Normativa

21 Novembre 2024 - Normativa

Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento – Pubblicata la norma Uni 11958 | ADLABOR

L’Inail comunica che è disponibile sul sito dell’Ente italiano di normazione la norma Uni En Iso 11958 “Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento – Criteri per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi”, che, in linea con la legislazione vigente, stabilisce i criteri per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

In questi ambienti, nonostante le rigorose disposizioni normative in vigore, si verificano tuttora infortuni lavorativi con esiti talvolta mortali, spesso con il coinvolgimento di più persone che muoiono nel tentativo di salvare i propri colleghi di lavoro. Per contribuire a limitare il verificarsi di questi eventi, l’Inail si è fatto promotore presso l’Uni della stesura di una norma tecnica che, partendo dalla definizione di “ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati” coerente con l’attuale quadro legislativo, fornisse indicazioni per la corretta esecuzione di attività lavorative in questi luoghi di lavoro.

L’ambito di applicazione. Nella norma, analogamente a quanto previsto negli standard internazionali che trattano la tematica, viene proposta una procedura per la valutazione dei rischi e la definizione di modalità operative idonee per la tutela della salute e sicurezza degli operatori che operano in questi spazi lavorativi. I contenuti della norma 11958 potrebbero essere applicati utilmente anche ai cosiddetti “ambienti assimilabili “, cioè ad altri ambienti che, strutturalmente simili e caratterizzati da pericoli analoghi, non sono tuttavia esplicitamente disciplinati dalla legislazione vigente.

All’Inail il coordinamento del gruppo di lavoro tecnico. Alla stesura della norma in ambito Uni hanno partecipato i professionisti della Consulenza tecnica salute e sicurezza (Ctss) dell’Inail, che ha coordinato il gruppo tecnico di lavoro istituito presso la commissione Sicurezza dell’ente di normazione, insieme ai ricercatori del Dipartimento innovazioni tecnologiche (Dit) dell’Istituto.

La norma specifica, per le diverse tipologie di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento:

a) i criteri per:

- la loro classificazione;

- l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi;

- l'elaborazione delle procedure operative e di emergenza per le attività in tali ambienti;

- la scelta delle attrezzature di lavoro e della strumentazione;

b) i requisiti sui dispositivi di protezione collettiva e individuale;

c) i compiti e i ruoli dei lavoratori impegnati nelle attività.

Inoltre, in Appendice A, fornisce un elenco esemplificativo dei possibili fattori di rischio negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

Questa norma, ispirandosi a uno standard internazionale relativo alle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, propone una procedura per valutare i rischi e definire modalità operative volte a garantire la salute e la sicurezza degli operatori.

All’interno della UNI 11958 sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

  • UNI 7543-1 Colori e segnali di sicurezza – Parte 1: Prescrizioni generali;
  • UNI 7545-32 Segni grafici per segnali di pericolo – Parte 32: Ambienti confinati;
  • UNI 11719 Guida alla scelta, all’uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529;
  • UNI EN ISO 7010 Segni grafici – Colori e segnali di sicurezza – Segnali di sicurezza registrati.

Il testo completo della norma è disponibile a pagamento. Per le modalità di acquisto, clicca qui: https://store.uni.com/uni-11958-2024 oppure qui: https://www.uni.com/ambienti-di-lavoro-confinati-valutazione-dei-rischi-e-misure-di-sicurezza/

20 Novembre 2024 - Normativa

Distacco di personale – Assoggettamento Iva | ADLABOR  

Il distacco di personale col rimborso del solo costo non era assoggettato ad Iva.

La legge 166/2024, art. 16 ter, di attuazione degli obblighi derivanti dagli atti dell'Unione Europea ha, tra l'altro, stabilito che i prestiti o distacchi di personale, stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, devono essere assoggettati ad Iva. Sono fatti salvi i distacchi con rimborso al puro costo del personale distaccato, che non siano stati soggetti ad Iva.

18 Novembre 2024 - Normativa

Comunicazioni Obbligatorie – Aggiornamento Modelli | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 410 del 14 novembre 2024, avente ad oggetto l’aggiornamento degli standard tecnici di cooperazione applicativa CO, UNIMARE, UNIPI, SAP e IDO e nuovo flusso NASPI-DISCOLL.

Tutti gli aggiornamenti adottati, in vigore dal 27 Novembre 2024,  sono pubblicati sul portale URP online del Ministero del Lavoro alla pagina: https://urponline.lavoro.gov.it/s/standard-tecnici?language=it Sezione CO (UNILAV, UNISOM, Vardatori, UNILAV_Cong e UNIURG).

Per consultare il testo del Decreto direttoriale n. 410/2024 (numero di repertorio 432/2024) , clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default

14 Novembre 2024 - Normativa

Condizioni di lavoro per chi lavora mediante piattaforme digitali | ADLABOR

Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 novembre 2024, la Direttiva 2024/2831 del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

La Direttiva:

  • si applica alle piattaforme di lavoro digitali che organizzano il lavoro mediante piattaforme digitali svolto nell’Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o dal diritto altrimenti applicabile ed ha lo scopo di migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali nel lavoro mediante piattaforme digitali introducendo misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, promuovendo la trasparenza, l’equità, la supervisione umana, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere;
  • stabilisce diritti minimi che si applicano a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell’Unione che hanno, o che sulla base di una valutazione dei fatti si ritiene abbiano, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia;
  • stabilisce, inoltre, norme volte a migliorare la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali prevedendo misure in materia di gestione algoritmica applicabili alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell’Unione, comprese quelle che non hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro.

Segnaliamo in particolare:

  • le tutele previste per i lavoratori che svolgono la loro attività mediante piattaforme digitali si estendono anche ai lavoratori che svolgono la stessa attività presso imprese intermediarie (art. 3);
  • si presume che il rapporto contrattuale tra una piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante tale piattaforma costituisca un rapporto di lavoro qualora si riscontrino fatti che indicano direzione e controllo da parte di chi gestisce la piattaforma digitale (art. 5);
  • dovranno essere previste limitazioni del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati (art. 7);
  • le piattaforme di lavoro digitali dovranno informare le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati (art. 9);
  • sarà indispensabile, per le piattaforme di lavoro digitali, organizzarsi in modo tale da garantire la supervisione umana dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati. A tale scopo, toccherà agli Stati membri provvedere, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, ad effettuare regolarmente, e in ogni caso ogni due anni, un controllo (art.10);
  • sono previsti molti obblighi di informazione ai lavoratori e ai loro rappresentanti sindacali (artt. 11-15 e 17);
  • gli Stati membri dovranno imporre alle piattaforme di lavoro digitali di dichiarare il lavoro svolto dai lavoratori delle piattaforme digitali alle autorità competenti dello Stato membro in cui il lavoro è svolto (art. 16);
  • gli Stati membri dovranno adottare specifici provvedimenti necessari per vietare il licenziamento o la risoluzione del contratto delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, per il fatto che tali persone abbiano esercitato i diritti previsti dalla direttiva (art. 23);
  • gli Stati membri dovranno emanare apposite disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2026.

Per consultare il testo della Direttiva, clicca qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32024L2831

 

13 Novembre 2024 - Normativa

Attrezzature di lavoro – Verifiche periodiche – Elenco dei soggetti abilitati | ADLABOR

Attrezzature di lavoro - Verifiche periodiche – Elenco dei soggetti abilitati | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 117 dell’11 novembre 2024, ha adottato il 56° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Per consultare il decreto, clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/decreto-direttoriale-117-dell-11-novembre-2024

29 Ottobre 2024 - Normativa

Gestione denunce di infortunio/malattia professionale (“Gestione eventi lesivi”) e servizi dispositivi – Accesso per gli intermediari | ADLABOR

L’Inail, informa sul suo sito istituzionale che dal 23 ottobre 2024 gli intermediari dei datori di lavoro, e loro delegati, possono accedere al servizio online gestione eventi lesivi e ai relativi servizi dispositivi (https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/avvisi/avviso.2024.10.avviso-gestione-eventi-lesivi-serv-dispositivi-2024.html).

Il servizio “Gestione eventi lesivi” e i servizi dispositivi ad esso associati dal 23 ottobre 2024 sono disponibili anche agli intermediari dei datori di lavoro in gestione ordinaria IASPA (Industria, Artigianato, Servizi e Pubbliche Amministrazioni, compreso il settore navigazione), e ai loro delegati, profilati nei servizi telematici rispettivamente con ruolo di mandatario del datore di lavoro e delegato del mandatario del datore di lavoro.

Attraverso il servizio “Gestione eventi lesivi” gli utenti in gestione IASPA possono accedere, autonomamente (oppure a seguito di richiesta della sede Inail), ai seguenti servizi dispositivi:

  • dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno);
  • dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale);
  • informazioni del datore di lavoro per infortunio occorso durante lo spostamento in attualità di lavoro o in itinere (disponibile anche per gli utenti del settore navigazione).
28 Ottobre 2024 - Normativa

Fascicolo informatico d’impresa – Formazione e gestione | ADLABOR

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2024, il Decreto n. 159 del 17 settembre 2024, con il Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d’impresa. Il provvedimento entra in vigore il 9 novembre 2024.

Ricordiamo in breve che il Fascicolo informatico d’impresa dovrebbe consentire:

  • la semplificazione amministrativa, mediante l’utilizzo telematico dei dati dell’impresa, perché il fascicolo è accessibile a tutte le amministrazioni statali e locali (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Provincia, Comuni ecc.), le quali, quindi, non possono più richiedere documenti che risultano già in possesso della Pubblica Amministrazione;
  • una maggiore trasparenza amministrativa attraverso l’individuazione dei responsabili dei procedimenti e l’evidenza dello stato dei procedimenti;
  • la riduzione dei costi diretti e indiretti a carico delle imprese e della Pubblica Amministrazione, attraverso la completa informatizzazione dei flussi e la condivisione delle informazioni tra uffici coinvolti;
  • una maggiore efficienza e qualità nei controlli e nel servizio reso al cittadino, attraverso la razionalizzazione delle verifiche effettuate dalle pubbliche amministrazioni.

La consultazione del Fascicolo avviene gratuitamente attraverso il canale web Verifiche PA (link: verifiche PA), in uso a tutte le pubbliche amministrazioni.

Il testo del decreto è consultabile sul link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-10-25&atto.codiceRedazionale=24G00176&elenco30giorni=false

25 Ottobre 2024 - Normativa

Garante: stop al software che accede all’email del lavoratore anche autonomo | ADLABOR

Il datore di lavoro non può accedere alla casella di posta elettronica aziendale del collaboratore né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi. Un simile trattamento di dati personali oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un'illecita attività di controllo del lavoratore.

Nel sanzionare una società che effettuava i backup durante il rapporto di collaborazione con un lavoratore agente di commercio, il Garante, con Provvedimento del 17 luglio 2024 (consultabile su https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10053224) ha accertato:

  • che la società, nel corso del rapporto di collaborazione, attraverso un software, aveva effettuato un backup della posta elettronica, conservando sia i contenuti che i log di accesso alla email e al gestionale aziendale;
  • l’inidoneità e la carenza dell’informativa resa ai lavoratori. Il documento prevedeva infatti la possibilità, per il datore di lavoro, di accedere alla posta elettronica dei propri dipendenti e collaboratori per garantire la continuità dell’attività aziendale, in caso di loro assenza o cessazione del rapporto, senza citare, tra l’altro, l’effettuazione del backup e il relativo tempo di conservazione;
  • la sistematica conservazione delle email - effettuata per un considerevole periodo di tempo (pari a tre anni successivamente alla cessazione del rapporto) – e la sistematica conservazione dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale utilizzato dai lavoratori non erano conformi alla disciplina di protezione dei dati. Tale conservazione infatti risultava non proporzionata e necessaria al conseguimento delle finalità dichiarate dalla Società di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuità dell’attività aziendale;
  • che tale sistematica conservazione delle email aveva consentito alla Società di ricostruire, minuziosamente, l’attività del collaboratore, incorrendo così in una forma di controllo vietata dallo Statuto dei lavoratori.

 

24 Ottobre 2024 - Normativa

Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università e ricerca | ADLABOR

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 101 del 21 ottobre 2024, ha approvato un decreto-legge (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che introduce disposizioni urgenti in materia di lavoro, università e ricerca per la migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il testo, al fine di garantire il raggiungimento di specifiche milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza in scadenza entro il prossimo 31 dicembre, contiene disposizioni circa:

  • misure di contrasto al lavoro sommerso;
  • interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda;
  • misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria;
  • disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente, di Consiglio universitario nazionale, interventi in materia di alloggi e residenze universitarie e di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano.

Non appena pubblicato il decreto legge in oggetto, provvederemo a fornire maggiori informazioni.

23 Ottobre 2024 - Normativa

Tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili INAIL – Modifica |ADLABOR

L’Inail, con circolare n. 32 del 22 ottobre 2024, informa che la Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 17 ottobre 2024, ha fissato al 3,40% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP).

Segnaliamo in particolare che:

  • il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori diventa, a decorrere dal 23 ottobre 2024, per i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 23 ottobre 2024 del 9,40%;
  • nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza;
  • il tasso per la determinazione delle sanzioni civili al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi, a decorrere dal 23 ottobre 2024, la misura della sanzione è pari all’8,90%;
  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Per detta ipotesi, a decorrere dal 23 ottobre 2024, la misura della sanzione è pari al 3,40%.
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