Diritti sindacali – Diritto di assemblea | ADLABOR
Lo schema intende esporre la disciplina di un altro fondamentale diritto sindacale: il diritto a riunirsi al fine di discutere argomenti di interesse sindacale. Fondamentali le condizioni di legittimità nonché le limitazioni che vengono specificatamente dettagliate ed illustrate attraverso anche i principi emanati da una copiosa giurisprudenza in materia.
Diritti sindacali – Diritto di assemblea
Definizione
(L. 300/1970, art. 20, co. 2) |
Riunione indetta dai rappresentanti sindacali e tenuta all’interno dei locali aziendali che può riguardare la generalità dei lavoratori subordinati di un’azienda o anche soltanto gruppi di loro. Ha lo scopo principale di consentire ai lavoratori di essere informati direttamente dai loro rappresentanti su materie ed argomenti di natura sindacale e del lavoro | |
Tipologia
(L. 300/1970, art. 20, co. 1) |
Le assemblee sono di due tipi:
– retribuite, durante l’orario di lavoro – non retribuite, fuori orario di lavoro |
|
Note: Nella concreta attività sindacale, si parla di altre due tipologie di assemblea, non previste dalla legge e con possibili profili di illegittimità: il c.d. “sciopero-assemblea”, che consiste in un’agitazione sindacale che unisce l’astensione dal lavoro alla permanenza dei lavoratori nei locali dell’impresa ed all’effettuazione di una o più riunioni e la c.d. “assemblea aperta” che vede la partecipazione all’assemblea, tenuta nei locali dell’impresa, di persone nè dipendenti dell’impresa nè rappresentanti di organizzazioni sindacali esterne, (talora persone che rivestono cariche politiche locali o nazionali), quasi sempre non autorizzate. | ||
Datori di lavoro interessati
(L. 300/1970, art. 35) |
Sono tenuti a riconoscere il diritto di indire le -e di partecipare alle- assemblee:
– imprese industriali e commerciali che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo oppure nell’ambito dello stesso comune occupano comunque più di quindici dipendenti; – imprese agricole che in ciascuna unità produttiva oppure nel medesimo ambito territoriale occupano comunque più di cinque dipendenti; |
|
Lavoratori interessati
(L. 300/1970, art. 20, co. 2) (L. 300/1970, art. 20, co. 2) (Accordi Interconfederali 1 e 20 dicembre 1993)
(L. 300/1970, art. 20, co. 1) (D.Lgs. 276/2003, art. 24, co. 2)
|
a) con diritto di indire l’assemblea:
– dalle rappresentanze sindacali aziendali/unitarie dell’unità produttiva congiuntamente; – dalle rappresentanze sindacali aziendali/unitarie dell’unità produttiva singolarmente; – delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali che hanno stipulato il CCNL applicato nell’unità produttiva, singolarmente; – delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali che hanno stipulato il CCNL applicato nell’unità produttiva, congiuntamente;
b) con diritto di partecipare all’assemblea: – lavoratori subordinati dipendenti dal datore di lavoro
– lavoratori somministrati utilizzati dal datore di lavoro nell’unità produttiva dove è stata indetta l’assemblea; – lavoratori sospesi con intervento della Cassa integrazione guadagni
|
|
Note: Nel caso in cui i lavoratori si riuniscano in assemblea in una giornata in cui è programmata una riduzione di orario, ai fini dell’intervento della Cig, le ore relative all’assemblea si computano quali ore lavorate e si sommano alle ore di effettivo lavoro, per cui si integrano solo le rimanenti ore.Nel caso di sospensione totale dal lavoro, se l’assemblea si svolge nell’ambito aziendale e durante l’orario di lavoro contrattualmente stabilito, le ore di assemblea sono a carico del datore di lavoro e, pertanto, vengono detratte dalle 40 ore settimanali o dal minore orario contrattuale, da integrare | ||
Giurisprudenza: La collocazione in cassa integrazione guadagni a zero ore dei lavoratori di un’impresa sospende soltanto le obbligazioni corrispettive della prestazione dell’attività da parte dei lavoratori stessi e della corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro, lasciando inalterata la posizione dei lavoratori nell’impresa, fonte di ulteriori diritti e doveri nei confronti dell’imprenditore. Pertanto i lavoratori sospesi non perdono i loro diritti sindacali ed in particolare quello previsto dall’art. 20 dello statuto dei lavoratori, ossia il diritto di riunirsi nell’unità produttiva in cui prestavano la loro opera (salva la facoltà del datore di lavoro di porre a disposizione altro locale idoneo). (Cass. 22 dicembre 1986 n. 7859) | ||
(L. 300/1970, art. 20, co. 3) | – dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale (ma solo previo preavviso al datore di lavoro) | |
Note: il trattamento retributivo dei lavoratori in forza con contratto di lavoro a tempo parziale che partecipano ad assemblee retribuite sarà riproporzionato in funzione della loro ridotta prestazione lavorativa, (art. 4, co. 2, lett. b del D.Lgs. 61/2000). Per quanto riguarda lo speciale rapporto di lavoro part-time ripartito, ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari di cui all’articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300, entro il previsto limite complessivo di dieci ore annue, ma con trattamento economico ripartito fra di loro proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita (art. 44, co. 3, D.Lgs. 276/2003). | ||
Condizioni di legittimità
(L. 300/1970, art. 20 co. 2)
(L. 300/1970, art. 21 co. 1) |
Le assemblee sono legittime a condizione che:
– siano state indette dalle RSA/RSU oppure dalle OSL; – abbiano come argomenti materie di interesse sindacale e del lavoro; – tali argomenti siano comunicati al datore di lavoro; – si svolgano secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni; – siano convocate, fuori dell’orario di lavoro, per l’effettuazione di referendum sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori e con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. |
|
Durata
(L. 300/1970, art. 20, co. 1) (Accordi Interconfederali 1 e 20 dicembre 1993)
|
a) Assemblee retribuite (in orario di lavoro): 10 ore annue (o il maggior limite stabilito dalla contrattazione collettiva) complessivamente, di cui: – 7 ore indette dalle RSA/RSU; – 3 ore indette dalle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva
|
|
Note: Ciascun lavoratore ha diritto a partecipare alle assemblee retribuite nel limite massimo di 10 ore annue o del maggior limite eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva. La precisazione è contenuta negli Accordi Interconfederali del 1 e 20 dicembre 1993) | ||
Giurisprudenza: Il limite massimo di dieci ore annuali di assemblea in orario di lavoro e con percezione della normale retribuzione vale anche per i soggetti sindacali ai quali è riconosciuto il diritto di indire le assemblee; l’accordo interconfederale sulle r.s.u. del 20 dicembre 1993, esercitando una facoltà conferita dalla legge all’autonomia collettiva, ha attribuito alle associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali applicati nell’unità produttiva il diritto di indire una parte delle assemblee che lo Statuto dei lavoratori riservava alle rappresentanze sindacali aziendali; tale attribuzione riguarda tre delle dieci ore spettanti alle Rsa; il diritto riconosciuto con l’accordo spetta alle organizzazioni firmatarie, che possono esercitarlo disgiuntamente o congiuntamente, ma all’interno di un monte ore complessivo; le altre sette ore sono di competenza delle rappresentanze sindacali aziendali; in caso di più richieste, implicanti il superamento del monte ore, ci si atterrà all’ordine di precedenza (Cass. 30 agosto 2010 n. 18838).
Il “monte ore” va riferito al gruppo dei lavoratori che sono stati convocati, a prescindere dal fatto che il singolo lavoratore partecipi, o meno, all’assemblea in questione. (Cass. 22 luglio 2010 n. 17217) |
||
(L. 300/1970, art. 20, co. 1) | b) Assemblee non retribuite fuori orario di lavoro: non sono previsti legislativamente limiti quantitativi; | |
Giurisprudenza: Le riunioni durante l’orario di lavoro con diritto alla retribuzione non esauriscono affatto il diritto di riunione che l’art. 20 st. lav. riconosce ai dipendenti. Tale diritto è previsto come illimitato al di fuori dell’orario di lavoro. (Trib. Torino 22 maggio 2004) | ||
Luogo di effettuazione
(L. 300/1970 art. 20, co. 1) |
L’assemblea si deve svolgere di norma nella stessa unità produttiva in cui i lavoratori prestano la loro opera. Il datore di lavoro può peraltro mettere a disposizione locali esterni al luogo di lavoro a condizione che:
– siano situati in luoghi facilmente accessibili e prossimi alle unità produttive; – risultino oggettivamente idonei allo svolgimento dell’assemblea. – i rappresentanti sindacali che hanno indetto l’assemblea li abbiano accettati. |
|
Giurisprudenza: Non costituisce condotta antisindacale la scelta del datore di lavoro di concedere, ai fini dell’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 st. lav., locali esterni al luogo di lavoro allorquando essi siano situati in luoghi facilmente accessibili e prossimi alle unità produttive nonché risultino oggettivamente idonei allo svolgimento dell’assemblea. (Trib. Milano 28 dicembre 2006. Contra: Trib. Pinerolo 29 novembre 2001 e Cass. 30 ottobre 1995 n. 11352) | ||
Modalità di effettuazione
(L. 300/1970, art. 20, co. 4) |
Le concrete modalità di effettuazione sono stabilite dalla trattazione collettiva.
|
|
Note: In assenza di normative derivanti dalla contrattazione collettiva, compete al datore di lavoro verificare soltanto la sospensione dell’attività lavorativa da parte del lavoratore durante gli orari di svolgimento dell’assemblea, anche disponendo unilateralmente l’obbligo del lavoratore di effettuare le necessarie operazioni (timbratura del cartellino, strisciata del badge) che attesino l’inizio e la fine della sospensione stessa. Per costante giurisprudenza, infatti, il datore di lavoro non ha alcun potere di controllo circa l’effettiva partecipazione da parte dei lavoratori all’assemblea stessa. | ||
Giurisprudenza: Posta l’esistenza di un diritto di assemblea, lo stesso deve essere contemperato con le esigenze aziendali. Spetta alla contrattazione collettiva definire le modalità di esercizio del suddetto diritto, adattandole alle concrete situazioni lavorative aziendali. (Corte appello Venezia 10 gennaio 2012 n. 793)
A norma degli art. 20 st. lav. e 26 parte I del contratto collettivo 28 marzo 1987 per gli addetti al terziario, deve escludersi la liceità di una determinazione unilaterale delle modalità dell’assemblea da parte della r.s.a. o di organismo sindacale che pregiudichi il servizio di vendita al pubblico e riconoscersi quindi in un comportamento di tal genere una inadempienza contrattuale la quale, a sua volta, rende giustificata ed adeguata l’eccezione dell’azienda volta a negare il pagamento della retribuzione ai partecipanti all’assemblea.( Tribunale Milano 19 giugno 1993) |
||
Obblighi del datore di lavoro | Nel rispetto dei limiti di legge e di contrattazione collettiva circa le procedure e la durata delle assemblee, il datore di lavoro è tenuto a:
– mettere a disposizione locali idonei; – consentire a tutti i lavoratori di partecipare alle assemblee; – consentire l’accesso ai locali dove si tengono le assemblee ai rappresentanti sindacali esterni; |
|
Note: In passato, era talora accaduto che talune organizzazioni sindacali facessero partecipare alle assemblee persone prive dei requisiti di legge (ad esempio, esponenti politici, amministratori locali, rappresentanti sindacali di altre aziende). Ciò aveva comportato denunzie per violazione di domicilio (ex art. 614 Cod. penale). Tale reazione datoriale, unitamente al mutato sistema di rapporti sindacali ha sostanzialmente evitato il ripetersi di dette situazioni. | ||
– non imporre ai lavoratori di permanere nei locali aziendali, nel caso in cui, non intendendo essi partecipare alle assemblee, si astengano comunque dall’attività lavorativa
– corrispondere la normale retribuzione, nel caso di assemblee retribuite sia ai lavoratori che vi abbiano partecipato sia a quelli che pur non avendovi partecipato, si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa |
||
Obblighi dei lavoratori | I lavoratori che partecipano alle assemblee (o comunque che sospendono l’attività lavorativa durante gli orari di svolgimento delle assemblee) sono tenuti a rispettare le norme di legge e di contrattazione collettiva circa orari e modalità. | |
Giurisprudenza: Non è antisindacale il comportamento del datore di lavoro che sanzioni disciplinarmente i lavoratori che non abbiano partecipato ad una riunione convocata dall’azienda per presenziare ad un’assemblea richiesta dal consiglio di fabbrica dopo la convocazione di tale riunione e comunque senza il rispetto del termine di preavviso – nè l’allegazione di una qualche ragione che giustificasse il mancato rispetto – e dell’obbligo di indicazione dell’ordine del giorno, previsti entrambi contrattualmente. (Pret. Torino 17 aprile 1989) | ||
Trattamento retributivo
(L. 300/1970, art. 20, co. 1) |
Nel caso di assemblea retribuita e nel limite di 10 ore annue previsto dalla legge (o del limite maggiore definito dalla contrattazione collettiva), ai lavoratori che si sono assentati dal lavoro ed hanno partecipato all’assemblea compete la normale retribuzione. | |
Trattamento contributivo ed assicurativo | Circa il trattamento contributivo, nel caso di assemblea retribuita esso segue le regole generali.
Incerta è invece la sussistenza della copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro accaduto durante lo svolgimento dell’assemblea oppure durante gli spostamenti per raggiungere il luogo di effettuazione della stessa |
|
Giurisprudenza: L’infortunio occorso al lavoratore durante la partecipazione ad una assemblea sindacale “ex” art. 20 l. 300/70 non può essere considerato alla stregua di infortunio sul lavoro in quanto – costituendo detta partecipazione esercizio di un diritto e non adempimento di un dovere ricompreso nel rapporto di lavoro – viene a mancare il nesso eziologico tra l’infortunio e la prestazione lavorativa. (Pret. Pesaro 9 gennaio 1978)
L’infortunio subito in occasione dello svolgimento di attività sindacale (nella specie, nell’incidente stradale occorso ad un lavoratore che si recava ad un’assemblea sindacale) non è indennizzabile ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che prevede – in relazione alla nozione di occasione di lavoro – una tutela assicurativa riferibile solo ad attività lavorative e professionali direttamente ed immediatamente collegate alle finalità produttive. (Cass. 17 febbraio 1996, n.1220 e 4 novembre 1993, n. 10895) |
||
Sanzioni
(L. 300/1970, art. 28) |
a) per il datore di lavoro:
– condanna per condotta antisindacale (nel caso in cui, rispettati da parte delle rappresentanze od organizzazioni sindacali gli oneri previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, non consenta il regolare svolgimento delle assemblee) |
|
Giurisprudenza: È antisindacale la condotta di una impresa che rifiuta di consentire lo svolgimento di un’assemblea retribuita ex art. 20 st. lav. e art. 43 c.c.n.l. Turismo e Pubblici esercizi poiché convocata da un’Organizzazione sindacale esterna e non da una r.s.a. Infatti, l’art. 20 st. lav. non legittima in via esclusiva le r.s.a. a convocare le assemblee retribuite dei lavoratori, ma demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di ampliare il quadro minimo inderogabile del diritto di riunione dei lavoratori in azienda. (Corte appello Milano, 29 luglio 2011) | ||
b) per i lavoratori:
– mancata corresponsione della retribuzione (nel caso di astensione dal lavoro a seguito assemblee che, pur essendo indette come retribuite, non possano essere considerate tali per superamento dei limiti di legge o di contrattazione collettiva) – sanzioni disciplinari (nel caso di astensione dal lavoro per partecipazione ad assemblee indette od effettuate senza il rispetto delle norme di legge o di contrattazione collettiva) |
||