Elementi costitutivi della retribuzione | ADLABOR
Lo schema si propone di fornire una definizione della retribuzione del lavoratore subordinato, le forme e le modalità di corresponsione, oltre ad offrire un riepilogo delle diverse voci che la compongono.
Elementi costitutivi della retribuzione
Definizione di retribuzione | Si intende in genere con il termine “retribuzione” quanto corrisposto al lavoratore subordinato in cambio della sua prestazione lavorativa, mentre con il termine “compenso” si intende la remunerazione dei lavoratori autonomi |
Caratteristiche e modalità di corresponsione
(cost. art. 36, co. 1)
(c.c. art. 2094)
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Il legislatore ha precisato che la retribuzione del lavoratore deve essere: – proporzionata alla quantità del suo lavoro: – proporzionata alla qualità del suo lavoro; – sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Inoltre, la retribuzione del prestatore di lavoro deve essere corrisposta nella misura determinata: – con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito; – dalla contrattazione collettiva; – dalla contrattazione individuale; – dal giudice (in mancanza di accordo tra le parti e tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali) |
Forme di retribuzione
(c.c. art. 2099, co. 1)
(c.c. art. 2099 co. 1, c.c. art. 2100)
(c.c. art. 2101)
(c.c. art. 2099, co. 3, c.c. art. 2102)
(c.c. art. 2099)
(c.c. art. 2099)
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In funzione delle modalità di calcolo o del tipo di erogazione, la retribuzione può essere:
– a tempo: Retribuzione erogata in base alla “durata” della prestazione lavorativa (le ipotesi più frequenti sono: ora, giorno, mese). Si determina moltiplicando il compenso pattuito per l’unità di misura del tempo considerata. – a cottimo: quando il lavoratore è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione. L’imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti: – gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo; – le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario; – i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato. – con partecipazione agli utili o ai prodotti: la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è generalmente determinata in base agli utili netti dell’impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato. Sono un esempio di retribuzione con partecipazione agli utili i piani azionari e le stock option offerti ai dipendenti. – con provvigione: retribuzione erogata sulla base degli affari/contratti conclusi dal dipendente in un determinato periodo di tempo. – con prestazioni in natura: E’ considerata retribuzione in natura l’erogazione di beni e/o servizi quale corrispettivo della prestazione lavorativa. Sono esempi di retribuzione in natura l’utilizzo dell’autovettura aziendale, il servizio di trasporto, l’utilizzo dell’alloggio, la concessione di prestiti a tasso agevolato, ecc. |
Note: La retribuzione in natura deve essere considerata con particolare attenzione, in quanto talvolta risulta essere assoggettata con differenti criteri sia sotto il punto di vista contributivo che fiscale. (d.p.r. n. 917/1986, art. 51) | |
(c.c. art. 2120)
(c.c. art. 2121)
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– Diretta: è la retribuzione erogata periodicamente, alla scadenza individuata dal datore di lavoro, per la prestazione lavorativa, resa in un dato periodo di tempo (generalmente il mese).
– Indiretta: è quella parte della retribuzione che viene erogata a cadenze diverse dalla normale retribuzione, la cui erogazione avviene generalmente nel corso dell’anno (es. tredicesima ed altre mensilità aggiuntive, ferie e permessi, festività ecc.) – Corrente: è la retribuzione liquidata al prestatore di lavoro al termine di ogni periodo di paga. – Differita: è la retribuzione che il prestatore di lavoro percepisce all’atto della risoluzione del rapporto, l’esempio più noto è il trattamento di fine rapporto, il cui metodo di calcolo è indicato nel Codice civile. Sono forme di retribuzione differita le indennità sostitutive del preavviso, delle ferie e dei permessi, erogati nel momento della cessazione del rapporto. – Collettiva: è la parte di retribuzione determinata dalla contrattazione collettiva, sia a livello nazionale (ad esempio il trattamento economico contrattuale minimo collettivo di livello, collegato all’inquadramento del lavoratore), sia a livello territoriale, sia ancora a livello aziendale (ad esempio, i premi di risultato e/o di obiettivo, indennità varie, ecc.) – Individuale: è la parte di retribuzione stabilita in base ad accordi individuali, oppure erogata discrezionalmente dal datore di lavoro. Può essere fissa (ad esempio, superminimo individuale assorbibile o non assorbibile) o variabile (premi una tantum o erogazioni legate a sistemi incentivanti individuali). La retribuzione individuale può derogare a quella collettiva solo in senso più favorevole per il lavoratore. – Fissa: la retribuzione erogata sulla base di quanto pattuito sede di contrattazione, individuale o collettiva, è costituita dalla sommatoria di tutti gli elementi che formano lo stipendio (mensile, giornaliero, orario). – Variabile: la retribuzione erogata in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi, il cui calcolo avviene in base ad un parametro oggettivamente fissato in sede collettiva o individuale, oppure erogata in forma una tantum. – Normale: la normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: paga base; indennità di contingenza (ove ancora esistente); terzi elementi nazionali o provinciali (ove esistenti); eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto; altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva. – Globale di fatto: costituisce retribuzione globale di fatto l’insieme di tutto ciò che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore in denaro o in natura ed al lordo delle ritenute, come corrispettivo dell’attività prestata in dipendenza del rapporto di lavoro. Vi rientrano, in linea di massima, tutte le voci retributive soggette ai contributi previdenziali a condizione che abbiano carattere di continuità ed obbligatorietà (ne sono esclusi gli emolumenti collegati a prestazioni o rischi particolari) e che siano riferiti all’orario di lavoro ordinario contrattualmente stabilito. – Assorbibile: quella parte di retribuzione individuale, normalmente allocata sotto la voce “superminimo “ o “superminimo assorbibile” che il datore di lavoro, nel rispetto di particolari condizioni, può ridurre e talvolta azzerare nel caso in cui vi siano stati incrementi retributivi dovuti sia ad automatismi (ad esempio, scatti di anzianità), sia a interventi derivanti dalla contrattazione collettiva, sia ancora a modifiche della retribuzione contrattuale collettiva dovute al passaggio all’inquadramento superiore. |
Note: Non costituiscono retribuzione imponibile, oltre le ritenute contributive,previdenziali ed assistenziali, una serie di erogazioni, tassativamente elencate dall’art. 51, commi da 2 ad 8, del d.p.r. 917/1986, effettuate dal datore di lavoro al lavoratore. A titolo esemplificativo se ne riporta un elenco non esaustivo:
– Rimborsi analitici di spesa per trasferte; – Rimborsi di altre spese, anche non documentabili (esenti fino a euro 15,49 giornalieri, elevati a euro 25,82 per le trasferte all’estero); – Indennità di trasferta (rimborsi forfetari) entro il limite di euro 46,48 (per trasferte in Italia) e di euro 77,47 (per trasferte all’estero), con riduzioni nel caso di rimborsi analitici dell’alloggio; – Rimborsi spese di trasferimento nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore ad euro 1549.37 per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e ad euro 4648.11 per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest’ultimo; – Indennità percepite per servizi prestati all’estero, nella misura del 50%; – Servizio di vitto o mensa; – Servizio di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; – Servizio di trasporto ferroviario, a particolari condizioni – Corrispettivo dell’utilizzo delle opere e servizi per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, da parte dei dipendenti e dei familiari; – Somme, prestazioni e servizi destinati a borse di studio, asili nido e colonie climatiche per i familiari dei dipendenti ; – Valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (esente se complessivamente di importo non superiore a euro 258,23). Se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito; – Valore dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti se in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista – Valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta ad euro 2065.83 e con il rispetto di particolari condizioni – Erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie; – In caso di prestiti o finanziamenti effettuati dal datore di lavoro al lavoratore, il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi; – In caso di concessione in locazione, uso o comodato al lavoratore di fabbricati del datore di lavoro la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30% della predetta differenza. |
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Elementi costitutivi
(c.c. art. 2108, l. n. 260/1949 art. 5)
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I principali elementi che costituiscono la retribuzione sono:
– minimi di categoria: fissati dal contratto collettivo applicato; – superminimi collettivi: stabiliti nel contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale – superminimi individuali: concordati tra datore di lavoro e lavoratore oppure erogati unilateralmente dal lavoratore); – aumenti periodici (“scatti”) di anzianità: disciplinati in base alle decorrenze ed agli importi dalla contrattazione collettiva; – indennità collegate all’inquadramento: in genere stabilite nel contratto collettivo applicato (es. nel CCNL Terziario distribuzione e servizi “Indennità di funzione” spettante ai quadri); – indennità collegate alle mansioni: utili a compensare il lavoratore che presta la sua attività in particolari condizioni di disagio e/o di rischio (es. indennità di cassa o per maneggio denaro) oppure in determinati luoghi (es. indennità di disagiata sede). In alcuni settori (ad esempio edilizia) sono previste indennità sostitutive di prestazioni in natura, come l’indennità sostitutiva mensa e l’indennità sostitutiva del trasporto. Le modalità calcolo di queste voci retributive, che possono essere in cifra fissa o in percentuale rispetto ad altri elementi retributivi, sono di norma contenute nei contratti collettivi; – indennità e maggiorazioni collegate all’orario di lavoro: possono essere legate alle prestazioni lavorative in orari di lavoro particolari (ad esempio per il lavoro a turni, per il lavoro notturno, per il lavoro festivo), oppure legate a prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro (straordinario o supplementare); |
Note: E’ considerato lavoro supplementare quello prestato oltre l’orario di lavoro pattuito nel contratto di lavoro a tempo parziale e fino all’orario a tempo pieno: nel part-time orizzontale, è possibile nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva mentre nel part-time verticale o misto, è possibile solo se il tempo pieno non sia ancora stato raggiunto (d.lgs. 61/2000). Sono i contratti collettivi a stabilirne il trattamento economico.
In caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio (Codice Civile art. 2110), se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità . |
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(c.c. art. 2125)
(d.p.r. n. 917/1986, art. 51)
(d.p.r. n. 917/1986, art. 51)
(d.p.r. n. 917/1986, art. 51) (d.p.r. n. 917/1986, art. 51)
(d.p.r. n. 917/1986, art. 51) |
– corrispettivo per il patto di non concorrenza
– indennità e maggiorazioni erogate ai trasfertisti “fissi” (costituiscono retribuzione imponibile sono nella misura del 50% annuo) ed indennità erogate ai trasfertisti “saltuari” (le indennità erogate per le trasferte fuori del territorio comunale sono esenti fino a euro 46,48 giornalieri, elevati a euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto) – indennità sostitutiva del servizio di vitto o mensa (esente fino a euro 5,29 giornalieri se corrisposta agli addetti a strutture lavorative temporanee o ubicate in zone ove manchino servizi di ristorazione) – buono pasto (esente fino a euro 5,29 giornalieri) – azioni offerte ai dipendenti (esenti fino a euro 2.065,83 nel periodo d’imposta). – forme varie di retribuzione in natura (ad esempio, uso promiscuo di auto aziendale, alloggio di servizio, acquisto di beni o servizi a prezzo ridotto, ecc) |