Riscossione Contributi Inps | ADLABOR
A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, è effettuata mediante una specifica procedura diversa se si tratti di omissioni contributive rilevate dalle scritture obbligatorie ovvero di irregolarità emerse a seguito di accertamento ispettivo. In entrambi i procedimenti, l’esazione delle somme richieste avviene mediante un Avviso di addebito avente valore di titolo esecutivo.
(art. 30 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010)
OMISSIONE CONTRIBUTIVA – DEFINIZIONE | |
Omissione contributiva | L’art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000 definisce l’ omissione contributiva. Per omissione contributiva si intende il mancato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. In particolare si considerano i seguenti casi: |
(Art. 116, comma 8, Legge n. 388/2000) |
|
(Circolare Inps n. 66/2008) |
|
A seguito dell’accertamento dell’omissione contributiva, L’Inps ha facoltà di richiedere al contribuente il pagamento mediante Avviso bonario
(art. 24, comma 2, d.lgs. n. 46/1999) |
|
Se il contribuente non provvede al pagamento entro 30 gg. dalla data di ricezione dell’avviso bonario | |
l’Inps procede alla formazione dell’Avviso di addebito | |
Avviso di addebito | L’avviso di addebito, che ha valore di titolo esecutivo, deve contenere a pena di nullità:
|
(art. 30, comma 2, D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010) |
L’avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell’ufficio che ha emesso l’atto. |
Notifica dell’Avviso di addebito al contribuente
( art. 30 comma 4, D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010) |
L’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. |
Ricorso al Giudice del Lavoro
(Art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999) |
Contro l’ avviso di addebito il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di 40 gg. dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore. |