Normativa

20 Dicembre 2024 - Normativa

Congedo di paternità obbligatorio – Termini di prescrizione e decadenza | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024, fornisce alcuni chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità).

Termini di prescrizione: in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine di cui all’articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, previsto per l’indennità di malattia e cioè un anno dal giorno in cui le prestazioni erano dovute.

Termine di decadenza: si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e cioè entro il termine di un anno:

  • dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto;
  • dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione;
  • dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Questo in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe.

19 Dicembre 2024 - Normativa

Contributi previdenziali e assistenziali – Omesso o ritardato versamento – Interessi e Sanzioni | ADLABOR

L’INPS, con la circolare n. 103 del 17 dicembre 2024, comunica la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Segnaliamo in particolare che, a decorrere dal 18 dicembre 2024 queste sono le variazioni:

Interesse di dilazione e di differimento

  • è pari al tasso del 9,15% annuo.

Sanzioni civili:

  • nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la misura delle sanzioni civili è pari all’8,65% in ragione d’anno (tasso del 3,15% maggiorato di 5,5 punti);
  • se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione è calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,15% in ragione d’anno;
  • nelle ipotesi di evasione contributiva, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  • in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono ridotte alla misura dell’omissione pari all’8,65% in ragione d’anno (tasso del 3,15% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia; ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,65% in ragione d’anno (tasso del 3,15% maggiorato di 7,5 punti);
  • in caso di Procedure Concorsuali le sanzioni dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema e nell’ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
17 Dicembre 2024 - Normativa

Portale Contributivo Aziende e Intermediari – Nuove funzionalità | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 4255 del 13 dicembre 2024, illustra le nuove funzionalità rilasciate all’interno del Portale Contributivo Aziende e Intermediari.

Denunce

  • Nuovi criteri di ricerca e nuovi filtri nell’elenco dei risultati;
  • Inserimento di alcuni dati utili mancanti (ad esempio, “Articolo 1” e “Protocollo DOL”);
  • Adeguamento dell’Anagrafica Aziendale;
  • Aggiunta dei TAB “CIG”, “Variazioni” ed “Errori”;
  • Aggiornamento di tutti i report in formato .PDF ed EXCEL;
  • Inserimento della nuova voce di menu: “Ricerca Evidenza Autorizzazioni CIG” che consente di consultare per ogni singola autorizzazione le entità coinvolte.

Rettifiche

  • Nuovi criteri di ricerca e nuovi filtri nell’elenco dei risultati;
  • Adeguamento dell’Anagrafica Aziendale;
  • Aggiunta dei TAB “CIG”, “Variazioni”, “Errori”, “Deleghe Abbinate”, “Denuncia Originaria”, “Errori” e “Notifiche”;
  • Aggiornamento di tutti i report in formato .PDF ed EXCEL.

VIG

  • Nuovi criteri di ricerca e nuovi filtri nell’elenco dei risultati;
  • Aggiornamento/integrazione dei seguenti TAB con nuove informazioni: “VIG”, “DMV”, “Anagrafica Azienda”, “Righe”, “CIG”, “Diffide” ed “Errori”;
  • Aggiornamento di tutti i report in formato .PDF ed EXCEL;
  • Per la voce di menu “Ricerca Proposte VIG: nuovi criteri di ricerca e nuovi filtri nell’elenco dei risultati; aggiornamento/integrazione dei seguenti TAB con nuove informazioni: “Proposta”, “Anagrafica Azienda”, “Righe”, “CIG”, “Diffide” ed “Errori”; aggiornamento di tutti i report in formato .PDF ed EXCEL; aggiunta della nuova voce di menu “Ricerca VIG Non Generabili” che consente di visionare il relativo elenco.

Debiti

  • Aggiunta di una nuova entità che consente la ricerca dell’elenco dei “Debiti”, delle “Compensazioni F24”, dei “Rimborsi” e delle relative “Domanda Azienda”.

Variazioni

  • Aggiunta di una nuova entità che consente la ricerca delle informazioni generali e di dettaglio per le variazioni (“Denuncia Aziendale”, “Denunce individuali” e “CIG”).
28 Novembre 2024 - Normativa

Settore Moda – Nuova misura di sostegno al reddito per i datori di lavoro | ADLABOR

L’INPS, con circolare n. 99 del 26 novembre 2024, illustra i contenuti delle disposizioni in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, introdotte dall’articolo 2 del decreto–legge 28 ottobre 2024, n. 160, per fronteggiare la crisi del settore moda e si forniscono le relative istruzioni procedurali.

A partire da lunedì 2 dicembre, le aziende operanti nei settori della moda (che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente e che non avrebbero potuto ricorrere agli ordinari strumenti di integrazione salariale per esaurimento dei periodi autorizzabili) possono richiedere la nuova misura di sostegno al reddito.

Possono essere richieste al massimo 9 settimane di trattamenti, a copertura di periodi che devono comunque collocarsi entro il 31 dicembre 2024.

25 Novembre 2024 - Normativa

Attrezzature di lavoro – Attività di verifica – Aggiornamento tariffe | ADLABOR

Il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 14843 del 20 novembre 2024 (con allegate le tabelle riportanti le tariffe aggiornate), con la quale comunica che, in vista dell’imminente scadenza del biennio 2022-2024 prevista per il 30 novembre p.v., le tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII “Verifiche di attrezzature” del decreto legislativo n. 81/2008, sono state aggiornate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, pari a 1,025 %.

 

22 Novembre 2024 - Normativa

Bonus Natale – Platea dei lavoratori interessati | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024, dopo le modifiche apportate al cd. Bonus Natale da parte dell’articolo 2, del Decreto Legge n. 167/2024, ha aggiornato le istruzioni a suo tempo fornite con la circolare n. 19/E/2024.

La novità principale riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della norma, in quanto il legislatore ha previsto un ampliamento della platea dei beneficiari. Si prevede, infatti, che il bonus spetta, fermi restando gli altri requisiti (reddito complessivo e capienza fiscale), al lavoratore dipendente che ha almeno un figlio a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.

In particolare, per poter beneficiare del Bonus Natale, sarà necessario che:

  • vi sia specifica richiesta del lavoratore al datore di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesterà la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari. Se nel corso del 2024 il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro, la domanda deve essere presentata all’ultimo datore (quello che, di fatto, erogherà il Bonus con la tredicesima mensilità) e dovranno essere allegate all’istanza le certificazioni reddituali dei precedenti rapporti di lavoro;
  • il reddito complessivo nell’anno di imposta 2024 non deve superare 28.000,00 euro. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E, ha specificato che il suddetto reddito complessivo è determinato tenendo conto dei redditi assoggettati a cedolare secca; dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni; della quota di agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica) ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 201/2011; delle mance corrisposte, a titolo di liberalità, dai clienti di strutture alberghiere e degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1, commi 58 e ss., della Legge n. 197/2022; della quota di reddito esente da imposte in forza dei regimi fiscali agevolati riconosciuti ai ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia e ai lavoratori impatriati. Nel reddito complessivo non rientra, invece, quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
  • il lavoratore / la lavoratrice deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Il bonus non spetta “al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità”;
  • l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente deve essere di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante (c.d. capienza fiscale);

Il Bonus Natale, pari all’importo massimo di 100,00 euro netti, sarà erogato unitamente alla tredicesima mensilità e non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente, né ai fini fiscali né previdenziali, e sarà da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso dell’anno 2024;

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, potrà compensare il credito maturato con il mod. F24 e inoltre dovrà verificare, in sede di conguaglio, l’effettivo diritto del lavoratore/della lavoratrice a percepire il Bonus Natale. Qualora lo stesso risulti non spettante, il datore di lavoro provvederà al relativo recupero.

21 Novembre 2024 - Normativa

Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento – Pubblicata la norma Uni 11958 | ADLABOR

L’Inail comunica che è disponibile sul sito dell’Ente italiano di normazione la norma Uni En Iso 11958 “Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento – Criteri per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi”, che, in linea con la legislazione vigente, stabilisce i criteri per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

In questi ambienti, nonostante le rigorose disposizioni normative in vigore, si verificano tuttora infortuni lavorativi con esiti talvolta mortali, spesso con il coinvolgimento di più persone che muoiono nel tentativo di salvare i propri colleghi di lavoro. Per contribuire a limitare il verificarsi di questi eventi, l’Inail si è fatto promotore presso l’Uni della stesura di una norma tecnica che, partendo dalla definizione di “ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati” coerente con l’attuale quadro legislativo, fornisse indicazioni per la corretta esecuzione di attività lavorative in questi luoghi di lavoro.

L’ambito di applicazione. Nella norma, analogamente a quanto previsto negli standard internazionali che trattano la tematica, viene proposta una procedura per la valutazione dei rischi e la definizione di modalità operative idonee per la tutela della salute e sicurezza degli operatori che operano in questi spazi lavorativi. I contenuti della norma 11958 potrebbero essere applicati utilmente anche ai cosiddetti “ambienti assimilabili “, cioè ad altri ambienti che, strutturalmente simili e caratterizzati da pericoli analoghi, non sono tuttavia esplicitamente disciplinati dalla legislazione vigente.

All’Inail il coordinamento del gruppo di lavoro tecnico. Alla stesura della norma in ambito Uni hanno partecipato i professionisti della Consulenza tecnica salute e sicurezza (Ctss) dell’Inail, che ha coordinato il gruppo tecnico di lavoro istituito presso la commissione Sicurezza dell’ente di normazione, insieme ai ricercatori del Dipartimento innovazioni tecnologiche (Dit) dell’Istituto.

La norma specifica, per le diverse tipologie di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento:

a) i criteri per:

- la loro classificazione;

- l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi;

- l'elaborazione delle procedure operative e di emergenza per le attività in tali ambienti;

- la scelta delle attrezzature di lavoro e della strumentazione;

b) i requisiti sui dispositivi di protezione collettiva e individuale;

c) i compiti e i ruoli dei lavoratori impegnati nelle attività.

Inoltre, in Appendice A, fornisce un elenco esemplificativo dei possibili fattori di rischio negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

Questa norma, ispirandosi a uno standard internazionale relativo alle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, propone una procedura per valutare i rischi e definire modalità operative volte a garantire la salute e la sicurezza degli operatori.

All’interno della UNI 11958 sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

  • UNI 7543-1 Colori e segnali di sicurezza – Parte 1: Prescrizioni generali;
  • UNI 7545-32 Segni grafici per segnali di pericolo – Parte 32: Ambienti confinati;
  • UNI 11719 Guida alla scelta, all’uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529;
  • UNI EN ISO 7010 Segni grafici – Colori e segnali di sicurezza – Segnali di sicurezza registrati.

Il testo completo della norma è disponibile a pagamento. Per le modalità di acquisto, clicca qui: https://store.uni.com/uni-11958-2024 oppure qui: https://www.uni.com/ambienti-di-lavoro-confinati-valutazione-dei-rischi-e-misure-di-sicurezza/

20 Novembre 2024 - Normativa

Distacco di personale – Assoggettamento Iva | ADLABOR  

Il distacco di personale col rimborso del solo costo non era assoggettato ad Iva.

La legge 166/2024, art. 16 ter, di attuazione degli obblighi derivanti dagli atti dell'Unione Europea ha, tra l'altro, stabilito che i prestiti o distacchi di personale, stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, devono essere assoggettati ad Iva. Sono fatti salvi i distacchi con rimborso al puro costo del personale distaccato, che non siano stati soggetti ad Iva.

18 Novembre 2024 - Normativa

Comunicazioni Obbligatorie – Aggiornamento Modelli | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 410 del 14 novembre 2024, avente ad oggetto l’aggiornamento degli standard tecnici di cooperazione applicativa CO, UNIMARE, UNIPI, SAP e IDO e nuovo flusso NASPI-DISCOLL.

Tutti gli aggiornamenti adottati, in vigore dal 27 Novembre 2024,  sono pubblicati sul portale URP online del Ministero del Lavoro alla pagina: https://urponline.lavoro.gov.it/s/standard-tecnici?language=it Sezione CO (UNILAV, UNISOM, Vardatori, UNILAV_Cong e UNIURG).

Per consultare il testo del Decreto direttoriale n. 410/2024 (numero di repertorio 432/2024) , clicca qui: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default

14 Novembre 2024 - Normativa

Condizioni di lavoro per chi lavora mediante piattaforme digitali | ADLABOR

Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 novembre 2024, la Direttiva 2024/2831 del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

La Direttiva:

  • si applica alle piattaforme di lavoro digitali che organizzano il lavoro mediante piattaforme digitali svolto nell’Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o dal diritto altrimenti applicabile ed ha lo scopo di migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali nel lavoro mediante piattaforme digitali introducendo misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, promuovendo la trasparenza, l’equità, la supervisione umana, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere;
  • stabilisce diritti minimi che si applicano a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell’Unione che hanno, o che sulla base di una valutazione dei fatti si ritiene abbiano, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia;
  • stabilisce, inoltre, norme volte a migliorare la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali prevedendo misure in materia di gestione algoritmica applicabili alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell’Unione, comprese quelle che non hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro.

Segnaliamo in particolare:

  • le tutele previste per i lavoratori che svolgono la loro attività mediante piattaforme digitali si estendono anche ai lavoratori che svolgono la stessa attività presso imprese intermediarie (art. 3);
  • si presume che il rapporto contrattuale tra una piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante tale piattaforma costituisca un rapporto di lavoro qualora si riscontrino fatti che indicano direzione e controllo da parte di chi gestisce la piattaforma digitale (art. 5);
  • dovranno essere previste limitazioni del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati (art. 7);
  • le piattaforme di lavoro digitali dovranno informare le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati (art. 9);
  • sarà indispensabile, per le piattaforme di lavoro digitali, organizzarsi in modo tale da garantire la supervisione umana dei sistemi di monitoraggio automatizzati e dei sistemi decisionali automatizzati. A tale scopo, toccherà agli Stati membri provvedere, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, ad effettuare regolarmente, e in ogni caso ogni due anni, un controllo (art.10);
  • sono previsti molti obblighi di informazione ai lavoratori e ai loro rappresentanti sindacali (artt. 11-15 e 17);
  • gli Stati membri dovranno imporre alle piattaforme di lavoro digitali di dichiarare il lavoro svolto dai lavoratori delle piattaforme digitali alle autorità competenti dello Stato membro in cui il lavoro è svolto (art. 16);
  • gli Stati membri dovranno adottare specifici provvedimenti necessari per vietare il licenziamento o la risoluzione del contratto delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, per il fatto che tali persone abbiano esercitato i diritti previsti dalla direttiva (art. 23);
  • gli Stati membri dovranno emanare apposite disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2026.

Per consultare il testo della Direttiva, clicca qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32024L2831

 

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