Collocamento disabili | ADLABOR

I soggetti con minorazioni fisiche o psichiche hanno diritto ad essere avviati e ad ottenere un posto di lavoro presso datori di lavoro che hanno dai 15 dipendenti in su.

 

Finalità dell’obbligo

(art. 1, co. 1 l. n. 68/1999)

  1. Assicurare l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, che altrimenti difficilmente troverebbero opportunità lavorative;
  2. Favorire il loro inserimento nel posto di lavoro più idoneo, a seguito di una valutazione delle capacità lavorative utilizzando strumenti tecnici e di supporto.
Datori di lavoro interessati

(art. 3 l. n. 68/1999)

Tutti i datori di lavoro pubblici e privati.
Lavoratori interessati

 

(art. 1 co. 1 l. n. 68/1999)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(art. 1 L. 407/1998)

  1. Invalidi per motivi fisici e psichici:
  • civili con percentuale di invalidità dal 46 al 100%;
  • del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%;
  • per servizio (ex dipendenti pubblici, compresi i militari);
  • di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria;
  • non vedenti e i sordomuti.
  1. Categorie protette:
  • Profughi italiani;
  • Orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati a orfani e vedove/i i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria);
  • Vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.
Nota: sono considerate vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata tutti coloro che abbiano subito un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi percentuale (art. 1 L 302/1990), nonchè il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi. Tutti tali soggetti godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. ( art. 1 co. 2 L. 407/1998)
Contenuti dell’obbligo

  • Quote di riserva

(art. 3 co. 1 l. n. 68/1999 modificato dall’art. 1 co. 3 bis della l. 19/2017)

(art. 18 co. 2 l. n. 68/1999)

I datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili in base al numero dei dipendenti in forza e secondo le seguenti quote di riserva:

  • Dai 15 ai 35 dipendenti: un disabile;
  • Dai 36 ai 50 dipendenti: due disabili;
  • Oltre i 50 dipendenti: un numero di disabili non inferiore al 7% dei lavoratori occupati, più l’1% dei lavoratori occupati a favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, nonché dei coniugi e dei figli di grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati.
  • Criteri di computo

(art. 4 co. 1 l. n. 68/1999)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(art. 4, co. 4 l. n. 68/1999)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(art. 4 co. 1 l. n. 68/1999)

 

 

Tutti i lavoratori in forza con contratto di lavoro subordinato sono da conteggiare al fine di determinare le quote di riserva e il numero di disabili da assumere.

Non devono essere incluse nel computo le seguenti categorie di lavoratori:

  1. subordinati:
  • con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi;
  • stagionali;
  • dirigenti;
  • assunti con contratto di inserimento;
  • assunti per attività da svolgersi all’estero;
  • apprendisti;
  • assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto;
  • già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi componenti;
  • divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia o a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.
  • disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro.

Debbono essere computati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto le seguenti categorie di lavoratori:

  • intermittenti (in proporzione all’orario di lavoro svolto nell’arco di ciascun semestre);
  • part-time
  1. non subordinati e in particolare:
  • soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;
  • soggetti impegnati in LSU, lavoratori a domicilio, lavoratori che aderiscono al programma di emersione;
Termini dell’obbligo

(art. 9 co. 1 l. n. 68/1999)

(art. 9 co. 6 l. n. 68/1999)

  • L’assunzione obbligatoria deve essere effettuata entro 60 giorni dal momento dell’insorgenza dell’obbligo;
  • Le aziende soggette alla disciplina delle assunzioni obbligatorie, hanno l’obbligo di presentare telematicamente entro il 31 gennaio il prospetto informativo al servizio provinciale competente. Tale obbligo non è annuale, ma si deve procedere solamente qualora, rispetto all’ultimo invio, si siano verificati cambiamenti nella situazione occupazionale aziendale tali da incidere sul computo della quota di riserva o modificare l’obbligo di assunzione.
Sospensione dell’obbligo

(art. 3 co. 5 l. n. 68/1999)

 

(art. 1 e 3 l. n. 223/1991)

(art. 1 l.n. 863/1984)

(art. 4 e 24 l.n. 223/1991)

(art. 8 co 1 l.n. 223/1991 e art. 15 co. 6 l.n. 264/1949)

L’obbligo di assumere lavoratori appartenenti alla categoria dei disabili è sospeso nei confronti delle imprese che:

  • Hanno richiesto l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale o perché soggette a procedure concorsuali;
  • Hanno stipulato contratti di solidarietà per riduzioni di orario dirette ad evitare la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale;
  • In mobilità, limitatamente alla durata della mobilità. Qualora la procedura si concluda con il licenziamento di più di cinque lavoratori, la sospensione si proroga di 6 mesi.
Modalità di avviamento

  • Nominativo

(art. 7 co. 1 l. n. 68/1999)

 

  • Avviamento numerico

(art. 7 co. 1 bis l. n. 68/1999)

 

 

I datori di lavoro possono procedere alle assunzioni in quota di riserva anche mediante richiesta nominativa. L’azienda, quindi, ha la possibilità di individuare e scegliere personalmente la persona disabile da inserire. Non viene meno il compito degli uffici competenti che, su richiesta del datore di lavoro, continuano a svolgere il ruolo di filtro nell’individuazione di una rosa di nomi tra i quali il diritto di scegliere resta, comunque, in capo al datore di lavoro.

Nel caso di mancata assunzione entro 60 giorni dal momento dell’insorgenza dell’obbligo, l’avviamento lavorativo è disposto d’ufficio, secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili.

Sanzioni

 

(art. 15 co.1 l. n. 68/1999)

 

 

(art. 13 D.Lgs. n. 124/2004)

 

 

 

 

(art. 15 co.2 l. n. 68/1999)

Le sanzioni in caso di violazione delle norme sul collocamento obbligatorio sono:

  • Sanzione amministrativa di 635,11 euro per ritardato invio del prospetto informativo;

maggiorazione di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo (per un massimo di 365 giorni);

  • Sanzione amministrativa di 153,20 euro (5 volte la misura del contributo esonerativo) per mancata assunzione del disabile nei termini di legge (60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo) che il datore deve versare al Fondo regionale per ogni giorno di ritardo nell’assunzione di ciascun lavoratore disabile.

Per la violazione dell’obbligo di assumere soggetti disabili, trova applicazione la procedura di diffida ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004. La diffida prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.

Le sanzioni amministrative sono disposte dall’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente e i relativi introiti sono destinati al Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili.

 


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