Sicurezza del lavoro: il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza | ADLABOR
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, figura istituita dal D.Lgs. n. 81/2008, rappresenta i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della sicurezza. Lo schema illustra le modalità di elezione e le diverse attribuzioni, gli obblighi di formazione cui è sottoposto il datore di lavoro nei confronti del RLS e le sanzioni previste in caso di lesione del diritto alla partecipazione e al controllo sulla sicurezza.
Definizione
[art. 2, c. 1, lett. i), D.Lgs. 81/200] |
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):
– persona eletta, – persona designata, per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
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Modalità di individuazione dell’RLS
(art. 47, d.lgs. 81/2008)
(Accordo interconfederale 18.11.1996 Confcommercio-CGIL, CISL e UIL e Accordo interconfederale 22.6.1995 Confindustria-CGIL, CISL e UIL) |
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
A) Nelle aziende o unità produttive con più di 15 l’RLS è: – eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (RSA o RSU);
-in assenza di tali rappresentanze, l’RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. In caso di costituzione di RSA/RSU successiva alla elezione dell’RLS, quest’ultimo rimane in carica ed esercita le sue funzioni fino alla scadenza del mandato.
B) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori l’RLS è: – di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; – individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. |
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Numero dei componenti della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
(Accordo interconfederale 18.11.1996 Confcommercio-CGIL, CISL e UIL)
(Accordo interconfederale 22.6.1995 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)
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A) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
B) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; C) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
A) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; B) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 300 lavoratori: 2 sono individuati tra i componenti della RSU, il terzo è eletto tra i membri della RSU; C) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 300 lavoratori. |
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Modalità di elezione dell’RLS
(Accordo interconfederale 18.11.1996 Confcommercio-CGIL, CISL e UIL)
(Accordo interconfederale 22.6.1995 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)
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A) In presenza di RSU le modalità di elezione sono quelle previste dall’accordo Interconfederale 8 giugno 1995 in materia di RSU.
B) In presenza di RSA, le stesse concorderanno con il datore di lavoro le Modalità di elezione.
C) In assenza di RSA/RSU, l’RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
· Le date e gli orari saranno concordate tra il datore di lavoro e i lavoratori ovvero le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo. · Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell’attività lavorativa. · Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori con votazione a scrutinio segreto. · Fatto salvo che in presenza di RSA, le stesse concorderanno con il datore di lavoro le Modalità di elezione, le RSU ovvero le RSA, se presenti in azienda, indicheranno come candidati uno o più dei loro componenti, che saranno inseriti in una o più liste separate presentate dalle 00.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo. · Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali. · Ogni lavoratore potrà esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere, con un minimo di una preferenza. · Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro. · Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché’ abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto. · Prima dell’elezione i lavoratori in o servizio nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale della elezione. · Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all’Organismo paritetico regionale, che provvederà ad iscrivere il nominativo in un’apposita lista. · L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
A) All’atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della RSU. -La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU, come previsto dall’Accordo Interconfederale dell’8 giugno 1995 in materia di RSU. B) Nei casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano ancora operanti le RSA, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue:
-Il rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. -Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le RSA delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure previste per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali:
C) In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate.
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Durata RLS
(Accordo interconfederale 18.11.1996 Confcommercio-CGIL, CISL e UIL e (Accordo interconfederale 22.6.1995 Confindustria-CGIL, CISL e UIL)
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-La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
-Scaduto tale periodo, essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all’entrata in carica della nuova rappresentanza e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza. -Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni. |
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Attribuzioni del RLS
(D.lgs. 81/2008, art.50) |
L’RLS ha:
– compiti consultivi e di controllo; – il diritto a ricevere le informazioni dagli organi di vigilanza; – il diritto ad ottenere una copia del documento di valutazione dei rischi (DVR) previa apposita richiesta; – il diritto anche al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) la cui copia potrà essere richiesta sia dal RLS dell’impresa committente che dal RLS delle imprese appaltatrici.
La legge prevede specificamente che l’RLS: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione sulla sicurezza; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata in tema di sicurezza e, comunque, non inferiore a quella prevista per i lavoratori; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica in tema di sicurezza prevista dall’art. 35 d.lgs. 81/2008; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; o) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; p) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
-Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel DUVRI, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
-L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
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Formazione RLS (art. 37, c. 10, D.Lgs. 81/2008) | -L’RLS ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
– La formazione deve essere erogata durante l’orario di lavoro, con oneri a carico del datore di lavoro.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
Le competenze acquisite devono essere annotate sul libretto formativo del cittadino (art. 37, c. 14, D.Lgs. 1/2008).
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Permessi retribuiti per l’RLS | L’RLS avrà a disposizione un massimo di:
– 30 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 fino a 30 dipendenti; – 40 ore annue nelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti. Per le aziende stagionali il monte ore di cui sopra e riproporzionato in relazione alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di 9 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti e di 12 ore annue nelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.
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Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
(ART. 55 DEL D.LGS. 81/2008) |
-Il datore di lavoro,
– il dirigente, qualora ledano, direttamente o indirettamente, il diritto di partecipazione e controllo da parte dei lavoratori sulle scelte operate in materia di salute e di sicurezza sul lavoro sono assoggettati al seguente regime sanzionatorio.
-Non sono, invece, previste sanzioni a carico del rappresentante dei lavoratori.
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