Sgravio contributivo nei contratti di solidarietà | ADLABOR

Contratti di solidarietà: meccanismi di sgravio contributivo (non risulta finanziato come tale – vedi cig) col contratto di solidarietà si evitano i licenziamenti ripartendo la riduzione dell’orario di lavoro sulla maggior parte dei dipendenti. È previsto anche uno sgravio contributivo

 

Contratto di solidarietà: funzione

 

I contratti di solidarietà sono finalizzati a conservare i livelli occupazionali delle imprese in crisi, per evitare licenziamenti collettivi o procedura di mobilità.

La conservazione del posto dei lavoratori considerati eccedenti avviene tramite una riduzione dell’orario di lavoro, che comporta una corrispondente riduzione della retribuzione compensata con l’intervento di integrazioni salariali.

 

Finalità (artt. 1-2 d.l. 30/10/1984 n. 726) Contratti di solidarietà stipulati:

·         al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale;

·         al fine di incrementare gli organici, prevedano una riduzione dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.

 

Sgravio contributivo

(art. 2 D.M. 14/09/2015 n.  17981)

(art. 2 Circolare del Ministero del Lavoro 12/10/2015 n. 25)

 

·         L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori a cui è applicata una riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

·         per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 e per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo.

 

Imprese beneficiarie della riduzione contributiva

(art. 1 D.M. 14/09/2015 n.  17981)

(art. 1 Circolare del Ministero del Lavoro 12/10/2015 n. 25)

Imprese che al 15/09/2015 abbiano in corso o stipulino successivamente contratti di solidarietà ex L. n. 863/84.

 

Presupposti:

·         incremento della produttività in misura analoga a quello dell’agevolazione fiscale (quindi, del 35%);

·         piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

 

Durata dell’agevolazione

(art. 3 D.M. 14/09/2015 n.  17981)

(art. 2 Circolare del Ministero del Lavoro 12/10/2015 n. 25)

 

Non superiore ai 24 mesi.
Presentazione istanza

(art. 3 D.M. 14/09/2015 n.  17981)

 

 

 

 

 

 

 

(art. 3 Circolare del Ministero del Lavoro 12/10/2015 n. 25)

L’impresa dovrà produrre istanza – unitamente al contratto di solidarietà e alla documentazione nella quale risultano individuati gli strumenti preordinati al miglioramento della produttività e all’eventuale piano degli investimenti programmati – entro e non oltre 30 giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà.

 

La domanda dovrà essere presentata:

·         alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

·         inoltrata telematicamente all’INPS;

·         eventualmente all’INPGI (se i datori di lavoro sono iscritti a tale gestione previdenziale);

·         alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo ove è situata la sede legale dell’azienda.

 

Provvedimento di concessione

(art. 4 Circolare del Ministero del Lavoro 12/10/2015 n. 25)

 

 

 

Qualora le risorse disponibili lo consentano, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione adotterà il provvedimento concessivo per un periodo non superiore a 12 mesi.

 

 

Provvedimento di diniego

(art. 4 Circolare del Ministero del Lavoro 12/10/2015 n. 25)

 

La Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione adotterà il provvedimento di diniego per difetto dei presupposti sostanziali (art. 1 D.M. n. 17981/15)

 

Accertamenti ispettivi

(art. 3 D.M. 14/09/2015 n.  17981)

(art. 5 Circolare del Ministero del Lavoro 12/10/2015 n. 25)

 

Entro il primo anno dall’inizio della riduzione dell’orario di lavoro, le Direzioni Territoriali del Lavoro devono verificare i presupposti di cui all’ art. 1 D.M. n. 17981/15, trasmettendo i risultati alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione.

 

Nel caso in cui emergano irregolarità, l’impresa sarà invitata a fornire giustificazioni entro 30 giorni. Se queste non risultano soddisfacenti, entro i 30 giorni successivi può essere ritirato il provvedimento di concessione dello sgravio contributivo.

 

Efficacia

(art. 6 Circolare del Ministero del Lavoro 12/10/2015 n. 25)

 

L’efficacia del D.M. n. 17981/15 e della Circolare n.25/15 è condizionata alle disponibilità di bilancio a partire dall’esercizio finanziario 2016 e nel limite annuale delle risorse finanziarie.

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