Sul proprio sito internet (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50584) l’INPS fornisce informazioni sui congedi obbligatorio e facoltativo di cui i lavoratori padri possono usufruire nel 2018.
In estrema sintesi, detti congedi sono:
Tali diritti non possono essere sottoposti a valutazioni discrezionali da parte del datore di lavoro.
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Sono tenuti a presentare domanda per il congedo papà solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS (circolare INPS 14 marzo 2013, n. 40), mentre tutti i lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta a quest’ultimo la fruizione dei congedi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.In quest’ultimo caso spetterà ai datori di lavoro comunicare all’INPS attraverso il flusso UNIEMENS le giornate di congedo fruite, secondo le disposizioni del messaggio 18 aprile 2013, n. 6499.
Per consultare la circolare 40/2013, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2040%20del%2014-03-2013.pdf
Per consultare il messaggio 6499/2013 clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%206499%20del%2018-04-2013.pdf