Permessi per allattamento – Rapporti fra istituti | ADLABOR
ISTITUTO | Disciplina |
Assegno nucleo familiare | L’assegno per il nucleo familiare spetta durante la fruizione del riposo per allattamento purché il genitore risulti occupato da almeno una settimana (sei giorni lavorativi). |
Cassa integrazione ordinaria | A. CIGO a zero ore:
– non sono integrabili i riposi giornalieri durante il primo anno di vita del bambino.
B. CIGO con riduzione dell’orario: – se le ore di allattamento ricadono durante le ore non richieste in riduzione, spetta l’indennità per allattamento; – se le ore di allattamento ricadono durante la sospensione per cassa integrazione, le ore di allattamento sono integrabili.
|
Cassa integrazione straordinaria | A. CIGS a zero ore:
– il genitore non ha diritto ai permessi giornalieri che spettano fino all’anno del bambino.
B. CIGS con riduzione orario: – il genitore ha diritto all’integrazione salariale per i riposi giornalieri che coincidano con le ore di attività lavorativa. |
CONGEDO DI MATERNITÀ | Durante il congedo di maternità la madre non ha diritto a fruire dei riposi orari per allattamento. |
CONGEDO PARENTALE | Il padre può fruire del congedo parentale anche quando la madre fruisca dei riposi giornalieri per l’allattamento. |
FERIE | Non è possibile fruire dei permessi giornalieri per allattamento nelle giornate in cui si fruisce delle ferie salvo il caso in cui la contrattazione collettiva non consenta la fruizione ad ore delle ferie. |
MALATTIA | Per determinare la base retributiva giornaliera utile ai fini della liquidazione dell’indennità di malattia qualora l’evento si manifesti nel mese successivo a quello in cui la lavoratrice o il lavoratore abbiano usufruito di riposi per allattamento, l’INPS ha chiarito che si deve tenere conto anche delle indennità corrisposte per le ore di allattamento.
(Messaggio INPS 16 febbraio 2012, n. 2781) |
PERMESSI EX Legge N. 104/1992 | A. Ammessa la cumulabilità dei permessi orari ex lege n. 104/92 per un figlio handicappato con i permessi orari (c.d. per allattamento), per un altro figlio
(INPS, Circolare n. 128/2003). B. Non sono cumulabili i permessi orari ex lege n.104/92 ed i permessi orari (c.d. per allattamento) per il medesimo figlio portatore di handicap (INPS, Circolare n. 128/2003). C. Solo in casi del tutto eccezionali e decisi dal dirigente medico della Sede INPS, è possibile cumulare i permessi orari retribuiti e l’allattamento anche per lo stesso figlio (INPS, Messaggio n. 11784/2007). |
Permessi retribuiti -ROL | Per i genitori che fruiscono dei riposi giornalieri va preso a riferimento l’orario giornaliero contrattuale normale – quello, cioè, in astratto previsto – e non l’orario effettivamente prestato in concreto nelle singole giornate. (Circolare INPS n. 95 bis del 6.9.2006).
Conseguentemente il genitore può cumulare i ROL con i riposi giornalieri di cui al D.lgs. n. 151/2001 e questi ultimi sono riconoscibili anche laddove la somma delle ore di ROL e delle ore di allattamento esauriscano l’intero orario giornaliero di lavoro comportando di fatto la totale astensione dall’attività lavorativa. |
SCIOPERO | – In caso di sciopero che comporti l’astensione dal lavoro per l’intera giornata, alla lavoratrice non spettano i riposi giornalieri né la relativa indennità;
– in caso di sciopero parziale cui partecipi la lavoratrice e che comprenda un orario in cui siano inclusi i periodi di riposo in precedenza fissati, non spettano i riposi né la relativa indennità; – in caso di sciopero parziale che si svolga in un orario non coincidente con quello fissato per il godimento dei riposi, la lavoratrice ha diritto ad usufruire dei riposi e della relativa indennità; – in caso di sciopero parziale, concernente un orario che coincida parzialmente con quello fissato per il godimento dei riposi, la lavoratrice ha diritto ad usufruire ad uno solo dei riposi medesimi ed alla relativa indennità. (Ministero del Lavoro, lettera n. 4256/1204/10 del 16.5.1988) |
Trattamento di fine rapporto | I permessi per allattamento sono da considerare come lavoro ai fini retributivi e della durata, quindi il periodo è utile ai fini del trattamento di fine rapporto. |