Transazioni di lavoro: regime fiscale e contributivo | ADLABOR
schema di sintesi del regime normativo, fiscale e contributivo delle transazioni
Regolamentazione legislativa
DEFINIZIONE ,FORMA E OGGETTO
art. 1965 C.C.
art 1967 c.c. |
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni , pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Oggetto: · Res litigiosa ossia si pone fine ad una lite già iniziata attraverso reciproche concessioni. · Res dubia cioè uno o più elementi del rapporto sono dubbi o incerti. Forma La transazione richiede la forma scritta per la prova
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TIPOLOGIE | SEMPLICE: quando la transazione si limita a modificare il rapporto controverso. |
NOVATIVA: quando le parti sostituiscono al rapporto controverso un diverso rapporto giuridico tale che la ragione dei relativi diritti e obblighi derivanti dalla transazione non è più in relazione con il rapporto controverso, ma trova origine nel nuovo rapporto creato con la transazione stessa. | |
EFFETTI | La transazione ha effetto esclusivamente tra le parti senza pregiudizio alcuno verso i diritti dei terzi.
Es. contributi previdenziali ( Cass. n. 2642/2014) |
SEDI PROTETTE
artt. 185 e 420 c.p.c
art. 410 c.p.c.
art. 411 c.p.c
art 412-ter e quater c.p.c
L. n. 183/2010 art. 31 |
La transazione può essere formalizzata in una delle seguenti sedi:
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DIRITTI INDISPONIBILI L’art.2113 c1 | le transazioni che hanno ad oggetto diritti inderogabili sono affette da invalidità.
Esemplificando sono considerati diritti inderogabili: il diritto alle ferie, il diritto al riposo giornaliero e settimanale, il diritto al versamento della contribuzione previdenziale, il diritto alla giusta retribuzione. |
REGIME DI IMPUGNAZIONE
art. 2113 c2 e c3
TRANSAZIONI NON IMPUGNABILI L’art. 2113 C4 c.c. |
– l’impugnazione deve essere proposta entro 6 mesi che decorrono dalla cessazione del rapporto ovvero dalla formalizzazione della transazione se intervenuta dopo la cessazione del rapporto.
– La transazione può essere impugnata con qualsiasi atto scritto idoneo manifestare la volontà di impugnare.
il lavoratore non può impugnare rinunce e transazioni avvenute nelle sedi definite “ protette” (vedi sopra) disciplinate agli artt 185,420,410,411,412 ter e quater c.p.c. e all’art.31 L. n.183/2010. Per la giurisprudenza il regime di inoppugnabilità è previsto solo a condizione che: 1. l’assistenza prestata dai rappresentati sindacali sia stata effettiva; 2. dall’atto si evinca la “res dubia” oggetto della lite (in atto o potenziale) ; 3. Si desumano le “reciproche concessioni” in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’articolo 1965 c.c.”. |
Regime fiscale e contributivo
TIPOLOGIA | REGIME FISCALE | REGIME CONTRIBUTIVO | |
TRANSAZIONE SEMPLICE | Tassazione ordinaria
art. 51 TUIR con le aliquote previste all’art 11 TUIR. |
Tassazione separata ipotesi art 17 c1 lett b TUIR- per emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti per ragioni non dipendenti dalla volontà delle parti | Rientrano nell’imponibile contributivo in base all’art 12 L. 153/69 per le somme corrisposto in relazione al rapporto di lavoro. Ribadito anche dalla circolare INPS n. 263/1997 |
TRANSAZIONE NOVATIVA | · Tassazione ordinaria se le somme sono in relazione al rapporto lavoro art. 6 c2 TUIR.
Il Ministero delle Finanze ha stabilito nella circ. n. 326/97, che le somme erogate a seguito di transazioni, anche se novative, sono riconducibili al rapporto di lavoro e,pertanto,ugualmente tassabili. |
Tassazione separata secondo aliquota TFR se relativa alla risoluzione di un rapporto di lavoro.
Art. 17 c1 lett b TUIR
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· Rientrano nell’imponibile contributivo in base all’art 12 L. 153/69.
· Sono escluse dalla contribuzione solamente fattispecie tassative di cui all’art 12 c4 L. n 153/69, corrisposte a titolo :TFR, incentivo all’esodo, risarcimento del danno.
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PATTO DI NON CONCORRENZA | Tassazione ordinaria per le somme erogate in costanza di rapporto art. 51 TUIR | Tassazione separata per le somme corrisposte al termine del rapporto Art. 17 c1 lett b TUIR | · imponibile ai fini contributivi se corrisposto in costanza di rapporto all’art 12 L. n 153/69.
non imponibile ai fini contributivi se è corrisposto al termine del rapporto.
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OBBLIGO FARE, NON FARE PERMETTERE | Tassati con ritenuta d’acconto del 20% art. 25 D.P.R 600/1973 e rientrano nella categoria redditi diversi art.67 TUIR gli obblighi:
· fare (obbligo di compiere una prestazione) · non fare (obbligo a non compiere un atto) · permettere (impegno a consentire che un terzo compia un atto) |
Non sono imponibili ai fini contributivi poiché non sono collegate al rapporto di lavoro ovvero sono collegate a forme di tutela previdenziale per il lavoro parasubordinato o autonomo | |
INCENTIVO ALL’ESODO | Tassazione separata secondo aliquota TFR Art. 17 c1 lett b TUIR.
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Non imponibile ai fini contributivi art 12 L. n 153/69 | |
DANNO EMERGENTE | Somme escluse da imponibilità fiscale es. danno morale, alla salute – art. 6 c2 TUIR; (Cass. 25979/2011.) solo in presenza di elementi probatori che attestano l’effettiva sussistenza di un danno emergente.
Per evitare problemi connessi ad un accertamento tributario, è consigliabile evitare di effettuare la ritenuta d’acconto ( artt. 23 e 24 DPR 600/73)
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Non imponibile ai fini contributivi art 12 c4 lett.c L. n 153/69 | |
LUCRO CESSANTE | assoggettato IRPEF art. 6 c2 TUIR include tutti i proventi e le somme percepiti in sostituzione di un mancato guadagno ; risoluzione E 155/2002
– tassazione ordinaria in costanza di rapporto art. 51 TUIR. – tassazione separata per somme erogate dopo la risoluzione del rapporto Art. 17 c1 lett b TUIR
Esclusi da tassazione: 1. Danno invalidità permanente; 2. Danni da morte
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Sono imponibili ai fini contributivi art 12 L. n 153/69 | |
TRANSAZIONE IN COSTANZA DI RAPPORTO | tassazione ordinaria art 51 TUIR rileva il nesso occasionalità, salvo condizioni art. 17 c1 TUIR( arretrati)
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imponibili ai fini contributivi art 12 L. n 153/69 | |
TRANSAZIONE DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO | tassazione separata Art. 17 c1 lett b TUIR
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imponibile ai fini contributivi art 12 L. n 153/69
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OFFERTA CONCILIATIVA PER LICENZIAMENTO CON TUTELE CRESCENTI art. 6 D.lgs 23/2015 | Non costituisce reddito imponibile, se il licenziamento è effettuato :
· in una delle sedi protette. · Entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento |
Non imponibile ai fini contributivi e fiscali art. 6 D.lgs 23/2015 |
Per consultare la procedura di conciliazione :
https://www.adlabor.it/schemi/conciliazione-procedura/procedura-di-conciliazione/