Indennità di mobilità | ADLABOR
Abolita dal 1 gennaio 2017 dall’introduzione della naspi
Definizione
(Art. 7, co. 8, L. 223/1991) |
L’indennità di mobilità consiste in un sostegno di natura economica erogato dall’INPS nel periodo in cui il lavoratore licenziato per motivi riconducibili a situazioni di crisi aziendale, è in attesa di una ricollocazione.
L’indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti. |
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Aziende destinatarie
(artt. 12 co. 3 e 3bis, e 16 L. 223/1991)
(art. 12, co. 3bis L. 92/2012) (art. 12, co. 3bis L. 92/2012)
(art. 4.bis, D.L. 88/1989) (art. 23, L. 155/1981) (art. 35, L. 416/1981) (art. 4, L. 443/1985) |
Esclusivamente le aziende, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale ovvero quelle:
· industriali che nei 6 mesi precedenti alla richiesta hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti.
· commerciali con più di 50 dipendenti
· di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti
· di vigilanza con più di 15 dipendenti
· del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti
· del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti
· cooperative che nei 6 mesi precedenti alla richiesta hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti.
· industriali in crisi
· appaltatrici dei servizi di mensa o ristorazione
· editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa
· artigiane con più di 15 dipendenti, nel solo caso in cui anche l’azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
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Lavoratori beneficiari
(Art. 16, co. 1, L. 223/1991)
Circ. Inps, n. 142/2001 |
Tutti i lavoratori dipendenti purché:
· siano titolari di un rapporto a tempo indeterminato;
· abbiano qualifica di quadro, impiegato, operaio;
· possano far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine.
Possono beneficiare dell’indennità di mobilità anche i soci lavoratori di cooperativa di produzione e lavoro e i lavoratori a domicilio. |
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Lavoratori
esclusi (Art. 16, L. 223/1991)
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Sono invece esclusi, ancorché licenziati da aziende fruitrici della mobilità:
· dirigenti · apprendisti (tranne nel caso di mobilità in deroga) · lavoratori somministrati (tranne nel caso di mobilità in deroga) · lavoratori assunti a tempo determinato, · lavoratori del trasporto marittimo · lavoratori a domicilio |
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Durata
(Art. 2, c. 46, L. 92/2012)
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La durata del trattamento indicato in mensilità varia a seconda dell’età del soggetto beneficiario e dell’area geografica in cui si applica: |
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Misura e massimale
(Circ. Inps N. 48/2016)
(Art. 7, co. 1,2 e 4, L. 223/1991) |
Per retribuzioni mensili ≤ € 2.102,24 (annualmente rivalutabile):
· € 971,71 (per il 2016) |
Per retribuzioni mensili > €2.102,24 (annualmente rivalutabile):
· € 1.167,91 (per il 2016) |
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La misura dell’indennità spetta nella misura: 1) del 100% del massimale di integrazione salariale per i primi 12 mesi, 2) dell’80% del massimale di integrazione salariale per l’eventuale ulteriore periodo compreso tra il 13° mese ed il 24° mese.
L’indennita’ di mobilita’ non puo’ comunque essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianita’ maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa che abbia attivato la procedura di mobilità. |
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Presentazione della domanda
(Circ. Inps 2/2013)
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La domanda di indennità di mobilità deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il 68° giorno dal licenziamento tramite:
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Decorrenza
(Circ. Inps n. 82/1992) |
L’indennità spetta:
· dall’ 8° giorno se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento o dalla scadenza dell’indennità per mancato preavviso; · dal 5° giorno dalla data di presentazione della domanda, se la stessa viene presentata dopo il 7° giorno ma comunque entro i 67 giorni dalla cessazione; |
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Liquidazione anticipata
(Art. 7, co. 5, L. 223/1991) (circ.n.70 del 30/03/1996) |
L’indennità può essere chiesta in un’unica soluzione anticipata per:
Le somme liquidate anticipatamente devono essere restituite qualora il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello dell’erogazione anticipata, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico. Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione scritta all’ INPS entro 10 giorni dall’avvenuta assunzione. |
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Assoggettamento contributivo
(Art. 7, co. 9, L. 223/1991)
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I periodi di godimento dell’indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata, sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa.
Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base dell’ammontare del trattamento di mobilità erogato al lavoratore. |
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Sospensione
(Art. 8, co. 6 e 7, L. 223/1991; Circ. Inps n.57/2014)
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Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista.
Per le giornate di lavoro svolte l’indennità di mobilità è sospesa. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dell’indennità fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento. |
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Cause di decadenza dall’indennità
(Art. 4, co. 41, L. 92/2012)
(Art. 9 L. 223/1991) |
Decade dal benefico dell’indennità il lavoratore che:
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