Computo dei dipendenti | ADLABOR

Il numero dei dipendenti di un’azienda o di qualsiasi altro tipo di organizzazione datoriale rileva ai fini dell’applicabilità di vari istituti ed il loro conteggio sconta specifiche peculiarità

Criteri di computo del personale ai fini dell’applicazione di specifiche discipline
Definizione del criterio della “normale occupazione”

(art. 27 del D.lgs. 15.6.2015, n. 81)

 

Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale, per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, salvo che sia diversamente disposto, si tiene conto:

 

– del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.

Criteri di computo del personale ai fini dell’applicazione delle specifiche discipline previste in caso di licenziamento

 

 

 

 

 

 

 

(Cass. 17.2.2012, n. 2315)

 

 

 

(Pretura di Milano 22 aprile 1981)

 

 

 

 

 

 

(Cass. 22.1.1987, n. 600)

 

 

 

 

(Cass. 1.6.1983, n. 3738)

 

(art.1, co.3, della L. n.142/01)

 

 

 

 

 

 

 

(art. 43, D.lgs. 10.9.2003, n. 276)

 

 

 

 

(art. 18, L. 20.5.1970, n. 300)

 

 

 

 

(art. 9 del D.lgs. 15.6.2015, n. 81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(art. 47 comma 3 del D.lgs. 15.6.2015, n. 81)

(art. 18, L. 20.5.1970, n. 300)

 

(art. 20, comma 4, legge 23 luglio 1991, n. 223)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Art. 34 co. 3, D.lgs. 81/2015)

Il criterio della normale consistenza dell’organico deve essere riferito ai soli lavoratori dipendenti e non semplicemente agli addetti o agli occupati in azienda:

A) LAVORATORI INTEGRALMENTE COMPUTABILI NELL’ORGANICO AZIENDALE

 

1) dirigenti;

 

2) lavoratori assunti a tempo indeterminato;

 

3) lavoratori assunti a tempo determinato, salvo il caso della sostituzione, secondo il criterio della “normale occupazione”.

 

 

4) lavoratori “in nero” e quelli impiegati a seguito di distacco irregolare;

 

5) lavoratori con contratto di telelavoro;

 

6) dipendenti rispetto ai quali sia in corso di svolgimento il periodo di prova;

 

7) dipendenti assenti a vario titolo: malattia, maternità, aspettative etc.(in questo caso,  non si computano i lavoratori assunti in loro sostituzione);

 

 

8) lavoratori stranieri i cui rapporti siano regolati, ai sensi dell’art. 25 delle preleggi, da una legge diversa da quella italiana;

 

 

 

9) lavoratori a domicilio che rendano la propria prestazione in maniera continuativa;

 

10) soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro che, successivamente all’associazione, abbiano sottoscritto un contratto di lavoro subordinato secondo la previsione contenuta;

 

B)    LAVORATORI PARZIALMENTE COMPUTABILI NELL’ORGANICO:

 

1) lavoratori con contratto di lavoro intermittente, che vengono inclusi nell’organico in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre (art. 18, D.lgs. 15.6.2015, n. 81).

 

2) lavoratori con contratto di lavoro ripartito: due lavoratori con contratto di lavoro ripartito si contano come una sola unità.

Tale tipologia contrattuale è stata abolita, con decorrenza dal 25.6.2015, dal D.lgs. 15.6.2015, n. 81;

 

3) lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.

I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

 

Esempio di computo lavoratori part-time:

Il datore di lavoro – a fronte di un orario normale di lavoro contrattuale pari a 40 ore settimanali – impiega 5 lavoratori con contratto a tempo parziale a tempo indeterminato rispettivamente pari a 20, 20, 20, 25 e 30 ore settimanali.

Il calcolo, ai fini dell’organico, si effettua come segue:

 

a) 20 + 20 + 20 + 25 + 30 = 115 ore totali settimanali

b) 115 ore : 40 ore = 2,87

 

Ne consegue che i 5 lavoratori a tempo parziale e indeterminato – per effetto del superamento del 50% dell’orario normale di lavoro in seguito all’arrotondamento considerando il risultato finale ottenuto e pari a 2,87 – si contano come 3 unità intere ai fini della disciplina di tutela contro i licenziamenti.

 

 

C)   LAVORATORI NON COMPUTABILI NELL’ORGANICO

1)  gli apprendisti;

 

 

2) il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale;

 

3) i lavoratori assunti con contratto di reinserimento;

 

4) gli associati in partecipazione (l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro è stata abolita dal D.lgs. 15.6.2015, n. 81, con decorrenza dal 25.6.2015);

 

5) i familiari del datore di lavoro che siano cointeressati alla direzione dell’azienda o che vi esplichino attività a titolo gratuito;

 

6) i lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato;

 

8) i tirocinanti e gli stagisti, nei cui confronti non si instaura un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato;

 

9) tutti i lavoratori autonomi e i parasubordinati: collaboratori a progetto e figure similari;

 

Prova del requisito dimensionale

 

L’onere della prova circa l’effettiva consistenza dell’organico aziendale ricade sul datore di lavoro
Momento in cui effettuare il calcolo per individuare il tipo di tutela da riconoscere al lavoratore licenziato Il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto:

– della normale occupazione dell’impresa con riguardo al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo;

-senza dare rilevanza alle contingenti e occasionali contrazioni o anche espansioni del livello occupazionale aziendale.

Criteri di computo per procedura di riduzione del personale ex art. 4 e 24 L. 223/1991
Criteri di computo del personale A)   Dipendenti da computare nell’organico aziendale, ai fini della determinazione della normale occupazione:

 

– i lavoratori in forza a tempo indeterminato;

– i lavoratori in forza a tempo determinato, a prescindere dalla durata del contratto;

– i dirigenti;

– i lavoratori occupati in regime di telelavoro;

– i lavoratori con contratto intermittente;

– gli apprendisti (Min. lav., circ. 62/1996);

– i lavoratori part-time, che secondo i principi generali, si computano in proporzione all’orario svolto.

B) Non devono invece essere computati:

 

– i lavoratori somministrati a termine o a tempo indeterminato;

– i lavoratori a domicilio

– i co.co.co. e contratti a progetto;

– i soci lavoratori;

– gli associati in partecipazione;

– i lavoratori dell’impresa familiare;

– i tirocinanti e gli stagisti.

Criteri di computo lavoratori a tempo parziale

(Art. 9, D.lgs. 81/2015)

 

1)    AMBITO DI APPLICAZIONE:

–      Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro.

2)    CALCOLO LAVORATORI:

–       i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno.

3)    ARROTONDAMENTO NEL CALCOLO  DEI LAVORATORI PART-TIME:

–      l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno:

Le eventuali frazioni di orario part-time eccedenti devono essere arrotondate ad unità intere se superano la metà dell’orario di lavoro a tempo pieno.

 

Criteri di computo dei lavoratori con contratto intermittente/a chiamata

(Art. 18, D.lgs. 81/2015)

1)     AMBITO DI APPLICAZIONE:

-Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro.

2)  CALCOLO LAVORATORI:

–   il lavoratore intermittente è computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre;

– sono esclusi i periodi di disponibilità.

Criteri di computo dei lavoratori con contratto a tempo determinato

(Art. 27 D.lgs. 81/2015)

 

 

 

 

 

(Min. Lav., Nota 19 novembre 2013, n. 30)

1)   AMBITO DI APPLICAZIONE:

– Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro.

2)   CALCOLO LAVORATORI:

– si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.

 

 

Esempio di computo:

 

A)   Nell’ipotesi di due lavoratori a tempo determinato con rapporti di lavoro rispettivamente pari a 12 mesi per ciascuno nel corso degli ultimi due anni, si procederà a sommare la durata di ciascun rapporto (12 mesi + 12 mesi = 24 mesi ) per poi dividere tale risultato per 24 mesi (24 : 24 = 1 unità lavorativa).

Ne consegue che il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell’arco di 24 mesi è pari a 1 unità.

B)   Nel caso di due lavoratori a termine con rapporti di lavoro rispettivamente pari a 12 e 16 mesi, si dovrà effettuare la somma di 12 mesi + 16 mesi = 28 mesi e dividere il totale sempre per 24 mesi (28 : 24 = 1,16) arrotondando il risultato ad una unità lavorativa;

la soluzione segue infatti il criterio dell’arrotondamento per difetto nelle ipotesi in cui il risultato sia compreso tra 0,01 e 0,50, mentre qualora sia compreso tra 0,51 e 0,99 si procede all’arrotondamento ad unità (es. 1,50 = 1 unità; 1, 51 = 2 unità).

 

 

Criterio di computo dei lavoratori con contratto di somministrazione

(Art. 34 co. 3, D.lgs. 81/2015)

 

1) AMBITO DI APPLICAZIONE:

A)Il lavoratore somministrato NON è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo;

B) Il lavoratore somministrato è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

C) Il lavoratore somministrato, in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, è computato nella quota di riserva, per l’occupazione dei lavoratori disabili.

Criterio di computo dei lavoratori con contratto di apprendistato

(Art. 47 co. 3, D.lgs. 81/2015)

 

 

 

 

(Art. 20, D.lgs. 148/2015)

 

 

 

 

 

(Circ. Min. Lav. 2 maggio 1996)

 

 

 

 

(Art. 4 D.lgs. 81/2008)

 

 

 

 

 

 

(Circolare INPS del 3 aprile 2007, n. 70)

 

1)    AMBITO DI APPLICAZIONE:

A)   i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti;

B)   fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo:

 

– Gli apprendisti devono essere compresi nel computo dei dipendenti per valutare l’applicabilità della   disciplina in materia  di  intervento  straordinario   di integrazione salariale (e dei  relativi  obblighi  contributivi);

 

– devono calcolarsi anche i lavoratori con contratto di apprendistato ai fini della definizione dell’area del licenziamento collettivo ex art. 24 L. 223/1991 [ma la giurisprudenza di legittimità è contraria, si veda ad es. Cass. 17.11.2003, n. 17384];

 

– Si computa il personale con contratto di apprendistato, ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in relazione al quale sorgono gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008;

 

-Il personale apprendista si computa nel numero dei 50 dipendenti che comporta il dovere del datore di lavoro di versare il TFR al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS, se il lavoratore sceglie di mantenere il proprio TFR in azienda.

 

Criterio di computo dei lavoratori per usufruire dei benefici contributivi derivanti dall’assunzione di apprendisti.

(Circolare INPS 22/2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al solo fine della verifica della spettanza o meno del beneficio contributivo, il calcolo dei dipendenti da includere nell’organico aziendale deve tener conto di:

 

1) tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato;

 

2) il personale dirigente;

 

3) i lavoratori a domicilio;

 

4) i lavoratori assunti nella modalità del telelavoro (anche reversibile);

 

5) i lavoratori con contratto intermittente, per la quota di lavoro effettivo nell’arco di ciascun semestre, esclusi quindi i periodi di disponibilità;

 

6) i lavoratori assunti a tempo determinato, con periodi inferiori all’anno e gli stagionali, che devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta;

 

8) nel caso di assunzione a termine per la sostituzione di un lavoratore assente si conta solamente il sostituto e non il sostituito, a prescindere dalla causa dell’assenza: malattia, maternità, aspettativa, permessi e così via;

 

9) i lavoratori a tempo parziale che si computano in proporzione all’orario effettivamente svolto, rapportato al tempo pieno.

Criterio di computo dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda. A)In attuazione dei principi generali, dovrebbero essere computati:

 

– lavoratori in forza a tempo indeterminato e determinato, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro;

– dirigenti;

– lavoratori con contratto intermittente;

– lavoratori con rapporto di telelavoro.

 

I lavoratori part-time, secondo i principi generali, si computano in proporzione all’orario svolto.

 

B)Non devono invece essere computati:

 

– lavoratori a domicilio (salvo il caso in cui sia dimostrata la sostanziale stabilità del rapporto con gli stessi);

– lavoratori con contratto di reinserimento;

– apprendisti;

– lavoratori somministrati a termine o a tempo indeterminato;

– co.co.co. ed i contratti a progetto;

– soci lavoratori;

– associati in partecipazione;

– lavoratori dell’impresa familiare;

– tirocinanti e gli stagisti.

Lavoratori computabili nella base occupazionale e soggetti esclusi dalla base di computo per il collocamento obbligatorio

(art. 4 comma 1 D.lgs. 151/2015 che modifica l’art. 4, bis L. 68/1999, inserendo il comma 3bis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L. 92/2012 – art. 4 co. 27)

·                     Ai fini del computo della base occupazionale ha rilevanza la consistenza dell’organico con riferimento all’intero territorio nazionale, a nulla rilevando che in ciascuna sede non sia raggiunto il limite minimo per essere soggetti all’obbligo.

 

Il D.lgs. 151/2015 ha previsto che sono computabili nella quota di riserva i lavoratori:

– già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro;

– non assunti tramite il collocamento obbligatorio;

– che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti.

 

 

·                     Sono  esclusi dalla base di computo:

Ø  lavoratori occupati obbligatoriamente,

Ø  soci di cooperative di produzione e lavoro,

Ø  lavoratori con qualifica di dirigenti;

Ø  lavoratori assunti con contratto di inserimento,

Ø  apprendistato e reinserimento,

Ø  lavoratori assunti con contratto di lavoro a domicilio,

Ø  lavoratori utilizzati per effetto di un contratto di somministrazione presso l’utilizzatore,

Ø  i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all’ estero per la durata di tale attività;

Ø  soggetti appartenenti alle categorie protette;

Ø  soggetti impegnati in lavori socialmente utili,

Ø  lavoratori che aderiscono al programma di emersione del lavoro sommerso;

Ø  i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi.

 


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