Contratto a tempo parziale (D.L. 81/2015) | ADLABOR

Un rapporto di lavoro può prevedere una prestazione ridotta rispetto all’orario di lavoro fissato dalla contrattazione collettiva o dalla legge in tal caso vi sono precise regole che disciplinano il cosiddetto part-time

Definizione

(Art. 4, D.lgs 81/2015)

Rapporto di lavoro, anche a termine, stipulato a orario ridotto. Il tempo parziale è l’orario di lavoro, fissato nel contratto individuale, che risulta inferiore al tempo pieno (“tempo pieno” è l’orario normale di lavoro fissato in 40 ore settimanali dall’ Art. 3, comma 1, D. Lgs. 66/2003)

 

Forma

(Art. 5 co. 1, D.lgs 81/2015)

 

Forma scritta ai fini della prova.
Contenuti

(Art. 5 co. 2, D.lgs 81/2015)

Nel contratto devono essere indicati:

  • durata della prestazione lavorativa;
  • collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno (salvo previsione delle parti di clausole elastiche).

 

Lavoro supplementare

 

 

 

(Art. 6 co. 1, D.lgs 81/2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Art. 6 co. 2, D.lgs 81/2015)

Il lavoro supplementare è quello svolto oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti ed entro il limite del tempo pieno.

 

 

·         Se il contratto collettivo disciplina il lavoro supplementare, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell’orario normale di lavoro (40 ore), lo svolgimento di prestazioni supplementari, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.

I contratti collettivi possono:

·         prevedere una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto dovuta in relazione al lavoro supplementare;

·         stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l’ applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare.

 

·         Se il contratto collettivo non disciplina il lavoro supplementare, è necessario il consenso del lavoratore interessato. In questo caso, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate.

·         Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

·         Il lavoro supplementare è retribuito con una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15%.

 

Lavoro straordinario

(Art. 6 co. 3, D.lgs 81/2015)

 

Il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro (>40 ore).

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.

 

Il datore di lavoro deve riconoscere al lavoratore delle specifiche compensazioni, nella misura o nelle forme fissate dai contratti collettivi.

 

Clausole elastiche

 

(Art. 6 co. 6, D.lgs 81/2015)

 

 

 

 

 

(Art. 6 co. 5, D.lgs 81/2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Art. 6 co. 4, D.lgs 81/2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Art. 6 co. 7, D.lgs 81/2015)

CLAUSOLE ELASTICHE NON PREVISTE DAL CONTRATTO COLLETTIVO

·         Possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

·         Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell’aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazioneannua a tempo parziale.

·         Le modifiche dell’orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione della retribuzioneoraria globale di fatto pari al 15%.

 

CLAUSOLE ELASTICHE PREVISTE DAL CONTRATTO COLLETTIVO

·         Quando queste sono espressamente disciplinate dal CCNL, datore di lavoro e lavoratore possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.

·         Il datore di lavoro può esercitare il potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, nel rispetto di un preavviso di 2 giorni lavorativi.

 

CLAUSOLE ELASTICHE: REVOCA DEL CONSENSO

Al lavoratore affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti; patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa; con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap; al lavoratore studente, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.

 

Trattamento del lavoratore a tempo parziale

(Art. 7 co. 1, D.lgs 81/2015)

(Art. 7 co. 2, D.lgs 81/2015)

 

(Artt. 6 co. 8; 9 co. 1, D.lgs 81/2015)

Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.

 

 

Egli ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile.

 

Non costituisce giustificato motivo di licenziamento il rifiuto da parte del lavoratore:

a) di trasformare il proprio rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa;

b) di concordare variazioni dell’orario di lavoro.

 

Retribuzione

(Art. 7 co. 1, D.lgs 81/2015)

 

Riproporzionata in relazione all’ entità della prestazione lavorativa.

 

Trasformazione del rapporto

(Art. 8 co. 2, D.lgs 81/2015)

 

 

(Art. 8 co. 3, D.lgs 81/2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Art. 8 co. 4-5, D.lgs 81/2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Art. 8 co. 7, D.lgs 81/2015)

 

 

 

 

 

 

(Art. 8 co. 6, D.lgs 81/2015)

 

 

 

 

 

 

(Art. 8 co. 8, D.lgs 81/2015)

 

 

DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE

Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

 

DIRITTO ALLA TRASFORMAZIONE

I lavoratori del settore pubblico e del settore privato che siano affetti:

a) da patologie oncologiche;

b) nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti,

per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’AUSL territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.

 

PRIOROTÀ NELLA TRASFORMAZIONE

È riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale nei seguenti casi:

a) patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice;

b) il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale epermanente inabilità lavorativa, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

c) richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap.

 

CONGEDO PARENTALE

Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, con una riduzione di orario non superiore al 50%: il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.

 

NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO PIENO

Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO PARZIALE

Il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, e a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.

Computo dei lavoratori a tempo parziale

(Art. 9, D.lgs 81/2015)

I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. Le eventuali frazioni di orario part-time eccedenti devono essere arrotondatead unità intere se superano la metà dell’orario di lavoro a tempo pieno.

 

Sanzioni

(Art. 10 co. 1, D.lgs 81/2015)

 

 

 

 

 

 

(Art. 10 co. 2, D.lgs 81/2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Art. 10 co. 3, D.lgs 81/2015)

 

·         In difetto di prova della stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore, il giudice dichiara la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione e al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese.

·         Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore, il giudice dichiara la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia.

Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.

·         Se l’omissione riguarda la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.

·         Lo svolgimento di prestazioni elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.

 

Disciplina previdenziale

(Art. 11 co. 1, D.lgs 81/2015)

 

 

 

 

 

 

(Art. 11 co. 2, D.lgs 81/2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Art. 11 co. 3, D.lgs 81/2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Art. 11 co. 4, D.lgs 81/2015)

 

RETRIBUZIONE IMPONIBILE

La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina moltiplicando il minimo retributivo giornaliero per le giornate di lavoro settimanale, e dividendo l’importo ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

  • Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore a ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro.
  • In caso di prestazione lavorativa settimanale di durata inferiore a 24 ore spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
  • Qualora non si possa individuare l’attività principale, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall’INPS.

 

ASSUCURAZIONE E INFORTUNI

·         La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.

  • La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.
  • La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l’assicurazione si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

 

PENSIONE

Nel caso di trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, e viceversa, ai fini della determinazione del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi a tempo pieno, e in proporzione all’orario effettivamente svolto l’anzianità per i periodi di lavoro a tempo parziale


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