Lavoratori impatriati | ADLABOR

I lavoratori impatriati sono persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale dall’estero all’Italia per svolgervi una attività lavorativa.

TIPOLOGIA Per tutti i lavoratori “impatriati” (art. 16 d.lgs.  147/2015 modificato dall’art. 5 del d.l. 34/2019)

 

DESTINATARI Tutte le persone fisiche, cittadini UE ed extra UE
AGEVOLAZIONE – Esenzione del 70% del reddito di lavoro dipendente o assimilato, di lavoro autonomo o di impresa prodotto in Italia

– Per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia l’esenzione è del 90%

– L’agevolazione è applicabile per 5 anni decorrenti dall’anno di trasferimento della

residenza fiscale in Italia

– L’agevolazione, a determinate condizioni, è applicabile per ulteriori 5 anni con esenzione ridotta al 50% (o 90% in presenza di ulteriori condizioni)

– Anche per i “vecchi” impatriati è prevista, a determinate condizioni, la possibilità di estendere il beneficio per ulteriori 5 anni

REQUISITI – Non essere stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento

– Trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del Tuir

– Impegnarsi a mantenere la residenza in Italia per almeno 2 anni

– Prestare attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano

PRECISAZIONI – Non è più tassativamente richiesta la iscrizione all’AIRE nel periodo di residenza all’estero

– Oltre alle categorie di reddito già previste, l’agevolazione spetta anche ai soggetti

titolari di reddito di impresa (solo ditta individuale)

– Per tutte le tipologie di reddito è previsto che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano

DECADENZA Si decade se si sposta la residenza prima di 2 anni dal rientro

 

Per consultare l’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/agevolazioni/detassazione-rimpatriati-d-lgs-n-147-2015/


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