Per comodità riportiamo di seguito un sintetico riepilogo della normativa sul green pass.
- Come si ottiene la certificazione – verde Covid 19 / green pass? : art. 9, comma 2, D.L. 52/2021 convertito con L. 87/2021:
“2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo."
- Da quando e fino a quando è valido il green pass?
Green pass
Certificazioni verdi COVID-19 |
Inizio validità* |
Durata |
1 sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 |
dal giorno della somministrazione (D.L. 127/2021, all’art 5, comma 1, lettera c) |
12 mesi (art 9, comma 3 del D.L. 52/2021, L. 17 giugno 2021, n. 87) |
1ª dose di 2 |
dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose (art 9, comma 3, secondo periodo della L. 17 giugno 2021, n. 87) |
fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (art 9, comma 3, secondo periodo della L. 17 giugno 2021, n. 87) |
2ª dose |
dal giorno della somministrazione (art 9, comma 3, primo periodo del D.L. 52/2021, della L. 17 giugno 2021, n. 87) |
12 mesi (art 9, comma 3, primo periodo della L. 17 giugno 2021, n. 87) |
Tampone antigenico ([1])e/o molecolare ([2]) |
dall'esecuzione del test (art. 9, comma 5, della L. 17 giugno 2021, n. 87) |
48 ore (art. 9, comma 5, della L. 17 giugno 2021, n. 87) |
Avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione
dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 |
Giorno dell’avvenuta guarigione (art. 9, comma 4, della L. 17 giugno 2021, n. 87) |
6 mesi (art. 9, comma 4, della L. 17 giugno 2021, n. 87) |
Avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima
dose di vaccino ([3]) o al termine del prescritto ciclo |
Giorno dell’avvenuta guarigione (D.L. 127/2021, all’art 5, comma 1, lettera d) |
12 mesi (D.L. 127/2021, all’art 5, comma 1, lettera d) |
- Obbligo di esibire e possedere green pass per accedere ai luoghi di lavoro: 9-septies, comma 1, del d.l. 52/2021, convertito con 17 giugno 2021, n. 87, come da ultimo modificato da art. 3, d.l. 127/2021:
“1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attivita' e' svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.”
- Come può verificare il datore di lavoro che il dipendente abbia il green pass?
- App VerificaC19: 9-septies, comma 5, del d.l. 52/2021, convertito con 17 giugno 2021, n. 87,come da ultimo modificato da art. 3, d.l. 127/2021: “Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.”
- Comunicazione preventiva volontaria del lavoratore: 9-septies comma 6 del dl. 52/2021, convertito con L. 17 giugno 2021, n. 87, come da ultimo modificato da art. 3, d.l. 127/2021:
“6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. “
- Può il datore di lavoro richiedere al lavoratore di comunicargli preventivamente se possiede il green pass? : art 9-octies, del d.l. 52/2021, convertito con 17 giugno 2021, n. 87, come modificato da D.L.139/2021 art 3: “In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative”.
- Cosa succede se il lavoratore non ha il green pass? : 9-septies comma 6 del dl. 52/2021, convertito con 17 giugno 2021, n. 87, come da ultimo modificato da art. 3, d.l. 127/2021: “6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. “
[1] Solo i tamponi antigenici oro/nasofaringei consentono l’ottenimento, in caso di esito negativo del test, della certificazione verde (circ. Ministero della Salute n. 43105 del 24 settembre 2021). Il test antigenico oro/nasofaringeo rileva la presenza del virus non tramite il suo acido nucleico (RNA) ma tramite le sue proteine (antigeni). Il test viene effettuato a seguito della raccolta, con un bastoncino cotonato, di un campione di muco naso-faringeo.
[2] Sia i tamponi molecolari salivari sia quelli oro/nasofaringei consentono l’ottenimento, in caso di esito negativo del test, della certificazione verde (circ. Ministero della Salute n. 43105 del 24 settembre 2021). Il test molecolare permette la ricerca dell’RNA virale (il genoma del virus SARS-CoV-2) attraverso la metodica molecolare di real-time RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction). Il test molecolare può essere eseguito su un campione di muco prelevato da naso, bocca e faringe con un tampone di cotone o su un campione di saliva.
I tamponi salivari sono esclusi dall’elenco dei test antigienici rapidi utili per ottenere la certificazione verde.
[3]“casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino” (D.L. 127/2021, all’art 5, comma 1, lettera d)