Schema Demansionamento ante 25 giugno 2015 | ADLABOR

Demansionare un lavoratore è, in linea di principio, vietato dalla legge (articolo 2103 codice civile) ma vi sono alcuni casi in cui è possibile modificare in peius le mansioni del dipendente a fronte di specifiche ipotesi stabilite dalla legge o riconosciute dalla giurisprudenza

 

LAVORATORI INTERESSATI RIFERIMENTI DEMANSIONAMENTO CON ADIBIZIONE A MANSIONI INFERIORI (*)  

NOTE

Condizioni oggettive/di liceità Effetti
Tutti   Accordo tra lavoratore e datore di lavoro raggiunto a seguito di contenzioso successivamente conciliato in sede amministrativa o giudiziaria Novazione del rapporto di lavoro, con possibilità di corrispondente trattamento normo-retributivo inferiore L’accordo raggiunto nelle sedi protette diventa non impugnabile, in deroga al 2° co dell’art. 2103 c.c.
Tutti Cass. 8.6.2001 n. 7821 Occasionalità, temporaneità e marginalità dello svolgimento di mansioni inferiori Mantenimento trattamento normo-retributivo previsto per le mansioni (superiori) svolte in via principale  
Tutti D.Lgs. 81/08, art. 42 Inidoneità alla mansione specifica, accertata dal medico competente (§) Mantenimento trattamento normo-retributivo precedente  
Lavoratrici madri D.Lgs. 151/01 artt. 7, 12 e 56

L. 1204/71 art. 3

Svolgimento di mansioni pesanti, pericolose, faticose, insalubri, rischiose o ritenute dall’Isp. Lav. pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino a 7 mesi di età del bambino Mantenimento trattamento normo-retributivo precedente

Obbligo di reintegrazione nelle mansioni precedenti od in altre equivalenti al termine del periodo

Altra condizione di liceità è ritenuto lo svolgimento di lavoro notturno (24-6) con effetti fino ad 1 anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs. 151/01)
Lavoratori in turno notturno D.Lgs. 66/03 art. 15 Inidoneità a prestazioni di lavoro notturno a causa di peggioramento condizioni di salute, accertata dal medico competente o da strutture sanitarie pubbliche (°) La norma prevede espressamente che la  contrattazione collettiva possa individuare soluzioni alternative . Ipotizzabile trattamento normo-retributivo sia corrispondente a quelle delle mansioni di provenienza sia inferiore
Lavoratori divenuti disabili L. 68/99 art. 4 comma 4 Inabilità allo svolgimento delle mansioni originarie a seguito di infortunio o malattia Mantenimento trattamento normo-retributivo precedente  
Lavoratori divenuti inidonei D.Lgs. 81/08, art. 42 Inidoneità alla mansione specifica accertata dal medico competente Mantenimento trattamento normo-retributivo precedente  
Lavoratori a rischio di licenziamento (per soppressione del posto di lavoro o di messa in CIG) Cass. 18.10.1999 n.11727 e Cass. 22.8.06 n. 18269 (°) Non strumentali soppressione del posto di lavoro o mutamenti organizzativi (con soppressione del posto) che non giustificano procedure di mobilità o di licenziamenti. Messa in CIG. (°)

Consenso (pieno ed esente da vizi) espresso dal lavoratore

Adibizione  mansioni inferiori Non precisati gli effetti normo-retributivi. Si ritiene che debbano essere mantenuti quelli precedenti

 

Lavoratori in mobilità L. 223/91 art. 4 comma 11 Attivazione di procedure di mobilità o di licenziamenti collettivi

Procedura conclusa con accordo sindacale con riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti

Assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte in precedenza, in deroga al 2° comma dell’art. 2103 cc Si ritiene che la deroga riguardi l’inquadramento sia sotto il profilo della qualifica che del livello e del trattamento retributivo

(*) In tutti i casi di demansionamento (tranne quello di lavoratori diventati inidonei al turno notturno o alla mansione specifica) la giurisprudenza prevede che le mansioni inferiori siano esistenti secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore

(§) La norma accoglie sostanzialmente precedenti orientamenti giurisprudenziali che legittimavano il demansionamento di lavoratori per i quali una sopravvenuta infermità aveva determinato l’ineseguibilità delle mansioni originariamente svolte (cfr. Cass. Sez. Unite 7.8.1998 n. 7755 e Cass. n. 10339/00

(°) Per la giurisprudenza il patto di dequalificazione non costituisce una deroga all’art. 2103 c.c. ma un “adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto” e “corrisponde all’interesse del lavoratore stesso laddove l’alternativa sia costituita dal licenziamento”


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