Poteri del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti | ADLABOR

Lo schema offre un quadro riassuntivo delle diverse forme di potere attribuite al datore di lavoro: potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare fornendo la definizione codicistica e giurisprudenziale.

 

Potere direttivo

(Cod. Civ. art. 2086 e 2094)

Consiste nel diritto del datore di lavoro di impartire direttive cogenti ai suoi lavoratori subordinati e di pretendere che essi li osservino e si caratterizza come un potere giuridico in senso stretto cui corrisponde la posizione di subordinazione del lavoratore caratteristica del rapporto di lavoro dipendente.

Il datore di lavoro può delegare questo suo potere a suoi collaboratori, alle cui disposizioni i lavoratori subordinati da essi gerarchicamente dipendenti, sono tenuti ad obbedire

Il potere direttivo è soggetto ai limiti stabiliti dalla legge, in particolare in materia di sicurezza del lavoro, orario di lavoro, mansioni e disciplina

Note: il potere direttivo è anche definito “potere di conformazione”, cioè il diritto del datore di lavoro di impartire ordini per l’esecuzione della prestazione di lavoro, determinando in  concreto quale attività deve svolgere il lavoratore affinchè la generica obbligazione di lavorare dedotta in contratto, in relazione alla qualifica ed alle mansioni assegnate, trovi concreta esplicazione
Potere organizzativo E’ il diritto del datore di lavoro di intervenire sui fattori produttivi della sua impresa (forza lavoro, impianti, mercati, prodotti e/o servizi)

Il datore di lavoro può delegare questo suo potere a suoi collaboratori alle cui disposizioni i lavoratori subordinati da essi gerarchicamente dipendenti, sono tenuti ad obbedire

Potere di controllo

(L. 300/1970, artt. 2-6 e 8)

(D.Lgs. 196/2003)

Consiste nella possibilità per il datore di lavoro di verificare, nel rispetto dei limiti di legge, che il lavoratore subordinato rispetti gli obblighi di diligenza e fedeltà

Il datore di lavoro può delegare il suo potere di controllo a suoi collaboratori ma anche a terzi

Potere disciplinare

(Cod. Civ. artt. 2106)

(L. 300/1970, art. 7)

 

 

(L. 604/1966, art. 3)

(Cod. Civ. art. 2119)

Consiste nella possibilità, per il datore di lavoro, di definire gli aspetti relativi al comportamento dei propri dipendenti e, a fronte di violazioni da parte del lavoratore subordinato degli obblighi di fedeltà e diligenza, di irrogare loro, nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, sanzioni di varia natura, sia mantenendo in essere il rapporto di lavoro (c.d. “sanzioni conservative”, quali ammonizioni, multe e sospensione dall’attività e dalla retribuzione), sia risolvendo il rapporto (c.d. “sanzioni espulsive”, quali licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa)

Il datore di lavoro può delegare il suo potere disciplinare a suoi collaboratori

Note: Viene fatto rientrare nel potere disciplinare il c.d. “potere di regolamentazione”, che consiste nel diritto del datore di lavoro di stabilire disposizioni vincolanti finalizzate a realizzare un’ordinata convivenza all’interno dell’impresa (ad esempio, quelle relative alle modalità di accesso e di uscita ai locali aziendali, ai comportamenti da tenere nei confronti di colleghi e clienti, ecc.).

 

 


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