Orario Di Lavoro – Sanzioni – ( Decreto Legislativo n. 66 Del 2003 ) – in aggiornamento | ADLABOR

 

SANZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO

(Decreto legislativo n. 66 del 2003 come riformato dal D. Lgs. 213 del 19 luglio 2004 e da e dal D.L. 112/08 ( convertito con modifiche dalla L. 133/08)
D. Lgs. 66/03 Fattispecie la cui violazione è sanzionata Sanzione D. Lgs. 66/03
Articolo 4, commi 2,3, 4 La durata media dell’ orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di straordinario. La media dell’ orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di quattro mesi fino a sei mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’ organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi. Pertanto l’ eventuale superamento delle 48 ore settimanali deve essere conteggiato a “consuntivo”al termine del periodo di riferimento applicato (4, 6 o 12 mesi). La violazione della disposizione (relativa al superamento del limite di 48 ore di lavoro settimanali) è punita con la sanzione amministrativa da € 130 a € 780 in relazione ad ogni singolo lavoratore, per ciascun periodo di quattro mesi (periodo di riferimento entro il quale calcolare la durata media dell’ orario di lavoro – Cfr. Art. 4, co. 3). Art. 18 bis comma 5
Articolo 5, comma 3 In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra il datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali. In riferimento ai limiti quantitativi, appare sanzionabile il datore di lavoro che faccia superare il limite del lavoro straordinario contrattualmente fissato, solo se lo stesso sia superiore al limite legale delle 250 ore annuali, ferme restando le deroghe individuate dalla legge per eventi eccezionali, particolari o forza maggiore. Se il limite della contrattazione è inferiore, è sanzionato il superamento della soglia delle 250 ore, fatte salve le deroghe di cui comma 4 dell’ Art. 5. La violazione della disposizione è soggetta alla sanzione amministrativa da € 25 a € 154. Se la violazione si riferisce a piè di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’ anno solare per piè di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da € 154 a € 1.032 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Art. 18 bis, comma 6
Articolo 5, comma 5 Il lavoro straordinario deve essere computato a pArt. e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi. Da evidenziare che già con l’ originaria formulazione del D. Lgs. 66/03 viene abolita la precedente previsione dell’ aumento minimo, non derogabile neanche dalla contrattazione collettiva, del 10 %. La violazione della disposizione è soggetta alla sanzione amministrativa da € 25 a € 154. Se la violazione si riferisce a piè di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’ anno solare per piè di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da € 154 a € 1.032 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Art. 18 bis, comma 6
Articolo 7, comma 1 Ferma restando la durata normale dell’ orario settimanale, il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. La violazione della disposizione è punita con la sanzione amministrativa da € 25 a € 100 in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore. Art. 18 bis, comma 4
Articolo 9, comma 1 Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’ articolo 7 (11 ore). La violazione della disposizione è punita con la sanzione amministrativa da € 130 a € 780 in relazione ad ogni singolo lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all’ Art. 4, co. 3 o 4 cui si riferisca la violazione. Art. 18 bis, comma 4
Articolo 10, comma 1 Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’ Art. 2, comma 2, va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’ anno di maturazione e, per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’ anno di maturazione La violazione della disposizione è punita con la sanzione amministrativa da da € 130 a € 780 in relazione ad ogni singolo lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all’ Art. 4, co. 3 cui si riferisca la violazione. Art. 18 bis, comma 3
Articolo 11, comma 2 Divieto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, nel periodo compreso tra l’ accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno del bambino La violazione della disposizione è punita con l’ arresto da due a quattro mesi o con l’ ammenda da € 516 ad € 2.582. Art. 18 bis, comma 1
Articolo 11, comma 2 Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

  1. la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
  2. la lavoratrice o il lavoratore che sia l’ unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
  3. la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
La violazione del divieto di adibire al lavoro notturno i lavoratori, nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, è punita con l’ arresto da due a quattro mesi o con l’ ammenda da € 516 a € 2.582. Art. 18 bis, comma 1
Articolo 14, comma 1 La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all’ articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all’ articolo 17 del D. Lgs. 626/94, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l’ assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi. La violazione della disposizione è punita con l’ arresto da tre a sei mesi o con l’ ammenda da € 1.549 a € 4.131. Art. 18 bis, comma 2
Articolo 13, comma 1 L’ orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’ individuazione da pArt. dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento piè ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. La violazione di tale previsione comporta l’ applicazione della sanzione amministrativa da € 51,00 a € 154,00, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti. Arti-colo 18 bis, comma 7.

N.B. A seguito dell’ entrata in vigore della L. 133/08, non è piè sanzionata la violazione alla durata normale dell’ orario di lavoro fissato in 40 ore settimanali (Art. 3 co. 1 D. Lgs. 66/03)


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