Malattia – Indennità a carico INPS | ADLABOR
Lavoratori interessati |
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· Operai del settore industria;
· Operai e impiegati del settore terziario e servizi; · Lavoratori dell’agricoltura; · Apprendisti; · Disoccupati; · Lavoratori sospesi dal lavoro; · Lavoratori dello spettacolo; · Lavoratori marittimi |
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Categoria di lavoratore |
Durata |
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Operai del settore industria e agli operai e impiegati del settore terziario e servizi
N.B: Il diritto all’indennità si interrompe con la cessazione del rapporto di lavoro, anche nel caso in cui avvenga anteriormente allo scadere del contratto. Il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore alle proprie dipendenze. Le restanti giornate sono indennizzate direttamente dall’INPS. |
TEMPO INDETERMINATO
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TEMPO DETERMINATO
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Tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare | Tutti i giorni coperti da certificazione attestante lo stato di malattia, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l’inizio della malattia. Nel caso in cui il lavoratore nei 12 mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni, il trattamento economico e l’indennità economica di malattia sono concessi per un periodo massimo di 30 giorni nell’anno solare. | |
Lavoratori dell’agricoltura
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Tutti i giorni coperti da idonea certificazione attestante lo stato di malattia, per massimo 180 giorni nell’anno solare, a condizione che il lavoratore abbia effettivamente iniziato l’attività lavorativa. | Tutti i giorni coperti da certificazione medica, solo se il lavoratore ha prestato almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nel corso dell’anno precedente o 51 giornate nell’anno in corso prima dell’inizio della malattia. |
Apprendisti |
Si applica la disciplina prevista per i lavoratori del settore di appartenenza per massimo di 180 giorni nell’anno solare. | |
Disoccupati e sospesi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato |
Esclusivamente se la malattia inizia entro 60 giorni o 2 mesi dalla cessazione o dalla sospensione del rapporto di lavoro, si estenderà a tutti i giorni coperti da certificazione medica, per massimo 180 giorni nell’anno solare. | |
L’ammontare dell’indennità a carico dell’INPS |
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Lavoratori dipendenti |
Dal 4° al 20° giorno |
Dal 21° al 180° giorno
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50% Della retribuzione media giornaliera |
66,66% Della retribuzione media giornaliera |
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Dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria |
· 80% per tutto il periodo di malattia, nel limite massimo di 180 giorni.
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Disoccupati e i lavoratori sospesi |
· L’indennità di malattia è ridotta di due terzi rispetto alla percentuale ordinaria | |
Lavoratori ricoverati senza familiari a carico
(Circolare INPS del 28 giugno 1993 n. 145) |
· L’indennità è ridotta ai 2/5 per l’intero periodo di ricovero ospedaliero, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera. |
N.B.: L’indennità di malattia è dovuta per le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo di 180 giorni di malattia in un anno solare (da intendersi 1 gennaio – 31 dicembre).
Il periodo massimo si computa sommando tutte le giornate di malattia dell’anno solare ivi comprese quelle per le quali l’indennità non è stata corrisposta (giorni di carenza, giorni festivi, ecc.).