Fumo | ADLABOR
(Legge 3/03; DPCM 23 dicembre 2003)
Luoghi interdetti al fumo (Art. 51, L. 3/03) |
Nei luoghi di lavoro, vige un generale divieto di fumo che può essere derogato solo destinando ai fumatori specifici locali attrezzati. Per luogo di lavoro deve intendersi qualsiasi locale o area chiusa ove si svolge la prestazione lavorativa, comprendendo, in via esemplificativa, magazzini, depositi, mezzi di trasporto di cose e di persone. Tra i luoghi interdetti al fumo vanno incluse anche le pertinenze e i luoghi di passaggio come i corridoi, le sale di attesa, le anticamere, il locale dove si trova il distributore di caffè o snack, etc. . Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni. Nelle strutture con piè locali, oltre al modello di cartello su menzionato, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE». |
Destinatari del divieto |
Tra i soggetti cui viene applicato il divieto di fumo, vanno compresi non soltanto i dipendenti, ma anche qualsiasi soggetto che accede dall’esterno come i collaboratori, gli stagisti, i consulenti, etc. . |
Locali per fumatori. (Art. 51, L. 3/03 e DPCM 23 dicembre 2003) |
Possono essere predisposti (non è un obbligo) locali per fumatori, che devono soddisfare i requisiti previsti nel DPCM del 23 dicembre 2003. I REQUISITI.
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Controlli |
Nei locali cui vige il divieto di fumo, deve esserci un incaricato cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto, richiamando i trasgressori e comunicando le infrazioni alla polizia municipale o agli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Tale incarico può essere svolto dal datore di lavoro o da un suo delegato. |
Sanzioni amministrative (Art. 51, L. 3/03) |
Le sanzioni amministrative, per l’ipotesi di mancato rispetto del divieto di fumo nei locali dove questo è interdetto, variano da € 27,50 ad € 275 (raddoppiate nell’ipotesi di presenza di bambini fino a 12 anni di età, lattanti e donne gravide). Oltre alle sanzioni per i trasgressori, la legge prevede che le persone, cui spetta assicurare il divieto di fumo, sono soggette, in caso di mancato ottemperamento, al pagamento di una somma da € 220 ad € 2.200. |
Sanzioni disciplinari |
L’inosservanza del divieto di fumare, nei locali non a ciò destinati, può dar luogo, nei confronti dei trasgressori, a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare può riguardare solo i lavoratori dipendenti e non i collaboratori o stagisti, in quanto non legati al datore di lavoro da un rapporto di subordinazione. In queste ipotesi rimangono ferme le sanzioni amministrative previste dalla legge. Le sanzioni applicabili in caso di trasgressione al divieto di fumo non possono concretizzarsi in provvedimenti espulsivi, ammissibili solo là dove, per particolari lavorazioni, vi sia un pericolo per l’incolumità degli altri lavoratori e/o degli impianti (esempio fabbriche di esplosivi, industrie chimiche, etc…). |