Trattamento di Malattia – Durata | ADLABOR
TRATTAMENTO DI MALATTIA – DURATA |ADLABOR | |
Prestazioni economiche di malattia | Le prestazioni economiche di malattia a carico dell’INPS spettano, nell’arco di ogni anno solare*, per non più di 180 giorni.
*(Erroneamente) per anno solare INPS intende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, ossia l’anno civile. |
Computo periodo massimo
Circolare INPS n. 134406 A.G.O./149 del 23 luglio 1983 |
Il periodo massimo si computa sommando tutte le giornate di malattia dell’anno solare ivi comprese quelle per le quali l’indennità non è stata corrisposta:
· giorni di carenza, · giorni festivi, · giorni non indennizzati per tardato invio della certificazione. |
Eventi morbosi esclusi dal limite massimo indennizzabile di 180 giorni.
Circolare INPS n. 134406 A.G.O./149 del 23 luglio 1983 |
Il limite massimo indennizzabile di 180 giorni è riferibile unicamente agli eventi di malattia indennizzabili da INPS.
Sono esclusi dal computo anzidetto:
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Malattie a cavaliere di due anni
Circolare INPS n. 134406 A.G.O./149 del 23 luglio 1983 |
Definizione
Malattia insorta nel corso di un anno solare e protrattasi, senza interruzione, nell’anno solare successivo.
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Condizioni di indennizzabilità delle giornate della malattia a cavaliere
Circolare INPS n. 134406 A.G.O./149 del 23 luglio 1983
Circolare INPS n. 144 del 27 giugno 1988 e Circolare INPS n. 145 del 28 giugno 1993
Circolare INPS n. 144 del 27 giugno 1988
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Le giornate della malattia a cavaliere devono essere attribuite – ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile di 180 giorni – ai rispettivi anni solari:
occorre distinguere le giornate
A. GIORNATE DI MALATTIA CADENTI NELL’ANNO DI INSORGENZA DELL’EVENTO
Devono essere escluse dall’indennità le
B. GIORNATE DELLA MALATTIA A CAVALIERE CADENTI NELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI INSORGENZA DELL’EVENTO
Devono essere indennizzate secondo le norme comuni, nel limite cioè delle 180 giornate di indennità nel corso del nuovo anno solare. Questo anche nel caso in cui le giornate della malattia a cavaliere cadenti nell’anno di insorgenza dell’evento siano state escluse dall’indennità – tutte o in parte – per superamento del periodo massimo indennizzabile.
1) Nell’anno di insorgenza della malattia non è stato raggiunto il periodo massimo indennizzabile:
le giornate di malattia che si collocano senza soluzione di continuità nell’anno successivo possono essere indennizzate per un periodo massimo di altri 180 giorni.
2) Nell’anno di insorgenza della malattia è stato raggiunto il periodo massimo indennizzabile: le giornate di malattia che si collocano senza soluzione di continuità nell’anno successivo possono essere indennizzate per un periodo di altri 180 giorni alle seguenti due condizioni:
a) la malattia (la stessa o altra intervenuta senza soluzione di continuità) deve essere certificata anche per il periodo non indennizzato nell’anno precedente per superamento del periodo massimo di 180 giorni, vale a dire per il periodo compreso tra la data in cui tale limite è stato raggiunto e l’inizio del nuovo anno.
b) all’inizio del nuovo anno il rapporto di lavoro non deve essere cessato o sospeso da oltre due mesi.
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Malattia a cavaliere e carenza | Le giornate di carenza ed il ventesimo giorno di malattia (a partire dal quale la misura dell’indennità viene elevata a 2/3) devono essere computati a partire dalla data di inizio della malattia a cavaliere, tenendo conto di tutte le giornate cadenti nell’anno di insorgenza, anche se non indennizzate per superamento del periodo massimo indennizzabile. |
Rapporto di lavoro cessato o sospeso
Circolare INPS n. 144 del 27 giugno 1988
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A) Se all’inizio del secondo “ciclo” di indennizzo (quello che inizia il 1° gennaio dell’anno successivo all’insorgere della malattia) il rapporto di lavoro risulti cessato o sospeso da oltre due mesi, nessuna indennità a carico dell’Istituto compete al lavoratore.
B) Se, invece, all’inizio del secondo ciclo di indennizzo il rapporto di lavoro risulti cessato o sospeso da meno di due mesi, competerà la prestazione economica al lavoratore, anche se in misura ridotta.
SOSPENSIONE RAPPORTO LAVORO Non sussiste “sospensione” nei casi di corresponsione di emolumenti, anche parziali, da parte dell’azienda al lavoratore ammalato:
Si è in presenza invece della sospensione quando, scaduto il periodo di comporto, il rapporto di lavoro non viene risolto ma rimane in essere senza corresponsione di retribuzione, ad esempio in quanto il lavoratore fruisce come prevedono alcuni contratti collettivi di un periodo di aspettativa non retribuita.
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Termini erogazione indennità giornaliera a carico INPS (aziende industriali) per la protrazione della malattia dal 1° gennaio del secondo anno in avanti
Circolare INPS n. 144 del 27 giugno 1988
Circolare INPS n. 144 del 27 giugno 1988, par. 7 “Disposizioni applicative”
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A) Devono provvedere alla erogazione dell’indennità giornaliera a carico INPS solamente nei casi – e limitatamente al tempo – di conservazione del posto per l’obbligo di comporto fissato dalle norme contrattuali.
B) Non devono/possono corrispondere l’indennità stessa per i periodi temporali nei quali il posto sia
· comunicazione di recesso · fruizione di periodo di aspettativa successiva al comporto.
L’indennità giornaliera di malattia spetta ai lavoratori interessati, per i due mesi [“le Sedi (dell’Istituto) … prima di procedere al pagamento diretto |
Certificazione medica
Circolare INPS n. 144 del 27 giugno 1988 |
Anche l’eventuale periodo di mancato pagamento dell’indennità nell’anno di insorgenza dell’evento deve essere adeguatamente documentato con l’invio della normale certificazione sanitaria. |
Misura dell’indennità
Circolare INPS n. 144 del 27 giugno 1988
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Qualora alla data del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di insorgenza della malattia il rapporto di lavoro sia da ritenersi ancora in atto – per non essere intervenuti nel frattempo cessazione o sospensione – l’indennità di malattia compete nella misura intera.
Al contrario, ove il 1° gennaio dell’anno successivo a quello di insorgenza della malattia il rapporto di lavoro debba ritenersi cessato o sospeso da non oltre due mesi, la misura dell’indennità sarà ridotta e verrà corrisposta direttamente dall’INPS. Nessuna indennità compete invece qualora il 1° gennaio dell’anno successivo a quello di insorgenza della malattia il rapporto di lavoro risulti cessato o sospeso da oltre due mesi. E’ da rammentare che i giorni della malattia a cavaliere già indennizzati nel primo anno devono essere considerati utili ai fini del raggiungimento del 20.mo giorno, oltre il quale la misura dell’indennità sale dal 50% al 66,66% della retribuzione.
L’eventuale periodo di malattia cadente nel primo anno e non indennizzato per il superamento dei 180 giorni è da considerare “neutro” e, pertanto non produce alcun effetto. Dal 1° gennaio del secondo anno non dovrà essere nuovamente conteggiato il periodo di carenza. |
Giornate della malattia a cavaliere cadenti nel secondo anno successivo a quello di insorgenza dell’evento
Circolare INPS 145 del 28 giugno 1993
Circolare INPS |
L’indennità economica può essere riconosciuta soltanto nell’anno immediatamente successivo a quello di inizio della malattia stessa, mentre, negli anni seguenti, tale diritto è subordinato alla ripresa dell’attività lavorativa, (anche presso diverso datore di lavoro) con l’applicazione delle ordinarie disposizioni in tema di copertura assicurativa. |