Rappresentante sindacale aziendale | ADLABOR

Elezione e nomina RSU

Ambito di costituzione delle RSU

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

 

Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), possono essere costituite:

– nelle unità produttive dove sono occupati più di 15 dipendenti.

Modalità di computo dei dipendenti

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

 

 

Ai fini del computo del numero minimo di dipendenti necessari per la costituzione di RSU:

– i lavoratori con contratto di lavoro a part-time saranno computati in misura proporzionale all’orario di lavoro contrattuale;

– i lavoratori con contratto a tempo determinato saranno computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.

 

Iniziativa per la costituzione di RSU

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

 

 

Hanno potere d’iniziativa per la costituzione di RSU:

A)   le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle

Confederazioni firmatarie dell’Accordo del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e dell’Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014;

B)   le associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nell’unità produttiva;

C)   le associazioni sindacali abilitate alla presentazione

delle liste ossia quelle che:

– abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto dell’Accordo del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e dell’Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014;

– siano formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo (*);

– abbiano la lista corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60 dipendenti.

Nelle aziende di dimensione compresa fra 16

e 59 dipendenti la lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di lavoratori.

 

(*) Le “associazioni sindacali formalmente costituite” devono certificare la loro idoneità a partecipare alle elezioni fornendo alla Commissione elettorale:

a. copia dell’atto costitutivo autenticata dal notaio;

b. copia autenticata dello statuto;

c. certificato notarile che autentichi la firma e i poteri della

persona che firma per la presentazione delle liste.

Le organizzazioni che hanno sottoscritto o che sottoscriveranno l’accordo sulle Rsu rinunciano alla costituzione di Rsa prevista dalla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori). È opportuno che questa rinuncia venga sottoscritta in un documento congiunto da tutte le organizzazioni che partecipano alle elezioni.

La rinuncia alla costituzione delle Rsa deve valere per il periodo di durata in carica della Rsu.

 

Le associazioni sindacali che rispondono alle caratteristiche e alle condizioni per partecipare alla competizione elettorale possono prendere l’iniziativa, singolarmente o congiuntamente, di indire le elezioni.

Composizione

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

 

La costituzione della RSU avviene mediante ELEZIONE:

–      a suffragio universale;

–      a scrutinio segreto;

–      tra liste concorrenti.

 

Modalità e tempi per indire le elezioni della RSU

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU:

– le associazioni sindacali legittimate, congiuntamente o disgiuntamente,

– o la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante:

  1.  comunicazione ai lavoratori da affiggere nell’apposito albo che l’azienda metterà a disposizione della RSU;
  2. Comunicazione da inviare alla Direzione aziendale.

Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra: l’ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

La Commissione elettorale

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

  1. Ambito di operatività:

Nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.

2. Compiti:

La Commissione elettorale ha il compito di garantire l’ordinato e corretto svolgimento dell’intero processo elettorale.

3. I componenti:

–      Ciascuna organizzazione sindacale abilitata a presentare liste può nominare un componente della Commissione elettorale;

–      L’organizzazione che assume l’iniziativa di indire le elezioni deve comunicare la nomina del componente la Commissione elettorale alla Direzione aziendale contestualmente alla comunicazione per l’indizione delle elezioni.

4. Incompatibilità:

I componenti della Commissione elettorale, che devono essere lavoratori dipendenti dell’unità produttiva, non possono essere candidati alle elezioni per le RSU e non possono firmare in qualità di presentatori di lista.

5. Adempimenti:

Completata la designazione dei componenti da parte delle associazioni sindacali interessate, la Commissione elettorale procede ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

  •  elezione del presidente;
  • fissazione dei termini di presentazione delle liste;
  •  individuazione dei collegi elettorali d’intesa con le
  • organizzazioni presentatrici di liste;
  • acquisizione dalla Direzione aziendale dell’elenco
  • generale degli elettori;
  • fissazione del calendario delle elezioni;
  • ricevimento delle liste elettorali;
  • verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse;
  • esame dei ricorsi contro le proprie decisioni in materia di ammissibilità di liste e candidature;
  • definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;
  •  acquisizione dalla Direzione aziendale del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni (urne, carta, matite, strumentazione tecnica, ecc.);
  • stampa delle schede elettorali a carico della Direzione;
  • predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
  • nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori
  • organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
  • raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
  • compilazione dei verbali;
  • comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
  • esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
  • nomina degli eletti;
  • invio dei verbali al Comitato provinciale dei garanti (*).

 

6.Verbalizzazione degli atti:

Tutti gli atti della Commissione elettorale dovrebbero essere

verbalizzati.

(*) Nelle unità produttive più piccole tutti gli adempimenti pos –

sono essere semplificati e condotti con l’assistenza dei sindacati

territoriali, fatti salvi gli aspetti essenziali che impegnano

la Commissione elettorale nel garantire la regolarità delle elezioni.

I collegi elettorali

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

 

A. Modalità di costituzione:

I collegi elettorali sono costituiti da quell’insieme di lavoratori elettori che possono anche far parte di unità organizzative diverse, le quali vengono accorpate in occasione delle elezioni.

Vi deve essere una tendenziale proporzione fra il numero degli elettori compresi in ciascun collegio e il numero di rappresentanti da eleggere, fatti salvi i casi in cui è necessario rappresentare specifiche situazioni professionali.

B. Ripartizione dei rappresentanti:

Il numero di rappresentanti da eleggere assegnato ad ogni collegio dovrebbe essere determinato in base ai seguenti criteri:

–      permettere la rappresentanza delle diverse condizioni di lavoro e professionali presenti;

–       favorire l’espressione del pluralismo delle associazioni sindacali significativamente presenti in quel contesto;

–      consentire l’elezione di candidate donne in proporzione al numero delle lavoratrici esistenti.

Elettorato passivo

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

 

1.Chi è candidabile:

-Possono essere candidati tutti i lavoratori non in prova in forza nell’unità produttiva, iscritti o non iscritti all’associazione sindacale che intende presentarli.

-L’esercizio di questo diritto per i lavoratori non a tempo indeterminato è regolato dal contratto nazionale di categoria.

-Ciascun candidato si può presentare in una sola lista.2

2.Dove candidarsi:

Si può essere candidati esclusivamente nel collegio di cui si fa parte.

3.Cosa fare per formalizzare la candidatura:

Il candidato deve firmare per l’accettazione della candidatura.

4.Incompatibilità:

Non sono candidabili:

  • i lavoratori che firmano liste in qualità di presentatori;
  • i rappresentanti di lista nella Commissione elettorale;
  •  i rappresentanti di lista che svolgeranno funzione di scrutatore.
Elettorato attivo

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

Hanno diritto di votare per l’elezione della RSU:

– gli apprendisti, gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni;

– i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto.

Presentazione delle liste

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

  1. Sono legittimate a presentare liste:
  • le associazioni sindacali firmatarie dell’accordo sulle Rsu, o ad esso aderenti, e del Ccnl applicato nell’unità produttiva;
  • le altre associazioni sindacali formalmente costituite che:

a) accettino con formale sottoscrizione il regolamento sulle Rsu;

b)raccolgano le firme di almeno il 5% dei lavoratori elettori nel collegio nel quale intendono presentarsi.

2.Ambito di presentazione.

Ogni associazione sindacale può presentare una lista per ciascun collegio istituito nell’unità produttiva nel quale intenda partecipare alla competizione elettorale.

3.Numero dei candidati:

– Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2/3 il numero dei componenti la Rsu da eleggere nel collegio a cui la lista si riferisce.

-Non esiste invece un vincolo di numero minimo di candidati da presentare.

4.Caratteristiche delle liste:

Le liste devono essere espressione della pluralità professionale esistente. La composizione delle liste deve garantire una adeguata rappresentanza di genere che rifletta l’effettiva presenza di donne nel posto di lavoro.

5.Scadenze:

Le liste vanno presentate entro le ore 24 del quindicesimo giorno dall’affissione dell’annuncio di avvio delle procedure elettorali.

 Le liste recanti i nominativi dei candidati, ripartiti per i collegi elettorali, dovrebbero essere comunicate alla Commissione elettorale, ai lavoratori e alla Direzione aziendale.

Validazione delle liste

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

–      Il compito di verificare la validità delle liste spetta alla  Commissione elettorale;

–      Le operazioni di verifica vanno effettuate il giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle liste.

La Commissione deve accertare:

  •    l’idoneità, secondo i termini dell’Accordo del 10 gennaio
  •  2014, delle associazioni sindacali presentatrici  di liste;
  •  la validità delle firme prodotte per la presentazione  delle liste;
  • la regolarità della presentazione delle liste entro i  termini previsti;
  •   la corretta applicazione delle regole di incompatibilità  interna;
  •   il numero di candidati per ciascuna lista.

 Nel caso in cui un candidato risulti presente in più liste, sarà

invitato dalla Commissione elettorale ad optare per una di

esse entro il termine di 24 ore prima della scadenza fissata

per la presentazione delle liste. In caso di rifiuto, la candidatura

deve essere considerata nulla per tutte le liste.

Affissioni liste di candidati per lezione RSU

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell’albo aziendale, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
Schede elettorali

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

  1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione.
  2.  In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
  3. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio;
  4.  la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
  5. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del seggio.
Scrutatori

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

–      I presentatori di ciascuna lista designano uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.

–      La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.

Adempimenti della Direzione aziendale

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

 

La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Composizione del seggio elettorale

 

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

Il seggio è composto da:

–      un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale;

–      gli scrutatori designati dalle liste.

Operazioni precedenti la votazione

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

 Riconoscimento degli elettori:

-Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale;

-in mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio e di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Compiti del Presidente:

Il Presidente farà apporre all’elettore, nell’elenco completo degli elettori aventi diritto al voto, la firma accanto al suo nominativo.

Le votazioni

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014”ve Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

  1. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
  2.  Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
  3.  L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
  4.  Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell’apposito spazio della scheda.
  5.   L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.
  6.   Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
  7.  Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
Quorum per la validità delle elezioni

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.

Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le organizzazioni sindacali operanti all’interno dell’azienda prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell’unità produttiva:

Per prassi solitamente si fanno ripetere le elezioni, onde evitare di avere una Rsu non sufficientemente legittimata.

Operazioni di scrutinio

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

  • Lo scrutinio delle schede deve essere iniziato immediatamente dopo la chiusura dei seggi e svolgersi contemporaneamente per tutti i seggi.
  • Lo scrutinio delle schede è pubblico.
  • Lo scrutinio viene eseguito per ciascun seggio a cura del presidente del seggio e degli scrutatori.
  • I risultati vengono riportati su un apposito verbale che deve menzionare eventuali difformità di parere emerse fra gli scrutatori e tutte le eventuali contestazioni presentate al presidente del seggio.
  • Il verbale deve essere firmato dal presidente e da tutti gli scrutatori che hanno operato nel seggio, e consegnato al presidente della Commissione elettorale.
  •  Tutto il materiale relativo alle elezioni, le schede, gli elenchi e la documentazione utile devono essere riposti in un’unica busta sigillata che va consegnata al presidente della Commissione elettorale.

Riepilogo dei risultati

La Commissione elettorale, quando lo scrutinio si sia concluso in tutti i seggi, ha il compito di procedere alla sommatoria dei risultati elettorali verificatisi nei diversi collegi.

La Commissione elettorale non ripete lo scrutinio, ma procede alla determinazione dei risultati complessivi esclusivamente sulla base dei risultati parziali riportati nei verbali di seggio.

Attribuzione dei seggi per l’elezione della RSU

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

 

Il numero dei seggi sarà ripartito:

–      secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

Per compiere l’operazione si procede in questo modo:

a. il numero dei voti ottenuti dall’insieme delle liste deve essere diviso per il numero complessivo di seggi disponibili nella Rsu, determinando così il quorum;

b. il numero di voti ottenuti da ciascuna lista viene diviso per il quorum. Si avrà come risultato un numero intero di seggi ed un resto di voti per ciascuna lista;

c. il numero intero rappresenta il numero dei seggi da assegnare in questione.

Nel caso, assai probabile, che da questa prima ripartizione risultino non attribuiti uno o più seggi, occorre procedere all’assegnazione degli stessi sulla base dei resti di voti che l’operazione precedente ha determinato per ciascuna lista.

Individuazione degli eletti

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

 

Nell’ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all’attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati:

– seguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati;

– in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all’ordine nella lista.

Ricorsi alla Commissione elettorale

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

 

–      Contro le decisioni assunte dalla Commissione elettorale è possibile presentare ricorsi entro 5 giorni dall’affissione dei risultati elettorali, altrimenti si intende confermata l’assegnazione dei seggi.

–      La Commissione elettorale è tenuta a pronunciarsi entro 48 ore dalla presentazione di un ricorso.

–      La Commissione elettorale, dopo l’esame degli eventuali ricorsi, deve inviare il verbale alle associazioni sindacali, all’associazione imprenditoriale e alla Direzione aziendale.

Ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

 

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso:

– entro 10 gg.;

– di fronte ad un apposito Comitato provinciale dei garanti.

Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante  dell’associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore della DTL o da un suo delegato.

Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

Comunicazione della nomina dei componenti della r.s.u.

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

 

La nomina dei componenti della RSU sarà comunicata:

– per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale d’appartenenza, a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.

Numero dei componenti della RSU

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

 

 

 

A)  3 componenti per la RSU costituita nelle  unità  produttive  che  occupano fino a 200 dipendenti;

B) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;

C) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. B).

 

Esempio:

Minimi per unità produttive

da 16 dip. a 200 dip. = 3 componenti;

da 201 dip. a 300 dip. = 3 componenti;

da 301 dip. a 600 dip. = 6 componenti;

da 601 dip. a 900 dip. = 9 componenti;

da 901 dip. a 1.200 dip. = 12 componenti;

da 1.201 dip. a 1.500 dip. = 15 componenti;

da 1.501 dip. a 1.800 dip. = 18 componenti;

da 1.801 dip. a 2.100 dip. = 21 componenti;

da 2.101 dip. a 2.400 dip. = 24 componenti;

da 2.401 dip. a 2.700 dip. = 27 componenti;

da 2.701 dip. a 3.000 dip. = 30 componenti;

da 3.001 dip. a 3.500 dip. = 51 componenti:

(30 + 21=3 ogni 500 o frazione di 500 sul totale degli

addetti);

da 3.501 dip. a 4.000 dip. = 54 componenti:

(30 + 24=3 ogni 500 o frazione di500 sul totale degli

addetti) e così via.

Durata e sostituzione nell’incarico della RSU

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

 

A.           I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente.

 

B.            In caso di dimissioni:

–      il componente dimissionario sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

 

C.           Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi componenti, pena la decadenza della RSU e con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.

 

D.           Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.

Rielezione della RSU

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

 

A.   Scadenza naturale

–      La durata in carica della RSU è di 3 anni;

–      La data di scadenza del mandato della RSU è determinata dalla data di comunicazione dei nominativi degli eletti alla Direzione aziendale da parte dell’associazione datoriale:

al termine di questo periodo la RSU decade automaticamente e da quel momento non può più esercitare alcun ruolo di rappresentanza.

– La RSU uscente può assumere l’iniziativa di indire le nuove elezioni a condizione che eserciti tale potere almeno 3 mesi prima della scadenza del proprio mandato.

B.   Rielezione per dimissioni

-Qualora abbiano presentato le dimissioni un numero di

rappresentanti superiore al 50% dei componenti la

RSU, questa decade automaticamente e deve essere

ricostruita mediante nuove elezioni.

Decisioni della RSU

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

  • Le decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle stesse, a maggioranza.
  • Le RSU costituite nelle unità produttive di imprese pluri-localizzate potranno dare vita ad organi o a procedure di coordinamento, fissandone espressamente poteri e competenze.
Attribuzioni delle RSU

(Accordo Interconfederale “Testo Unico sulla Rappresentanza del 10.1.2014” e Accordo interconfederale 20.12.1993 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)

 

A.    I componenti della RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti ex L. n. 300/1970.;

 

B.    Sono mantenute le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai CCNL o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della RSA diritti, permessi e libertà sindacali;

 

C.     Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie il c.c.n.l. applicato nell’unità produttiva, i seguenti diritti:

a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, l. n. 300/1970;

b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24, l. n. 300/1970;

c) diritto di affissione di cui all’art. 25 della legge n. 300/1970.


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