Riscossione Contributi Inps | ADLABOR

A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, è effettuata mediante una specifica procedura diversa se si tratti di omissioni contributive rilevate dalle scritture obbligatorie ovvero di irregolarità emerse a seguito di accertamento ispettivo. In entrambi i procedimenti, l’esazione delle somme richieste avviene mediante un Avviso di addebito avente valore di titolo esecutivo.

(art. 30 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010)

OMISSIONE CONTRIBUTIVA – DEFINIZIONE
Omissione contributiva L’art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000 definisce l’ omissione contributiva.
Per omissione contributiva si intende il mancato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.
In particolare si considerano i seguenti casi:
(Art. 116, comma 8, Legge n. 388/2000)
  • retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato;
(Circolare Inps n. 66/2008)
  • differenze tra l’importo annuo delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato, ed il totale annuo delle retribuzioni esposte sulle denunce mensili presentate dall’azienda;
  • contribuzione dovuta a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice o di accertamento giudiziale di differenze retributive, sempre che queste ultime non siano riconducibili ad ipotesi di occultamento.
A seguito dell’accertamento dell’omissione contributiva, L’Inps ha facoltà di richiedere al contribuente il pagamento mediante Avviso bonario

(art. 24, comma 2, d.lgs. n. 46/1999)

Se il contribuente non provvede al pagamento entro 30 gg. dalla data di ricezione dell’avviso bonario
l’Inps procede alla formazione dell’Avviso di addebito
Avviso di addebito L’avviso di addebito, che ha valore di titolo esecutivo, deve contenere a pena di nullità:

  • il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento;
(art. 30, comma 2, D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010)
  • il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti;
  • l’indicazione dell’agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell’anagrafe tributaria alla data di formazione dell’avviso.
  • L’avviso, per i crediti accertati dagli uffici, dovrà altresì contenere:
  • l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;
  • l’indicazione che, in mancanza del pagamento, l’agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

L’avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell’ufficio che ha emesso l’atto.

Notifica dell’Avviso di addebito al contribuente

( art. 30 comma 4, D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010)

L’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Ricorso al Giudice del Lavoro

(Art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999)

Contro l’ avviso di addebito il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di 40 gg. dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore.

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