Delocalizzazione – comunicazioni e procedura – L. n. 234/2021 art 1, comma 224- 237 | ADLABOR

Con il seguente schema si fornisce un riepilogo della normativa specifica, introdotta con la legge di bilancio per il 2022 (L. 234/2021 – articolo 1, commi 224 – 237), per contrastare le delocalizzazioni.

 

Con la legge n. 234/2021 viene indicata la procedura che deve seguire il datore  di  lavoro  che intende procedere alla  chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un  ufficio  o reparto autonomo situato nel  territorio  nazionale,  con  cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un  numero di lavoratori non inferiore a 50 (art. 1, comma 224, L. n. 234/2021).

 

Datori di lavoro interessati

 

art. 1, comma 225, L. n. 234/2021

 

I datori di lavoro che, nell’anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i

dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.

 

Datori esclusi

 

Art. 1, comma 226, L. n.234/2021

I datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
Comunicazioni

 

art. 1, comma 224 e 227, L. n. 234/2021

Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione per iscritto   dell’intenzione   di procedere   alla   chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul   piano nazionale e, contestualmente, alle Regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all’ANPAL.

 

La comunicazione per iscritto va effettuata almeno novanta giorni prima dell’avvio della procedura per la dichiarazione di mobilità.

 

La comunicazione deve contenere:

–          le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura,

–          il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura.

 

Procedura

 

art. 1, comma 224, 227, 231, 233, 235, 236

L. n. 234/2021

Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’intenzione   di   procedere   alla   chiusura, il datore di  lavoro deve elaborare  un  piano  per  limitare  le  ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura  e  lo  presenta alle RSA o  alla  RSU nonché’ alle sedi territoriali delle associazioni  sindacali di  categoria  comparativamente  più   rappresentative   sul   piano nazionale e  contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro, al Ministero dello sviluppo economico e all’ANPAL.

 

Entro trenta giorni dalla presentazione del piano, questo è discusso con RSA o alla  RSU nonché alle sedi territoriali delle associazioni  sindacali di  categoria  comparativamente  più   rappresentative   sul   piano nazionale,  alla   presenza   dei   rappresentanti   delle   regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  del Ministero dello sviluppo economico e dell’ANPAL.

 

In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito  del quale il datore di lavoro assume l’impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate. In caso di accordo, qualora il  datore  di lavoro avvii, al termine del piano,  la  procedura  di  licenziamento collettivo,  non dovrà procedere al pagamento triplicato del contributo NASPI.

 

I lavoratori interessati  dal  piano accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori [1]. I nominativi dei lavoratori coinvolti devono essere comunicati all’ANPAL.

 

 

Prima della conclusione dell’esame del  piano  e  della  sua eventuale sottoscrizione il datore di  lavoro  non  può  avviare  la procedura di licenziamento collettivo, ne’  intimare  licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

 

Il datore di lavoro deve comunicare mensilmente alle RSA o  alla  RSU nonché alle sedi territoriali delle associazioni  sindacali di  categoria  comparativamente  più   rappresentative   sul   piano nazionale, e, contestualmente, alle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  del Ministero dello sviluppo economico e dell’ANPAL lo stato  di  attuazione  del  piano,  dando  evidenza  del rispetto dei tempi e  delle  modalità  di  attuazione,  nonché’  dei risultati delle azioni intraprese.

 

In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale riguardante il piano  per  limitare  le  ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo NASPI triplicato aumentato del 50 per cento (tale contributo va pagato  anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile) e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo, il datore di lavoro non è tenuto a pagare il contributo NASPI triplicato.

 

Inoltre, in caso di mancata sottoscrizione di tale accordo, qualora il datore  di  lavoro,  decorsi  i  novanta giorni dalla comunicazione per iscritto   dell’intenzione   di   procedere   alla   chiusura,  avvii  la  procedura  di  licenziamento collettivo,  non  trova applicazione l’articolo 4, commi 5 e 6, L. 223/1991[2].

 

 

[1] Art. 1, comma 324, L. n.178/2020.

[2] Articolo 4, commi 5 e 6, L. 223/1991:
“5. Entro  sette  giorni   dalla   data   del   ricevimento   della comunicazione di cui al comma 2,  a  richiesta  della  rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad  un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare  le  cause  che hanno contribuito  a  determinare  l’eccedenza  del  personale  e  le possibilita’ di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell’ambito della stessa impresa, anche mediante contratti  di solidarieta’ e forme flessibili di  gestione  del  tempo  di  lavoro.
Qualora non sia possibile  evitare  la  riduzione  di  personale,  e’ esaminata  la  possibilita’  di  ricorrere  a   misure   sociali   di accompagnamento   intese,   in   particolare,   a    facilitare    la riqualificazione e la  riconversione  dei  lavoratori  licenziati.  I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere,  ove lo ritengano opportuno, da esperti.

6. La procedura di cui al  comma  5  deve  essere  esaurita  entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della  comunicazione dell’impresa. Quest’ultima da’ all’Ufficio Provinciale del  lavoro  e della massima occupazione comunicazione scritta sul  risultato  della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo.  Analoga comunicazione  scritta  puo’  essere   inviata   dalle   associazioni sindacali dei lavoratori”.

Piano

Art. 1, comma 227, 235, L. n. 234/2021

Il piano non può avere una durata superiore a dodici mesi e deve indicare:

a)  le azioni programmate  per  la  salvaguardia  dei   livelli occupazionali e gli interventi per la  gestione  non  traumatica  dei possibili esuberi, quali il ricorso  ad  ammortizzatori  sociali,  la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all’esodo;

 

b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;

 

c) le prospettive di cessione dell’azienda o di rami d’azienda con  finalita’  di  continuazione  dell’attivita’,   anche   mediante cessione dell’azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a  cooperative da essi costituite;

 

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche  per  finalita’  socio-culturali  a   favore   del   territorio interessato;

 

e) i tempi e le modalita’ di attuazione delle azioni previste.

 

I lavoratori interessati dal piano possono beneficiare   del trattamento straordinario   di   integrazione   salariale.

 

In mancanza di presentazione del piano o in mancanza degli elementi di cui sopra [dalla lettera a) alla lettera e)], il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo NASPI sestuplicato, e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo il datore di lavoro non è tenuto a pagare il contributo NASPI triplicato.

 

 


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