Normativa

17 Aprile 2025 - Normativa

Assunzione donne (“Bonus donne”) – Esonero contributivo | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale, con i criteri e le modalità attuative dell’esonero introdotte dell’art. 23 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus Donne).

Ai datori di lavoro privati che assumono donne, con i requisiti previsti dalla legge e con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto un esonero contributivo, nel limite massimo mensile di 650 euro per ciascuna lavoratrice.

La data di decorrenza delle assunzioni agevolate e la loro durata è differenziata a seconda dei seguenti parametri:

  • dal 31 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni dell’area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) > esonero contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa;
  • dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti > esonero contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa;
  • dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di donne occupate nelle professioni o settori di cui all’art. 2, punto 4), lettera f), del Regolamento (UE) 2014/651, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro > esonero contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per 12 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa.
16 Aprile 2025 - Normativa

Fringe benefit veicoli e tracciabilità spese per trasferte – Le nuove regole per il 2025 | ADLABOR

Facendo seguito e riferimento alla nostra news del 23 gennaio 2025, segnaliamo che la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 10 aprile 2025, un approfondimento riguardante le nuove regole per i veicoli aziendali concessi ad uso promiscuo e la tracciabilità delle spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte.

In estrema sintesi, il documento ricorda che, dal 1° gennaio 2025:

  • sono cambiate le regole per i veicoli aziendali concessi ad uso promiscuo. La nuova disciplina rimodula il valore imponibile in base alla tipologia del mezzo e al suo impatto ambientale. L’obiettivo è di incentivare l’utilizzo di veicoli elettrici e ibridi plug-in, per i quali è previsto un trattamento fiscale più favorevole. Nel documento la Fondazione Studi evidenzia anche i riflessi su indennità forfettarie e sulla necessità di un chiarimento normativo nei casi di immatricolazione e assegnazione del veicolo a cavallo tra il 2024 e il 2025;
  • le spese per vitto, alloggio e trasporti per trasferta sono esenti da tassazione solo se pagate con strumenti tracciabili. In caso contrario, tali importi concorreranno a formare reddito imponibile e saranno indeducibili per l’azienda. Il documento offre, attraverso un’analisi dettagliata, utili indicazioni per affrontare il nuovo quadro normativo.

Per consultare l’approfondimento, cliccare qui: https://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2025/FS/Approfondimento_FS_20250410.pdf

15 Aprile 2025 - Normativa

Termine di prescrizione dei premi richiesti | ADLABOR

L’Inail, con circolare n. 26 del 7 aprile 2025, riassume la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori secondo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

La circolare richiama, inoltre, le vigenti istruzioni operative sull’attività di vigilanza per garantire uniformità di comportamento nello svolgimento degli accertamenti ispettivi.

La disciplina della prescrizione dei crediti dell’Inail verso i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti, aventi a oggetto i premi di assicurazione, è stabilita dall’art. 112, comma 2, del DPR n. 1124/1965 e dall’art. 3, comma 9, lettera b), legge n. 335/1995.

Per effetto delle suddette disposizioni, l’azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all’Istituto assicuratore, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

 

14 Aprile 2025 - Normativa

Polizze catastrofali – Risposte alle domande frequenti (FAQ) | ADLABOR

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, fornisce le prime indicazioni sulle tematiche connesse all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 (Obbligo assicurativo per le imprese contro i danni catastrofali), il cui testo è consultabile su https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/02/27/25G00027/SG.

Le FAQ

1. Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R. Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l’oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’art. 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

2. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all’obbligo assicurativo?

R. No, in quanto l’art. 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”

3. I beni immobili in costruzione sono soggetti all’obbligo assicurativo?

R. No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’art. 1, comma 1, lettera b) del D.M. n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’art. 2424, 1° comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

4. L’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’art. 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?

R. Sì, l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.

5. Le imprese soggette all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?

R. Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’art. 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile (imprese agricole).

6. Quando occorre adeguare le polizze già in essere?

R. L’art. 11, comma 2, del DM n. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”

7. Lo studio legale in cui viene esercitata l’attività professionale è soggetto all’obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R. L’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del codice civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

8. L’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R. Se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.

9. L’obbligo assicurativo di cui all’art. 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?

R. Le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall’art. 2424, 1° comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all’obbligo di stipula dell’assicurazione di cui all’art. 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

10. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all’obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213?

R. L’art. 1, comma 1, lettera b), numero 4) del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

11 Aprile 2025 - Normativa

Attività economiche ATECO – Nuova classificazione | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025, informa che al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025 (consultabile sul sito dell’ISTAT https://www.istat.it/classificazione/classificazione-delle-attivita-economiche-ateco/), ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.

Come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria: i contribuenti possono verificare i codici ATECO, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, accedendo alla propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

Comunicazione del nuovo codice attività: a partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate. L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 7, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025. Al riguardo, si ricorda che, se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) https://www.registroimprese.it/comunicazione-unica-d-impresa  messa a disposizione da Unioncamere; altrimenti, il contribuente dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

08 Aprile 2025 - Normativa

Startup green e digital – Incentivi | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto che attua gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (art. 21 del Decreto-Legge Coesione, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 2024 n. 95). Il provvedimento è stato trasmesso al vaglio degli organi di controllo, superato il quale potrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Segnaliamo in particolare che il decreto (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), nel definire i criteri di qualificazione necessari alla richiesta del beneficio da parte dell’impresa che opera nei settori strategici individuati e le modalità di accesso e specificamente, per ottenere il beneficio, ritiene rilevanti:

  • i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale delle risorse investite dall’impresa;
  • la media della domanda di lavoro;
  • i valori medi di competitività delle imprese per ogni singolo dipendente rispetto a ricavi totali, salario medio, investimento totale e in tecnologie digitali e green.

Inoltre, il provvedimento prevede due tipologie di contributi:

  • il primo, dedicato alle persone disoccupate con meno di 35 anni, che tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 avviino un’impresa in Italia nei settori individuati come strategici dal decreto attuativo. Per loro è previsto un contributo di 500 euro mensili, liquidati annualmente in forma anticipata dall’Inps, per massimo 3 anni e comunque non oltre la fine del 2028;
  • il secondo è dedicato alle assunzioni di under 35, con contratti a tempo indeterminato, in queste nuove realtà: fino a 800 euro mensili per ciascun dipendente a titolo di esonero contributivo totale per i contratti siglati tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, sempre per 3 anni e al massimo fino al 31 dicembre 2028. Restano a carico del datore di lavoro premi e contributi dovuti all’Inail.

Infine, il decreto:

  • riserva l’incentivo alle sole piccole imprese;
  • non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato;
  • precisa che l’esonero inoltre non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento ma è compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’Irpef (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023) e prorogata fino al 2027.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica all’Inps che ne verificherà l’ammissibilità e in caso di esito positivo quantificherà gli importi fruibili per ogni anno dal datore di lavoro.

07 Aprile 2025 - Normativa

Attrezzature di lavoro – Verifiche periodiche – Elenco dei soggetti abilitati | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 41 del 31 marzo 2025, ha adottato il 61° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011.

 

 

04 Aprile 2025 - Normativa

Obbligo assicurativo dei rischi catastrofali | ADLABOR

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, il Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39, con misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

Nel Decreto è previsto il differimento, per le micro, piccole e medie imprese, dell’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Nulla è cambiato per le grandi imprese.

Ricordando che i criteri per identificare l’appartenenza a una o all’altra categoria di  impresa, oltre al numero medio di dipendenti occorre considerare anche una serie di criteri economici e patrimoniali indicati dalla Direttiva 2013/34/UE e successivamente modificati dalla  Direttiva Delegata (UE) 2023/2775, i termini per sottoscrivere la polizza catastrofale sono pertanto i seguenti:

  • 1° aprile 2025 per le grandi imprese (quelle con almeno mediamente 250 dipendenti occupati durante l’anno di bilancio). Le imprese, comunque, beneficiano di una moratoria di novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo;
  • 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni (quelle con almeno mediamente 250 dipendenti occupati durante l’anno di bilancio);
  • 31 dicembre 2025 per le piccole imprese (quelle con almeno mediamente 50 dipendenti occupati durante l’anno di bilancio),
  • 31 dicembre 2025 per le microimprese (quelle con almeno mediamente 10 dipendenti occupati durante l’anno di bilancio).

Per consultare il Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39, clicca qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/03/31/25G00051/SG

Per consultare la Direttiva Delegata (UE) 2023/2775 del 17 ottobre 2023 clicca qui:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302775

Per consultare la Direttiva 2013/34/UE Parlamento Europeo del 26 giugno 2013 clicca qui:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034

01 Aprile 2025 - Normativa

Sistema incentivante per obiettivi (MBO) discrezionale – Conversione in welfare – Detassazione non possibile | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 77/E del 20 marzo 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla quota di retribuzione variabile legata a un discrezionale sistema incentivante per obiettivi (cd. ”MBO”) correlata e quantificata in base al raggiungimento di obiettivi, convertita dal dipendente in prestazioni di Welfare. In particolare, se possa essere esclusa da imposizione ai sensi del comma 2 lettere a), f), f bis), f ter) e d bis) e del comma 3, ultima parte, dell’articolo 51, del D.P.R n. 917 del 1986 (TUIR).

Questa, in estrema sintesi, la risposta dell’Agenzia delle Entrate:

  • ai fini della detassazione, occorre che i benefit siano messi a disposizione della ”generalità dei dipendenti” o di ”categorie di dipendenti”. Al riguardo, l’Amministrazione Finanziaria ha più volte precisato che il legislatore, a prescindere dall’utilizzo dell’espressione ”alla generalità dei dipendenti” ovvero a ”categorie di dipendenti”, non riconosce l’applicazione delle disposizioni tassativamente elencate nel comma 2 ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori;
  • di conseguenza, anche il sistema incentivante MBO con possibilità di conversione di somme di denaro in alcune tipologie di benefit, come descritto nel quesito, non soddisfa le citate caratteristiche. Non è infatti possibile rintracciare tra i destinatari dello stesso la caratteristica della ”generalità” o della ”categoria” di dipendenti. In effetti, i soggetti destinatari del welfare sono dipendenti ”individuati” dalla società per essere assoggettati a valutazione della performance che possono, a determinate condizioni, convertire parte del premio di risultato, ottenuto attraverso il raggiungimento di indici di performance, in welfare aziendale.
  • alla luce delle predette considerazioni, non è pertanto possibile riconoscere il regime di tassazione agevolata.
31 Marzo 2025 - Normativa

Collegato lavoro – Chiarimenti | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, con la quale illustra i principali interventi attuati con il cosiddetto “Collegato lavoro” (legge 13 dicembre 2024 n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro”) e fornisce le prime indicazioni operative.

Segnaliamo in particolare:

Somministrazione di lavoro: la circolare precisa che:

  • Computo della durata: per i contratti stipulati tra agenzia e utilizzatore a decorrere dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della legge n. 203/2024, il computo dei 24 mesi di lavoro dei lavoratori somministrati, deve tenere conto di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente alla data considerata, senza computare le missioni già svolte in vigenza della precedente disciplina. Inoltre, le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 203/2024, svolte in ragione di contratti tra agenzia e utilizzatore stipulati antecedentemente al 12 gennaio 2025, potranno giungere alla naturale scadenza, fino alla data del 30 giugno 2025, senza che l’utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi i periodi di missione maturati successivamente alla data del 12 gennaio dovranno essere scomputati dal limite dei complessivi 24 mesi, previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015.
  • Lavoratori a termine esclusi dal limite quantitativo del 30% rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore: tutti quelli assunti:in fase di avvio di nuove attività; da start- up innovative; per lo svolgimento di attività stagionali; per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli; per la sostituzione di lavoratori assenti; con lavoratori over 50; lavoratori inviati in missione a tempo determinato, se assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
  • Esclusione dall’obbligo di indicare la causale: non trova applicazione l’obbligo di indicazione delle causali stabilite per le assunzioni con contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi in caso di assunzioni a tempo determinato effettuate dalle agenzie per il lavoro di: soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali; lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, identificati ex regolamento (UE) n. 651/2014 ed ex decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Lavoro stagionale: L’articolo 11 203/2024, n. 203 fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 21 del decreto legislativo 81/2015, n. 81 in materia di attività stagionali chiarendo che “rientrano nelle attività stagionali, anche quelle organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria”. Come norma di interpretazione autentica, inoltre, l’articolo 11:

  • ha natura retroattiva e trova, quindi, applicazione anche per i contratti collettivi firmati prima della sua entrata in vigore.
  • considera stagionali non solo le tradizionali attività legate a cicli stagionali ben definiti, ma anche quelle indispensabili a far fronte ad intensificazioni produttive in determinati periodi dell’anno o a soddisfare esigenze tecnico-produttive collegate a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa.

Spetterà alla contrattazione collettiva chiarire specificamente –non limitandosi ad un richiamo formale e generico della nuova disposizione– in che modo, in concreto, quelle caratteristiche si riscontrino nelle singole attività definite come stagionali, al fine di superare eventuali questioni di conformità rispetto al diritto europeo.

Periodo di prova nei contratti a termine: fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro e, in ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni (per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi), e a trenta giorni (per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi). La norma trova applicazione per i contratti di lavoro instaurati a far data dall’entrata in vigore della legge in esame, quindi dal 12 gennaio 2025.

Comunicazioni in materia di lavoro agile: per la comunicazione dell’avvio e della cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile e delle eventuali modifiche della durata originariamente prevista viene fissato nel termine di cinque giorni decorrente non dalla data di sottoscrizione del contratto, bensì da quello dell’effettivo inizio della prestazione di lavoro in modalità agile.

Dimissioni per fatti concludenti: L’articolo 19 della legge 203/2024, n. 203 ha modificato l’articolo 26 del decreto legislativo 151/2015, n. 151 in materia di “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”, introducendo il comma 7-bis, il quale stabilisce che: “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. Tale disposizione ha pertanto affermato che:

  • la possibilità che il rapporto di lavoro si concluda per effetto delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti (o dimissioni implicite), consentendo al datore di lavoro di ricondurre un effetto risolutivo al comportamento del lavoratore consistente in una assenza ingiustificata, prolungata per un certo periodo di tempo;
  • tale effetto risolutivo non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando la presunta volontà dismissiva del rapporto da parte del lavoratore e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma;
  • per quanto concerne la durata dell’assenza che può determinare la configurazione delle dimissioni per fatti concludenti, in mancanza di specifica previsione nel CCNL applicato al rapporto di lavoro, dovrà essere superiore a quindici giorni che possono intendersi come giorni di calendario, ove non diversamente disposto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro;
  • quello individuato dalla legge costituisce il termine legale minimo perché il datore –a partire, quindi, dal sedicesimo giorno di assenza– possa darne specifica comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro. La suddetta comunicazione opera anche quale dies a quo per il decorso del termine di cinque giorni previsto per effettuare la relativa comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro tramite il modello UNILAV;
  • il datore di lavoro –laddove intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore, protrattasi oltre i termini sopra indicati, ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni per fatticoncludenti– deve comunicarla alla sede territoriale dell’Ispettorato, da individuare in base al         luogo di svolgimento del rapporto di lavoro. La comunicazione dell’assenza ingiustificata è, quindi, uno specifico onere che l’ordinamento pone in capo al datore che intenda porre fine al rapporto di lavoro rilevando il ricorrere di questo particolare tipo di dimissioni;
  • per permettere all’Ispettorato di effettuare le verifiche circa la veridicità della comunicazione datoriale di assenza ingiustificata, il datore dovrà indicare tutti i contatti e i recapiti forniti dal lavoratore e trasmettere la comunicazione inviata all’Ispettorato territoriale, anche al lavoratore, per consentirgli di esercitare in via effettiva il diritto di difesa;
  • la cessazione del rapporto avrà effetti dalla data riportata nel modulo UNILAV, che non potrà comunque essere antecedente alla data di comunicazione dell’assenza del lavoratore all’Ispettorato territoriale del lavoro, fermo restando che il datore di lavoro non è tenuto, per il periodo di assenza ingiustificata del lavoratore, al versamento della retribuzione e dei relativi contributi;
  • come conseguenze di tale cessazione, il Ministero del Lavoro ritiene che, in base ai principi generali che regolano il rapporto di lavoro, il datore possa trattenere dalle competenze di fine rapporto da corrispondere al lavoratore l’indennità di mancato preavviso contrattualmente stabilita;
  • a norma prevede espressamente che l’effetto risolutivo del rapporto potrà essere evitato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. Grava, pertanto, sul lavoratore l’onere di provare l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza al datore di lavoro o la circostanza di aver comunque provveduto alla comunicazione;
  • qualora il lavoratore dia effettivamente prova di non essere stato in grado di comunicare i motivi dell’assenza, così come nell’ipotesi in cui l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non può trovare applicazione l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro e la comunicazione di cessazione resterà priva di effetti.
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