Patto di prova | ADLABOR
Schema riepilogativo dei requisiti e delle condizioni di legittimità del patto di prova ex art. 2096 c.c. (forma scritta ad substantiam, limiti massimi di durata, indicazione delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto), cause di illegittimità e sospensione del periodo di prova. Risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del periodo di prova.
Patto di prova
Definizione e finalità | Il patto di prova consiste nella clausola con la quale entrambe le parti concordano sull’opportunità di effettuare una verifica da parte del datore di lavoro, delle competenze, qualità professionali, comportamento e personalità del lavoratore e, da parte di quest’ultimo, delle reali condizioni e prospettive lavorative offertegli.
Il patto non è obbligatorio e deve essere concordato prima del – o contestualmente -all’inizio del rapporto di lavoro. Se il lavoratore ha prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro per lo svolgimento di mansioni identiche, il patto è nullo |
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Note: La durata del periodo di prova, così come precisata dal legislatore e dalla contrattazione collettiva, è stata ritenuta talora eccessivamente breve, tanto da far sì che la modifica della normativa sui contratti a tempo determinato operata dall’art. 1, co. 9, lett. b), della Legge 92/2012, che ha introdotto una fattispecie di contratto a termine della durata massima di un anno per la quale non è necessario specificare le motivazioni (c. d. “contratto a termine acausale”), ha indotto il Ministero del lavoro (circ. 18 luglio 2012 n. 18) ad affermare che: “L’introduzione del contratto a tempo determinato è infatti anche finalizzata ad una migliore verifica delle attitudini e capacità professionali del lavoratore in relazione all’inserimento nello specifico contesto lavorativo”, finalità che coincide esattamente con quella del periodo di prova. | ||
Datori di lavoro interessati | Tutti. | |
Lavoratori interessati | Tutti i lavoratori subordinati. | |
Forma (Cod. civ. art. 2096, co. 1) | Il patto di prova deve essere in forma scritta ad substantiam. | |
Durata (Art. 7 D.Lgs. 104/2022) |
– Non superiore a 6 mesi; – Prolungamento in caso di malattia/infortunio/congedi; – Nel rapporto a tempo determinato, il periodo di prova dev’essere riproporzionato in base alla durata del contratto. |