Lavoro agile | ADLABOR

Nozione
art. 18, comma 1, l. 81/2017 Il lavoro agile è una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato senza vincoli di orario (eccetto i limiti di durata massima dell’orario giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dai contratti collettivi) o di luogo di lavoro. Il lavoro agile prevede la possibilità per il lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa e con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici.
Strumenti tecnologici
art. 18, comma 2, l. 81/2017 Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore.
art. 5 Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 5 dicembre 2021 Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all’esecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali. Le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro, necessaria per l’attività prestata dal dipendente in modalità agile, sono a carico del datore di lavoro stesso, che ne resta proprietario. In caso di danni alle attrezzature fornite, ne risponde il lavoratore se effettuati per sua negligenza. In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e in ogni caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere l’attività lavorativa, il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile e, se del caso, attivare la procedura aziendale per la gestione del data breach. Qualora persista l’impossibilità a riprendere l’attività lavorativa in modalità agile in tempi ragionevoli, il dipendente e il datore di lavoro devono concordare le modalità di completamento della prestazione lavorativa, compreso il rientro presso i locali aziendali.

 

Forma e oggetto del contratto
art. 19, comma 1, l. 81/2017 L’accordo relativo al lavoro agile, che può essere a termine o a tempo determinato, richiede la forma scritta ad probationem. Il contratto regola:

·       l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali;

·       le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;

·       gli strumenti utilizzati dal lavoratore;

·       i tempi di riposo del lavoratore;

·       i meccanismi di disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

 

Art. 2, comma 2, Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 5 dicembre 2021 L’accordo deve prevedere:

a) la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;

b) l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;

c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;

d) gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;

e) gli strumenti di lavoro;

f) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;

g) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Stat. Lav.) e s.m.i. sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

h) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;

i) le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

 

Permessi orari
art. 3, comma 3, Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 5 dicembre 2021 Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione di tutti i tipi di permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge.

 

Straordinario
art. 3, comma 4, Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 5 dicembre 2021 Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

 

Assenze legittime
art. 3, comma 5, Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 5 dicembre 2021 Nei casi di assenze cosiddette “legittime” (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, eccetera), il lavoratore può, informando il datore di lavoro, disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.

 

Luoghi di lavoro
art. 4 Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 5 dicembre 2021 Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile, ma questo deve consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza. La contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

 

Recesso
art. 19, comma 2, l. 81/2017 In caso di accordo a tempo indeterminato, il recesso può avvenire con un preavviso:

·       non inferiore a 30 giorni;

·       non inferiore a 90 giorni nel caso di lavoratore disabile assunto ai sensi della L. 68/1999.

Il lavoratore e il datore di lavoro possono recedere senza preavviso in presenza di un giustificato motivo. Allo stesso modo possono recedere prima della scadenza del termine in caso di accordo a tempo determinato.

 

art. 2 comma 2, Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 5 dicembre 2021 In presenza di un giustificato motivo ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nell’accordo a tempo determinato o senza preavviso negli accordi a tempo indeterminato.

 

Trattamento economico e normativo
 art. 20, comma 1, l. 81/2017 Il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato nei confronti degli altri lavoratori che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

 

art. 9, comma 1, Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 5 dicembre 2021 Ciascun lavoratore agile ha diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato riconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità.

 

Pari opportunità
art. 9, comma 2, Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 5 dicembre 2021 Le Parti sociali, fatte salve la volontarietà e l’alternanza tra lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali, promuovono lo svolgimento del lavoro in modalità agile, garantendo la parità tra i generi, anche nella logica di favorire l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e accrescere in termini più generali la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro.

 

Diritto all’apprendimento
 art. 20, comma 2, l. 81/2017 L’accordo in materia di lavoro agile può riconoscere al lavoratore il diritto all’apprendimento permanente con la certificazione periodica delle competenze acquisite.

 

Diritto alla Formazione
art. 13 Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 5 dicembre 2021 Per garantire a tutti i fruitori del lavoro agile pari opportunità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro e nell’arricchimento del proprio bagaglio professionale, nonché al fine di diffondere una cultura aziendale orientata alla responsabilizzazione e partecipazione dei lavoratori, le Parti sociali ritengono necessario prevedere percorsi formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. I percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livello, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in modalità agile.

 

Diritto alla disconnessione
art. 3 Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 5 dicembre 2021 Va individuata la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa, adottando specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantirla.

 

Diritti sindacali
Art. 8 Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 5 dicembre 2021 Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica il sistema dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettive definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le Parti sociali si impegnano a individuare le concrete modalità di fruizione di tali diritti.

 

Potere di controllo
 art. 21, comma 1, l. 81/2017 Il potere di controllo del datore di lavoro, che deve essere espressamente disciplinato dal contratto di lavoro agile, è esercitato nei limiti dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

 

Potere disciplinare
art. 21, comma 2, l. 81/2017 Il contratto deve individuare le condotte disciplinarmente sanzionabili relative all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

 

Sicurezza sul lavoro: oneri del datore di lavoro
art. 22, comma 1, l. 81/2017 e art. 6 Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 5 dicembre 2021 Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile consegnando al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare esecuzione del rapporto di lavoro.

 

art. 22, comma 2, l. 81/2017 Il lavoratore deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

 

Obbligo di comunicazione ai Centri per l’impiego
art. 23, comma 1, l. 81/2017 Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare la sottoscrizione del contratto di lavoro agile e le sue modifiche al Centro per l’impiego territorialmente competente ai sensi dell’art. 9-bis D.L. 510/1996 e successive modificazioni.
Tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
art. 23, commi 2 e 3, l. 81/2017 Il lavoratore ha diritto: alla tutela contro gli infortuni sul lavoro (anche in itinere) e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa all’esterno dell’azienda.
Art. 7 Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 5 dicembre 2021 Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.

 

Per consultare la L. 81/2017 clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/lavoro-agile-smart-working/lavoro-autonomo-flessibile-legge-81-2017-2/

Per consultare il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 5 dicembre 2021, clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/lavoro-agile-smart-working/protocollo-nazionale-sul-lavoro-in-modalita-agile-7-dicembre-2021/

 


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