenti, sequestri, precedenti cessioni etc., con l’indicazione dei creditori) nonché il trattamento di fine rapporto.

5.     Il datore di lavoro non è tenuto a sottoscrivere i c.d. “atti di benestare” contestualmente o dopo la ricezione della notifica del contratto di cessione; il datore è tenuto a ricevere la notifica e non a sottoscrivere impegni. È possibile che il datore di lavoro comunichi (informalmente) alla società finanziaria le eventuali modalità di pagamento dell’importo indicato nell’atto di notifica, nonché eventuali costi che non sono a carico del datore di lavoro.

6.     Nei casi in cui al datore di lavoro vengano notificati contratti di finanziamento diversi da quelli garantiti dalla cessione della retribuzione (come nel caso di delegazioni di pagamento ex Art. 1269 c.c. o atti di mandato irrevocabile ex Art. 1723 comma 2 c.c.) il datore non è tenuto ad effettuare alcun versamento di quote della retribuzione alla società finanziaria, posto che in tali fattispecie non si tratta più di cessione della retribuzione, bensì di negozi giuridici trilaterali che richiedono il consenso/accettazione del datore di lavoro (cfr. delegazione di pagamento).

7.     Nel caso di riduzione o sospensione della retribuzione superiore al terzo, l’azienda deve dare comunicazione alla società finanziaria al fine di ricalcolare la trattenuta nella misura del quinto dello stipendio netto ridotto.

8.     Quando si verifica la cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve comunicarla alla finanziaria.

9.     Nei casi in cui il lavoratore abbia sottoscritto la clausola di garanzia relativa alla cessione del trattamento di fine rapporto, l’azienda, quando si verifica la risoluzione del rapporto, prima di procedere al versamento della somma, deve valutare qual’ è il regime applicabile (in virtù della scelta operata dal lavoratore) per la destinazione del T.F.R. (ad esempio, con l’adesione ad un fondo di previdenza complementare), tenendo conto delle diverse disposizioni che si sono succedute nel tempo. È opportuno, per il datore di lavoro (così come segnalato dalla Covip) informare la finanziaria della scelta del lavoratore di conferire (anche in modalità tacita) il proprio T.F.R. al fondo di previdenza (indicando la denominazione del Fondo).

10.  Nel caso in cui il lavoratore abbia stipulato più contratti di cessione, il datore di lavoro cui venga notificato un secondo atto di cessione, avente lo stesso credito retributivo, deve comunicare alla seconda società finanziaria, che ha già ricevuto una precedente notifica di un altro atto di cessione di stipendio e, pertanto, non potrà effettuare la trattenuta relativa al secondo atto finché non sia estinto il precedente debito.

* La giurisprudenza ha affermato l’illegittimità delle trattenute operate dal datore di lavoro, conformandosi all’orientamento del medesimo Tribunale (cfr., ex multis, Trib.  Milano, sez. lav., 19 novembre 2019, n. 2632), confermato anche dalla Corte d’Appello (cfr. Corte App. Milano, 25 marzo 2021, n. 37). Secondo tale orientamento, la scritturazione in busta paga della cessione del quinto e la correlata gestione, pur non ricorrendo in tutti i rapporti di lavoro, costituisce uno degli adempimenti necessari più tipici (regolamentato, peraltro, da apposte e risalenti previsioni normative). Si tratta di adempimenti necessitati dall’esercizio di specifici diritti di cui i lavoratori sono titolari. Dunque, il datore di lavoro non si può sottrarre a tali adempimenti e deve subire le conseguenze derivanti dalle determinazioni (es. cessione quinto, maternità o paternità) o condizioni (malattia, disabilità, fruizione dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104) del dipendente: gli oneri di questi medesimi adempimenti, proprio in quanto discendenti dal rapporto di lavoro in essere e dalle peculiarità che gli sono proprie, non possono che gravare sul datore di lavoro che, rispetto agli stessi, è la sola parte onerata.

 DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

(Art. 1269 c.c. e D.P.R. 180/1950)

Definizione

La delegazione di pagamento, comunemente definito prestito delega, consiste usualmente in un prestito personale concesso al lavoratore dipendente da parte di un terzo a fronte di un mandato irrevocabile del lavoratore al datore di lavoro, il quale effettua delle trattenute di quote della retribuzione mensile, che poi deve versare direttamente al soggetto indicato dal lavoratore

 

Differenze con la cessione del quinto

Le differenze tra delegazione di pagamento e cessione sono:

  1. Nel caso di prestito delega, non vige il limite di 1/5 dei crediti di lavoro, non esistendo alcuna previsione legislativa che indichi precisamente una misura massima di quota delegabile per ciascun prestito.
  2. In questa fattispecie sono necessari i consensi sia del lavoratore-delegante, sia del datore di lavoro delegato sia del terzo(la finanziaria delegataria alla concessione del prestito). In pratica, perché la delegazione di pagamento si concretizzi, deve essere espressamente accettata dal datore di lavoro.

Limiti alla coesistenza del prestito delega con cessione del quinto

(Art. 70 D.P.R. 180/1950 modificato dal D.L. 35/2005, Convertito con Legge 80/2005).

In caso di concorso di cessione del quinto e delegazione di pagamento non si può, in ogni caso, vincolare più di metà dello stipendio o della pensione; ciò è, ad esempio, possibile in caso di coesistenza di una precedente cessione del quinto oppure nel caso di concorso tra una delegazione ed una cessione inferiore al quinto della retribuzione.

Ad esempio: si può avere cessione per 1/5 assieme ad un prestito delega per 3/10 (1/5 + 3/10 = 1/2) oppure una delega pari a 4/10 e una cessione pari a 1/10 (4/10 + 1/10 = 1/2)

Obblighi del datore di lavoro

(Art. 1188 c.c.)

Il datore di lavoro, se accetta, diviene parte del negozio che si viene a formare tra dipendente/delegante e finanziaria/delegataria e dopo aver prestato la propria accettazione alla delegazione deve provvedere ad accantonare e versare le somme oggetto di delegazione nelle mani della finanziaria.

PIGNORAMENTO E SEQUESTRO DELLO STIPENDIO

(Artt. 543 – 551 c.p.c. e 670 – 687 c.p.c. e D.P.R. 180/1950)

Definizione di pignoramento

Il pignoramento è l’atto con il quale si dà inizio al processo esecutivo di espropriazione forzata sui beni (la retribuzione) del lavoratore/debitore; tale atto consiste in un’ingiunzione rivolta al lavoratore ed al debitore del lavoratore (il datore di lavoro per lo stipendio) di astenersi dal compiere qualsiasi atto di disposizione diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano alla procedura.

 

Il pignoramento presso terzi si esegue mediante atto notificato direttamente al datore di lavoro ed al lavoratore i quali non possono disporre dei beni pignorati con la conseguenza che divengono inefficaci tutti gli atti di disposizione dello stipendio successivi alla notifica del pignoramento ed anche le eventuali cessioni dei crediti che vengano notificate al datore di lavoro dopo il pignoramento.

Definizione di sequestro

Si tratta di un provvedimento cautelare dell’autorità giudiziaria, autorizzato su istanza di parte – sia prima che in corso di giudizio – volto a mantenere inalterato lo status quo dei beni del debitore qualora vi sia fondato timore, da parte del creditore, di perdere la garanzia del proprio credito.

Pignoramento presso terzi: Limiti

(Art. 545 c.p.c.)

Il Presidente del Tribunale o il Giudice delegato determinano la somma del pignoramento dello stipendio, nel rispetto dei seguenti limiti:

  1. Nel caso in cui il pignoramento venga effettuato per il pagamento di crediti aventi natura alimentare, i crediti retributivi possono essere soggetti ad esecuzione nella misura autorizzata dal giudice, entro il limite di 1/3 del complesso dei crediti di lavoro.
  2. Nel caso di altri crediti, la quota pignorabile non può superare 1/5 dei crediti da lavoro, comprensivi di tutte le indennità integrative e valutati al netto delle ritenute. Qualora sussistano due o più pignoramenti o sequestri, non si deve, comunque superare il limite del quinto della retribuzione.
  3. Nel caso invece di coesistenza di cessione del quinto o prestito delega e pignoramento la somma delle quote cedute/delegate e pignorate/sequestrate, non deve comunque superare il limite della metà della retribuzione.

Adempimenti del datore di lavoro in caso di pignoramento della retribuzione

(Artt. 543-547 c.p.c.)

L’atto di pignoramento presso terzi deve contenere anche l’indicazione del titolo esecutivo in forza del quale il creditore procede e dal quale si evince la natura dei crediti vantati dallo stesso creditore (ad esempio, mancato pagamento degli alimenti da un coniuge ad un altro).

 

Il datore di lavoro a cui viene notificato atto di pignoramento presso terzi sullo stipendio del lavoratore, è tenuto a vincolare le somme indicate in tale atto di pignoramento secondo i limiti dell’Art. 545 c.p.c. (1/3 dello stipendio del lavoratore se il pignoramento deriva da crediti alimentari, 1/5 dello stipendio se il pignoramento deriva da altri crediti e, comunque non oltre la metà dello stipendio in caso di cessioni e pignoramenti concorrenti); il tutto sino al raggiungimento dell’importo pignorato.

 

Il datore di lavoro deve rendere al Giudice dell’Esecuzione una dichiarazione sulle somme di cui è debitore nei confronti del lavoratore, comprensive anche delle somme accantonate a titolo di T.F.R., specificando se vi sono altri vincoli sulla retribuzione del lavoratore pignorato (precedenti pignoramenti, cessioni del quinto, sequestri o delegazioni); tale dichiarazione deve essere resa o direttamente in udienza o mediante lettera racc. a.r. al creditore (Art. 547 c.p.c.).

 

Il Giudice dell’esecuzione stabilisce, anche sulla scorta della dichiarazione resa dal datore di lavoro, la somma che il datore di lavoro dovrà trattenere e versare al creditore pignorante e le relative modalità di versamento fino all’estinzione del pignoramento e nel rispetto dei limiti così come disciplinati dall’Art. 545 c.p.c..

 

Con la notifica dell’atto di pignoramento, il datore di lavoro diviene custode dei beni (nel caso di specie dei crediti) pignorati ed, in quanto tale, ha la responsabilità della conservazione degli importi pignorati e del loro versamento al creditore.

 

 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DA PARTE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

(Art 72 bis-ter, DPR 602/1973-introdotti dalla L.44/2012)

Procedura

(Art 72 bis, DPR 602/1973)

In caso di pignoramento presso terzi effettuato dall’Agente di riscossione, non è previsto l’intervento del giudice che accerti l’entità del debito ma è lo stesso Agente a poter intimare a mezzo raccomandata ovvero di posta elettronica certificata al datore di lavoro di specificare se e di quali somme o cose sia egli  debitore nei confronti dell’esecutato (il lavoratore) o

L’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi, può contenere l’ordine al terzo (datore di lavoro) di pagare direttamente all’Agente di riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede.

 

L’ordine contenuto nell’atto di pignoramento può prevedere che il pagamento venga eseguito dal terzo datore di lavoro:

1.     Nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

 

2.     Alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

 

Limiti

(Art. 72 ter, DPR 602/1973)

Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’Agente della riscossione in misura pari a:

  1. 1/10 per importi fino a 2.500 euro;
  2. 1/7 per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro;
  3. 1/5 se le somme dovute superano i 5.000 euro.

Lavoratori autonomi

L’originaria disciplina sulla cessione del quinto dello stipendio e della pignorabilità dello stesso, riservata al settore pubblico, è stata poi estesa anche a quello privato e, con alcune modifiche (legge 80/2005), le regole concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi sono state estese totalmente al settore privato in cui vanno ricomprese anche le collaborazioni di cui all’articolo 409 c.p.c. n. 3 (rapporti di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa).

Pertanto, anche nel caso di pignoramenti presso terzi nei confronti di collaboratori autonomi, le aziende, prudenzialmente, non potrebbero trattenere più di 1/5 del corrispettivo da riconoscere al collaboratore.

 

 CESSIONE/PIGNORAMENTO E AMMORTIZZATORI SOCIALI

(Art 35 DPR 180/1950)

 

CIGO

CIGD

 

Sospensione a 0 ore

In termini generali quando il trattamento ordinario del lavoratore subisca una riduzione superiore ad 1/3, la trattenuta sullo stipendio potrà continuare solo se vi è espresso consenso del lavoratore. Durante la CIGS a zero ore diviene materialmente impossibile effettuare la trattenuta sulle integrazioni salariali poiché queste sono erogate direttamente all’INPS ai lavoratori.
 

Sospensione parziale

Se la parte erogata del datore di lavoro supera i 2/3 della retribuzione originaria, la trattenuta continuerà ad effettuarsi sull’importo originario.

Se la parte erogata del datore di lavoro è inferiore a 2/3 della retribuzione originaria, la trattenuta sarà riproporzionata.

Se la parte erogata del datore di lavoro supera i 2/3 della retribuzione originaria, la trattenuta continuerà ad effettuarsi sull’importo originario.

 

 

 

 

*Art. 1 “Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell’ amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto nonchè le aziende private (modifica introdotta con la L. 80/2005) corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell’ opera prestata nei servizi da essi dipendenti“.


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