Lavoro intermittente – a chiamata | ADLABOR
Particolare forma di rapporto di lavoro subordinato con la quale è possibile ottenere prestazioni lavorative soltanto nel momento in cui si manifesta l’esigenza e purché sussistano specifiche condizioni.
Lavoro intermittente post Decreto Legislativo 81/2015 (entrato in vigore il 25 giugno 2015)
Definizione
(Art. 13, comma 1, D. Lgs 81/2015) |
Rapporto di lavoro mediante il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore per svolgere prestazioni a carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi. |
Tipologia
(Art. 13, comma 1, D. Lgs 81/2015) |
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato e determinato. |
Casi di ricorso al contratto
(Art. 13, comma 1, D. Lgs 81/2015)
(Art. 13, comma 1, D. Lgs 81/2015)
(Art. 13, comma 2, D. Lgs 81/2015)
(Min. Lav., Nota 3.7.2015, n. 15)
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Le prestazioni di lavoro intermittente sono ammesse nei seguenti casi:
a) secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi (anche aziendali), anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno; b) in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro(*vedi sotto); c) in ogni caso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni Il Ministero del Lavoro ha precisato che è possibile assumere un soggetto in mobilità con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza erogazione dell’indennità di disponibilità e che, data la particolare natura del rapporto in questione, se il lavoratore non è obbligato a rispondere alla chiamata, tale assunzione non comporta la cancellazione dalla lista di mobilità |
Limiti
(Art. 13, co. 3, D. Lgs 81/2015) |
Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari.
In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Fanno eccezione i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. |
Casi di esclusione
(Art. 14, D. Lgs 81/2015) |
E’ vietato stipulare il contratto:
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Forma e contenuti
(Art. 15, D. Lgs 81/2015) |
Forma scritta ai fini della prova.
Il contratto deve contenere: a) durata e rispetto delle condizioni per la stipula del contratto; b) luogo e modalità della disponibilità (eventualmente garantita dal lavoratore): c) preavviso di chiamata del lavoratore (mai inferiore ad un giorno lavorativo); d) trattamento economico per le prestazioni eseguite e relativa indennità di disponibilità ove prevista; e) forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione e modalità di rilevazione della stessa; f) tempi e modalità di pagamento di retribuzione ed eventuale indennità di disponibilità; g) eventuali misure di sicurezza specifiche. |
Tipi di contratto
(Art. 13, co. 4 e art. 16 D. Lgs 81/2015) |
Sono previste le seguenti forme:
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Trattamento economico e normativo
(Art. 17, comma 1, D. Lgs 81/2015) (Art. 17, comma 2, D. Lgs 81/2015)
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Il lavoratore intermittente, nei periodi lavorati, non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente non deteriore rispetto ai lavoratori di pari livello, a parità di mansioni svolte.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali. |
Indennità
(Art. 13, co. 4 e art. 16 D. Lgs 81/2015)
(Art. 16, comma 1, D. Lgs 81/2015)
(Art. 16, comma 2, D. Lgs 81/2015)
(Art. 16, comma 3, D. Lgs 81/2015) |
Il lavoratore che si sia contrattualmente impegnato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, in attesa che la propria prestazione sia utilizzata, percepisce un’indennità di disponibilità.
La misura mensile dell’indennità è:
5. esclusa dal computo di tutti gli istituti di legge o di contratto collettivo. L’indennità di disponibilità è integralmente soggetta a contribuzione per il suo effettivo ammontare, anche in deroga ai minimi contributivi stabiliti dalla legge. Con decreto ministeriale verrà stabilita la retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori intermittenti potranno versare la differenza contributiva nei periodi in cui abbiano ricevuto una retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero abbiano fruito dell’indennità di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura. |
Obblighi del lavoratore in caso di impossibilità alla prestazione
(Art. 16, comma 4, D. Lgs 81/2015) |
Il lavoratore, in caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento.
In caso contrario, il lavoratore perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione contrattuale individuale. Nel periodo di temporanea indisponibilità il diritto alla indennità non matura. |
Esclusione di alcuni diritti dei lavoratori
(Art. 13, co. 4, D. Lgs. 81/2015) |
Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata:
· non gli sono riconosciuti i diritti dei lavoratori subordinati; · è escluso dai trattamenti economici o normativi dei lavoratori subordinati, avendo diritto unicamente all’indennità di disponibilità. |
Oneri a carico del datore
(Art. 15, co. 2, D. Lgs. 81/2015) (Art. 15, co. 3, D. Lgs. 81/2015) |
A) Informazione annuale alle rappresentanze sindacali aziendali sull’andamento del ricorso ai contratti intermittenti.
B) Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla Direzione del Lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del Lavoro possono essere individuate modalità applicative dell’obbligo di comunicazione alla DTL in funzione dello sviluppo delle tecnologie. |
Sanzioni
(Art. 15, co. 3, D. Lgs. 81/2015) |
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione alla DTL si applica la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. |
Risoluzione del rapporto
(Art. 16, co. 5, D. Lgs. 81/2015) |
1. Scadenza del termine per i contratti a tempo determinato.
2. In caso di rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata del datore di lavoro (ove vi sia l’obbligo), il datore può risolvere il contratto con diritto alla restituzione della quota di indennità eventualmente già corrisposta. |
Computo dei lavoratori intermittenti
(Art. 18, D. Lgs. 81/2015) |
Il lavoratore intermittente, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina legale o contrattuale, è computato nell’organico in proporzione all’orario effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. |
Lavoro intermittente e indennità NASpI
(Art. 9, co. 2, del D.Lgs. n. 22/2015) |
E’ ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro intermittente qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione. |
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*Elenco delle attività per cui è consentito il lavoro intermittente
- Custodi.
- Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.
- Portinai.
- Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un’applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti. L’accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un’occupazione a carattere continuativo e` fatta dall’Ispettorato del lavoro.
- Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarita` del caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all’art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
- Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.
- Personale addetto all’estinzione degli incendi.
- Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuita’.
- Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali.
- Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti.
- Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro.
- Addetti ai centralini telefonici privati.
- Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni dell’assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall’Ispettorato dell’industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale.
- Commessi di negozio nelle citta` con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste citta, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro competente per territorio.
- Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi.
- Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi.
- Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile.
- Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.
- Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all’imbottigliamento, imballaggio e spedizione.
- Personale addetto ai servizi di alimentazione e d’igiene negli stabilimenti industriali.
- Personale addetto servizi igienici o sanitari, dispenSari ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell’Ispettorato corporativo, manchino nella particolarita` del caso, gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
- Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle citta` con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste citta`, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro competente per territorio.
- Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici).
- Personale addetto ai gazometri per uso privato.
- Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.
- Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici.
- Personale addetto all’esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell’industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell’Ispettorato del lavoro, nella particolarita` del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie.
- Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarita` del caso, non assuma i caratteri di cui all’art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
- Personale addetto alla sorveglianza ed all’esercizio:
- a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto;
- b) degli apparecchi di filtrazione;
- c) degli apparecchi di distillazione;
- d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all’art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955;
- e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico;
- f) degli apparecchi per l’elettrolisi dell’acqua;
- g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.
- Personale addetto alle gru.
- Capistazione di fabbrica e personale dell’ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri.
- Personale addetto alla manutenzione stradale.
- Personale addebito esclusivamente nell’industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico.
- Personale addetto all’industria della pesca (6).
- Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purche` abbiano carattere discontinuo (cosi` detti impiegati di bureau come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarita` del caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, manchino manchino gli estremi di cui all’art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (presiazioni discontinue o di semplice attesa o cusiodia).
- Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti. a meno che nella particolarita` del caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all’art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
- Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarita` del caso a giudizio dell’Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all’art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
- Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell’Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarita` del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa.
- Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall’Ispettorato corporativo sia nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.
- Personale addetto al governo, alla cura ed all’addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa.
- Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri.
- Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarita` del caso, a giudizio dell’Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all’art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
- Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici.
- Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarita` del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuita`, accertato dall’Ispettorato del lavoro.
- Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l’Ispettorato del lavoro accerti l’inesistenza del carattere della discontinuita`.
- Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall’Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.