LICENZIAMENTI – DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ – EFFETTI | ADLABOR

 

 

Lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato assunti dal 7 marzo 2015

Lavoratori a termine e apprendisti il cui rapporto venga convertito in tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 [1]

 

 

AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI (AL 6 MARZO 2015)

 

Licenziamento individuale di lavoratori per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (licenziamento disciplinare)

 

Tipo di illegittimità Effetti
Insussistenza materiale del fatto contestato

(D.Lgs. 23/2015 art. 9 co. 1)

–    Risarcimento del danno[2] (1 mensilità per ogni anno di anzianità, da un minimo di 2 ad un massimo di 6 mensilità di retribuzione utile ai fini del TFR)3

 

Non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

(D.Lgs. 23/2015 art. 9 co. 1)

–    Risarcimento del danno2 (1 mensilità per ogni anno di anzianità, da un minimo di 2 ad un massimo di 6 mensilità di retribuzione utile ai fini del TFR)3

 

Mancata comunicazione delle motivazioni

(D.Lgs. 23/2015 art. 9 co. 1)

–    Risarcimento del danno2 (0,5 mensilità per ogni anno di anzianità, da un minimo di 1 ad un massimo di 6 mensilità di retribuzione utile ai fini del TFR)3

 

Mancato rispetto delle procedure ex art. 7 Legge 300/1970

(D.Lgs. 23/2015 art. 9 co. 1)

–    Risarcimento del danno2 (0,5 mensilità per ogni anno di anzianità, da un minimo di 1 ad un massimo di 6 mensilità di retribuzione utile ai fini del TFR)3

 

 

Licenziamento individuale di lavoratori per giustificato motivo oggettivo (licenziamento “economico”)

 

Tipo di illegittimità Effetti
Non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo

(D.Lgs. 23/2015 art. 9 co. 1)

–    Risarcimento del danno2 (1 mensilità per ogni anno di anzianità, da un minimo di 2 ad un massimo di 6 mensilità di retribuzione utile i fini del TFR)3

 

 

 

Offerta di conciliazione

 

Offerta di conciliazione (D.Lgs. 23/2015, art. 6, co. 1) In tutti i casi di licenziamento in cui è previsto il solo risarcimento del danno, il datore di lavoro, al fine di evitare il giudizio, può offrire al lavoratore un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, mediante assegno circolare. L’importo non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. L’accettazione dell’offerta da parte del lavoratore comporta la definitiva estinzione del rapporto e la rinuncia ad impugnare il licenziamento.

 

 

Unica ipotesi in cui è prevista la reintegrazione

 

Intimazione orale del licenziamento

(D.Lgs. 23/2015 art. 2 co. 1 e 2)

–   Reintegrazione4

–   Risarcimento del danno (la retribuzione utile ai fini del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e in ogni caso non inferiore a 5 mensilità, e versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali)

Licenziamento di un dipendente (whistleblower) per aver effettuato una segnalazione di irregolarità o fatti illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro

 

(D.Lgs. 23/2015 art. 2 co. 1 e 2 e D.Lgs. 165/2001 art. 54-bis)

–        Reintegrazione

–        Risarcimento del danno (la retribuzione utile ai fini del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e in ogni caso non inferiore a 5 mensilità, e versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali)

 

 

AZIENDE CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI

 

 

Lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato assunti dal 7 marzo 2015

Lavoratori a termine e apprendisti il cui rapporto venga convertito in tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 [3]

 

 

Licenziamento individuale di lavoratori per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (licenziamento disciplinare)

 

Tipo di illegittimità Effetti
Altre ipotesi in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa

(D.Lgs. 23/2015, art. 3, co. 1)

–    Risarcimento del danno (2 mensilità per ogni anno di anzianità, da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità di retribuzione utile ai fini del TFR)3

 

Mancata comunicazione delle motivazioni

(D.Lgs. 23/2015, art. 4)

–    Risarcimento del danno (1 mensilità per ogni anno di anzianità, da un minimo di 2 ad un massimo di 12 mensilità di retribuzione utile ai fini del TFR)3

 

Mancato rispetto delle procedure ex art. 7 Legge 300/1970

(D.Lgs. 23/2015, art. 4)

–    Risarcimento del danno (1 mensilità per ogni anno di anzianità, da un minimo di 2 ad un massimo di 12 mensilità di retribuzione utile ai fini del TFR)3

 

 

 

 

Licenziamento individuale di lavoratori per giustificato motivo oggettivo (licenziamento “economico”)

 

Tipo di illegittimità Effetti
Altre ipotesi in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo

(D.Lgs. 23/2015, art. 3 co. 1)

–    Risarcimento del danno (2 mensilità per ogni anno di anzianità, da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità di retribuzione utile ai fini del TFR)3

 

 

 

Offerta di conciliazione

 

Offerta di conciliazione (D.Lgs. 23/2015, art. 6, co. 1) In tutti i casi di licenziamento in cui è previsto il solo risarcimento del danno, il datore di lavoro, al fine di evitare il giudizio, può offrire al lavoratore un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, mediante assegno circolare. L’importo non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. L’accettazione dell’offerta da parte del lavoratore comporta la definitiva estinzione del rapporto e la rinuncia ad impugnare il licenziamento.

 

 

Ipotesi di reintegrazione

 

Intimazione orale

(D.Lgs. 23/2015, art. 2, co. 1 e 2)

–   Reintegrazione4

–   Risarcimento del danno (la retribuzione utile ai fini del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e in ogni caso non inferiore a 5 mensilità, e versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali)

Insussistenza del fatto materiale contestato

(D.Lgs. 23/2015, art. 3, co. 2)

Reintegrazione4

Risarcimento del danno (massimo 12 mensilità di retribuzione utile ai fini del TFR)3

Difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore

(D.Lgs. 23/2015, art. 2 co. 4)

–   Reintegrazione4

–   Risarcimento del danno (la retribuzione utile ai fini del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e in ogni caso non inferiore a 5 mensilità, e versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali)

Licenziamento di un dipendente (whistleblower) per aver effettuato una segnalazione di irregolarità o fatti illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro

 

(D.Lgs. 23/2015 art. 2 co. 1 e 2 e D.Lgs. 165/2001 art. 54-bis)

-Reintegrazione

-Risarcimento del danno (la retribuzione utile ai fini del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e in ogni caso non inferiore a 5 mensilità, e versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali)

 

AZIENDE CON QUALSIASI NUMERO DI DIPENDENTI

 

Licenziamento individuale di lavoratori 

per motivi discriminatori o nulli

 

Tipo di illegittimità Effetti
Discriminazione 5

(D.Lgs. 23/2015, art. 2, co. 1 e 2)

–   Reintegrazione4

–   Risarcimento del danno (la retribuzione utile ai fini del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e in ogni caso non inferiore a 5 mensilità, e versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali)

Intimazione orale

(D.Lgs. 23/2015, art. 2, co. 1 e 2)

–   Reintegrazione4

–   Risarcimento del danno (la retribuzione utile ai fini del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e in ogni caso non inferiore a 5 mensilità, e versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali)

Nullità espressamente prevista dalla legge

(D.Lgs. 23/2015, art. 2, co. 1 e 2)

–   Reintegrazione4

–   Risarcimento del danno (la retribuzione utile ai fini del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e in ogni caso non inferiore a 5 mensilità, e versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali)

 

 

 

[1] I licenziamenti dei dirigenti sono esclusi dalle casistiche sotto riportate. 

[2] In alternativa al risarcimento del danno il datore di lavoro può riassumere il prestatore di lavoro.

3 Il risarcimento del danno si intende senza ricarichi contributivi.

2 In alternativa al risarcimento del danno, il datore di lavoro può riassumere il prestatore di lavoro.

3 Il risarcimento del danno si intende senza ricarichi contributivi.

4 In tutti i casi in cui è prevista la reintegrazione, il lavoratore può optare, in alternativa alla reintegrazione, per un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno (D.Lgs. 23/2015 art. 2 co. 3).

[3] I licenziamenti dei dirigenti sono esclusi dalle casistiche sotto riportate. 

3 Il risarcimento del danno si intende senza ricarichi contributivi.

3 Il risarcimento del danno si intende senza ricarichi contributivi.

3 Il risarcimento del danno si intende senza ricarichi contributivi.

4 In tutti i casi in cui è prevista la reintegrazione, il lavoratore può optare, in alternativa alla reintegrazione, per un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno (D.Lgs. 23/2015 art. 2 co. 3).

4 In tutti i casi in cui è prevista la reintegrazione, il lavoratore può optare, in alternativa alla reintegrazione, per un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. (D.Lgs. 23/2015, art. 2 co. 3). La lavoratrice illegittimamente licenziata a causa di matrimonio che, invitata a riassumere servizio, dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso (art. 35, co. 7 D.Lgs. 198/2006).

5 Sono considerati discriminatori, ex art. 15 L. 300/1970, i licenziamenti, comunque motivati, a causa dell’affiliazione o attività sindacale ovvero della partecipazione ad uno sciopero; a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.

 


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