Ipotesi di lecita adibizione a mansioni inferiori ex art. 2103 c.c. post Decreto Legislativo 81/2015 (entrato in vigore il 25 giugno 2015) | ADLABOR

Sono stati ampliati i limiti entro cui il datore di lavoro poteva adibire a mansioni diverse o anche inferiori un proprio dipendente

LAVORATORI INTERESSATI RIFERIMENTI DEMANSIONAMENTO NOTE
Condizioni di liceità Effetti
Tutti Art. 2103, commi 2-5, c.c. Modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore Assegnazione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale

Diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa

Il mutamento di mansioni deve essere comunicato in forma scritta, a pena di nullità

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni

 

Tutti Art. 2103, commi 4-5, c.c. Previsione da parte della contrattazione collettiva di ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori rientranti nella medesima categoria legale Diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa Il mutamento di mansioni deve essere comunicato in forma scritta, a pena di nullità

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni

Tutti Art. 2103, comma 6, c.c. Accordo tra lavoratore e datore di lavoro formalizzato in sede amministrativa o giudiziaria Novazione del rapporto di lavoro, con adibizione a mansioni inferiori, anche appartenenti ad una diversa categoria legale, con possibilità di modifica del livello di inquadramento e del trattamento retributivo L’accordo raggiunto nelle sedi citate diventa non impugnabile

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