Decreto Lavoro – Incentivi per l’assunzione di personale | ADLABOR

INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE DI BENEFICIARI DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE (ART. 10 D.L. 48/2023)

Datore di lavoro Privato.
Scadenza L’incentivo non ha una scadenza.
Tipologia di assunzione – contratto subordinato a tempo indeterminato (pieno o parziale);

– contratto di apprendistato professionalizzante;

– contratto subordinato a tempo determinato (pieno o parziale);

– trasformazione da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (nel limite massimo di durata sono inclusi anche i mesi agevolati con contratto a termine).

Lavoratore Beneficiario dell’assegno di inclusione.
Incentivo Assunzione a tempo indeterminato: 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Assunzione a tempo determinato: 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Durata dell’incentivo 12 mesi.
Altre caratteristiche L’incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro:

– che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL;

– che sia in possesso del DURC;

– che rispetti il contratto collettivo nazionale e gli eventuali contratti territoriali e aziendali sottoscritti;

– che sia in regola con il collocamento dei disabili, previsto dall’articolo 3 della legge n. 68/1999 (fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario dell’Assegno di inclusione iscritto alle liste presso il collocamento obbligatorio).

Cumulabilità L’incentivo è compatibile ed aggiuntivo rispetto:

– all’incentivo under 36 (art. 1, commi 297 e 298, della legge n. 197/2022);

– all’incentivo previsto in caso di assunzione di soggetto disabile (art. 13, della legge n. 68/1999).

– al riconoscimento al datore di lavoro dell’eventuale rimborso delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa della persona con disabilità (art. 14, comma 4, lett. b) della legge n. 68/1999).

Limitazione 1. Il lavoratore assunto con l’incentivo non potrà essere licenziato nei 24 mesi successivi all’assunzione, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

– In caso di licenziamento al di fuori dei casi prospettati, il datore di lavoro dovrà restituire l’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili.

2. L’incentivo è concesso nei limiti previsti dagli “aiuti de minimis”.

Ulteriori incentivi collegati all’assunzione di un beneficiario dell’assegno di inclusione 1. Alle Agenzie per il Lavoro è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% dell’incentivo massimo annuo.
2. I seguenti soggetti, autorizzati all’attività di intermediazione, avranno un contributo pari al 60% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato o un contributo pari all’80% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori che assumono con contratto a termine:

– Patronati,

– Enti bilaterali,

– Associazioni senza fini di lucro

– Enti del terzo settore che svolgono tra le attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, lett. p), del D.L.vo n. 117/2017,

– Imprese sociali che svolgono attività di interesse generale, previste all’art. 2, comma 1, lett. p), del D.L.vo n. 112/2017.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti assicurino, per il periodo di fruizione dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell’inserimento lavorativo.

3. Al beneficiario dell’assegno di inclusione che avvia, entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio:

– un’attività lavorativa autonoma,

– una impresa individuale,

– una società cooperativa,

viene riconosciuto, in un’unica soluzione, un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell’assegno di inclusione, nel limite di 500 euro mensili.

Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale saranno stabilite dai Ministeri del Lavoro e dell’economia con decreto ministeriale.

INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE (ART. 27 D.L. 48/2023)

Datore di lavoro Privato
Scadenza L’incentivo potrà essere fruito per le nuove assunzioni effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023.
Tipologia di assunzione – contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (pieno o parziale), anche a scopo di somministrazione;

– contratto di apprendistato professionalizzante.

Lavoratore Giovane con età inferiore a 30 anni (alla data di assunzione) e in possesso delle seguenti condizioni:

– non lavora e non è inserito in corsi di studi o di formazione (“NEET”);

– sia registrato al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

Incentivo 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

L’incentivo verrà corrisposto, a domanda, mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Durata dell’incentivo 12 mesi
Procedura di richiesta dell’incentivo La domanda dovrà essere trasmessa all’INPS con l’apposita procedura telematica.

L’INPS provvede, entro 5 giorni a rispondere, fornendo la disponibilità (o meno) delle risorse per l’accesso all’incentivo. Dalla risposta scattano 7 giorni (termine perentorio) entro i quali il datore di lavoro deve provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo. Dall’assunzione il datore di lavoro ha altri 7 giorni (termine perentorio) per comunicare, all’INPS (sempre tramite la procedura telematica), l’avvenuta stipula del contratto.

In caso di mancato rispetto dei termini, il richiedente perde l’agevolazione.

L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.

Altre caratteristiche L’incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro:

– che sia in possesso del DURC;

– che rispetti il contratto collettivo nazionale e gli eventuali contratti territoriali e aziendali sottoscritti.

Cumulabilità L’incentivo è cumulabile:

– con l’incentivo under 36 (art. 1, comma 297, della legge n. 197/2022);

– con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Limitazione La fruizione dell’incentivo è limitata alle risorse messe a disposizione dal legislatore:

– 80 milioni di euro per l’anno 2023;

– 51,8 milioni di euro per l’anno 2024.

Esclusioni L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (ART. 28 D.L. 48/2023)

Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività produttive e nelle iniziative imprenditoriali, è istituito un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della l. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, da parte dei seguenti soggetti:

– enti del Terzo settore,

– organizzazioni di volontariato,

– associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione,

– organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe.

Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo saranno definite con decreto entro il 1° marzo 2024.


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