Procedura di conciliazione | ADLABOR

 

La procedura di conciliazione in materia di lavoro così come prevista dalla L. 183/2010.

La conciliazione (presso la DPL, art. 410 c.p.c.)

Chi intende promuovere il tentativo di conciliazione (non più obbligatorio) lo può fare, direttamente o tramite l’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, presso l’apposita commissione di conciliazione istituita presso la DPL, mediante richiesta consegnata o spedita con raccomandata A.R. sia alla Commissione sia alla controparte
La parte che riceve l’istanza può quindi scegliere se accettare, o meno, la procedura di conciliazione.
1) Se la controparte non intende aderire alla procedura di conciliazione,
a) lo può comunicare al richiedente con raccomandata A.R.;

b) può anche non comunicare nulla al richiedente.

Trascorsi 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, ove la controparte non intenda aderire al tentativo di conciliazione, la procedura si intende estinta e ciascuna delle parti sarà libera di adire l’autorità giudiziaria.
2) Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione,
entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta
deposita presso la commissione di conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale.
entro i 10 giorni dal deposito della memoria difensiva
la commissione fissa una data per la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione
entro i 30 giorni dalla data di comunicazione della convocazione
deve essere tenuto il tentativo di conciliazione.
Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda:

viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione.

Su domanda delle parti, il giudice dichiara esecutivo il verbale che accerta l’avvenuta conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, la commissione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.

Ove la proposta non sia accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti e di ciò (proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione) il giudice tiene conto in sede di giudizio.

 


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