CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE AGEVOLATO PER LA PENSIONE | ADLABOR

Agevolare i lavoratori prossimi alla pensione riducendo il loro orario di lavoro ma mantenendo la copertura contributiva è lo scopo del decreto interministeriale

Finalità

(art. 1 Decreto Interministeriale 7 aprile 2016)

Consentire ai lavoratori del settore privato prossimi alla pensione di optare per un part-time a contributi pieni, con possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Destinatari

(art. 2 D.I. 7 aprile 2016)

Destinatari della norma sono i lavoratori dipendenti del settore privato:

Ø con contratto a tempo indeterminato;

Ø a tempo pieno;

Ø in possesso di un requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia pari a 20 anni di contributi;

Ø che matureranno il requisito anagrafico (66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti maschi mentre per le lavoratrici del settore privato 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018) entro il 31 dicembre 2018.

Durata

(art. 2 co. 2 D.I. 7 aprile 2016)

La durata del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato durata è pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data  di  maturazione,  da  parte  del  lavoratore,  del  requisito  anagrafico  per  il  diritto  alla pensione  di  vecchiaia.
Procedura

(art. 3 D.I. 7 aprile 2016)

Per accedere al beneficio il lavoratore interessato deve:

Ø richiedere all’INPS la certificazione che attesta il possesso del requisito contributivo (20  anni  di  anzianità  contributiva già  posseduti al momento della stipula dell’accordo) e la maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018 (donne: compimento di 65 anni e 7 mesi di età entro gli anni 2016 e 2017 e di 66 anni e 7 mesi di età entro l’anno 2018; uomini: compimento di 66 anni e 7 mesi di età entro gli anni 2016, 2017 e 2018. Ciò significa che possono essere interessati quei lavoratori che al mese di aprile 2016 hanno un’età non inferiore a 63 anni ed 11 mesi). Tale richiesta può essere presentata:

–       per via telematica se è in possesso del PIN;

–       rivolgendosi ad un patronato;

–       recandosi presso uno sportello dell’INPS.

Ø stipulare con il datore di lavoro, dopo il rilascio della certificazione da parte dell’INPS, un “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, con durata pari al periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, nel quale viene indicata la misura della riduzione di orario;

Ø concordare una riduzione dell’orario di lavoro non superione al 40% e non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;

Ø inviare copia dell’accordo a INPS e DTL;

Ø attendere il nulla osta da parte della Direzione Territoriale del Lavoro e l’autorizzazione conclusiva da parte dell’INPS, che dovrebbero essere rilasciati entro cinque giorni.

Vantaggi per il lavoratore

(art. 2 D.I. 7 aprile 2016)

a) Retributivi: percepire, in aggiunta alla retribuzione relativa al minor orario di lavoro prestato, una somma netta ( che non concorre alla formazione del reddito, è omnicomprensiva e non è soggetta ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro che quest’ultimo avrebbe dovuto versare sulla parte di retribuzione relativa alla differenza fra l’orario di lavoro full-time e l’orario di lavoro part-time concordato;

b) Contributivi: fino alla maturazione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia verrà riconosciuta al lavoratore una contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

Vantaggi per il datore di lavoro a) Certezza della risoluzione del rapporto, in quanto nell’accordo di trasformazione da full-time a part-time, deve essere indicata la data di cessazione del rapporto stesso;

b) Riduzione del costo del lavoro (anche se a fronte di una riduzione della prestazione lavorativa).

Risorse

(art. 2 D.I. 7 aprile 2016)

Le risorse stanziate per la contribuzione figurativa, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata sono state così ripartite:

–       -60 milioni di euro per il 2016;

–       -120 milioni di euro per il 2017;

–       -60 milioni di euro per il 2018.


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