Schema Distacco – Reti di Imprese | ADLABOR

(Art. 30 Decreto Legislativo 276/03)

Definizione(Art. 30, 1°comma)[vtg1] Si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piè lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Oggetto e durata(Art. 30, 1°comma)

(Art. 30, 3°comma)[vtg2]

La prestazione lavorativa presso un terzo avviene per un periodo di tempo determinato o determinabile ( comunque temporaneo). La durata del distacco è comunque funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante.

Il distacco che comporta un trasferimento ad un’unità produttiva della distaccataria sita a piè di 50 Km da quella il cui il lavoratore è adibito può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive

Soggetti(Art.30, 2°comma)[vtg3]

 

(Art. 30, 3°comma[vtg4] )

Datore di lavoro distaccante: rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore, ivi compreso il trattamento di trasferta, consistente nel rimborso delle spese per mezzi di trasporto, vitto, alloggio e piccole spese non documentabili.

Lavoratore: deve ottemperare alla disposizione del distacco; tranne che questo comporti un mutamento di mansioni, in tal caso necessita il suo consenso;

Utilizzatore: beneficia della prestazione lavorativa

 

Forma Non precisata da intendersi libera
Effetti della violazione delle disposizioni in materia.(Art. 30, 4° comma bis) Quando il distacco avvenga in violazione delle disposizioni contenute nell’Art. 30, comma 1°, il lavoratore può chiedere, mediante ricorso, anche notificato al solo soggetto che ne utilizza la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tal caso i pagamenti effettuati dal distaccante a titolo retributivo e previdenziale liberano l’utilizzatore dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal distaccante per la costituzione o la gestione del rapporto si intendono compiuti dal soggetto utilizzatore.

[vtg1]Art. 30, 1° comma: L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piè lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa

[vtg2]Art. 30, 3° comma: Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a piè di 50 Km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive

[vtg3]Art. 30, 2° comma: In caso distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore

[vtg4]Art. 30, 3° comma: Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato

 

DISTACCO INFRARETE

In forza della Legge n. 99 del 9 agosto 2013, legge di  conversione con modifiche del D.L. n. 76/2013,
l’art. 30  del D.Lgs.276/2003 è così modificato:
Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
l‘interesse della partedistaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.

DATORE DISTACCANTE

DATORE DISTACCATARIO

Il distacco si configura quando un datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

 

Il datore distaccante avrà i seguenti OBBLIGHI:

  • Obbligo retributivo
  • Contributivo
  • Previdenziale
  • Di risoluzione del distacco
  • Liquidazione del trattamento di fine rapporto

 

Il datore di lavoro distaccatario può lecitamente avvalersi di fatto dell’attività lavorativa del lavoratore distaccato, in presenza di un interesse del datore di lavoro distaccante, e della temporaneità del mutamento del luogo di lavoro.

 

Il datore distaccatario potrà esercitare i POTERI:

 

  • Di direzione
  • Di controllo
  • Disciplinare

REQUISITI

  • Interesse al distacco del datore distaccante
  • Temporaneità
  • Responsabilità del distaccante “il distacco non comporta una novazione soggettiva ed il sorgere di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell’esecuzione dello stesso rapporto” Sent. Cass. n.7049/2007

 

Interesse – Ante riforma 2013

Interesse – Post riforma 2013

L’interesse del distaccante deve essere dimostrato e determina la legittimità del distacco. L’interesse deve essere “dominante, specifico, rilevante, concreto e persistere per tutto il tempo del distacco stesso” (Cass. Civ. n. 11263/2004)

 

Qualora tra datore distaccante e datore distaccatario sia stato sottoscritto un contratto di rete di impresa, l’interesse della parte distaccante sorge in via automatica in quanto opera una presunzione

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