Interpretazioni

16 Ottobre 2024 - Interpretazioni

Diffida amministrativa – Chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro | ADLABOR

La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 7296 dell’8 ottobre 2024, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del provvedimento di diffida amministrativa, disciplinata dagli artt. 1 e 6 del Decreto Legislativo n. 103/2024.

Segnaliamo in particolare che:

  • la disposizione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data;
  • ferma restando l’assenza di violazioni sanabili nelle verifiche ispettive svolte nell’arco del quinquennio precedente l’inizio dell’accertamento, il provvedimento di diffida amministrativa in questione dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni di cui all’elenco allegato alla nota n. 6774 del 17 settembre 2024 sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo. L’adozione della diffida amministrativa anche in tali casi, è infatti, altresì, finalizzata al monitoraggio sulla recidiva prevista dall’art. 6, co. 1, del D.Lgs. n. 103/2024, nelle more della digitalizzazione della procedura;
  • circa l’indagine sulla recidiva, l’Ispettorato precisa che, allo stato attuale, occorre richiedere espressamente al trasgressore l’eventuale sussistenza di pregressi verbali ispettivi relativi all’ultimo quinquennio;
  • il provvedimento di diffida amministrativa, in presenza dei relativi presupposti legali, va necessariamente adottato e notificato. Dal perfezionamento della relativa notificazione, difatti, decorre il termine di 20 giorni entro il quale il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo;
  • ai fini della certezza del perfezionamento di questo adempimento procedurale, la notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire mediante l’utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla Legge n. 890/1982 in alternativa, ovviamente, alla notifica a mezzo di funzionario dell’Amministrazione, escludendo, quindi, la trasmissione tramite posta con raccomandata ordinaria.
15 Aprile 2024 - Interpretazioni

Beni offerti in omaggio ai dipendenti – Regime fiscale applicabile | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 89/E dell’11 aprile 2024, risponde ad un quesito in merito al regime fiscale applicabile, ai fini Irpef, per i beni aziendali offerti in omaggio ai propri dipendenti. In estrema sintesi questi il quesito dell’Azienda e la risposta dell’Agenzia delle Entrate

Il quesito: “Si chiede di sapere se, in considerazione del prevalente interesse datoriale, i descritti beni (bevanda caffè giornaliera e sacchetto di caffè mensile, N.d.R) erogati ai dipendenti possano considerarsi irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte Dirette (TUIR).

La risposta: “Qualora il valore dei beni assegnati dall’Istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR (“Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 -pari ad Euro 258,23, N.d.R.-; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”), lo stesso costituisce reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del TUIR.”

26 Marzo 2024 - Interpretazioni

Corretta applicazione del massimale contributivo – Prospetto informativo Prisma – Circolare INPS n. 48 del 25.03.2024 | ADLABOR

L'INPS, con la circolare n. 48 del 25 marzo 2024, comunica, in materia di applicazione del massimale contributivo ex art. 2, comma 18, L. 335/1995, il rilascio di una piattaforma informativa denominata “PRISMA” (prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale).

Tale piattaforma, su richiesta del datore di lavoro, fornisce un prospetto di sintesi dei dati riferiti all’anzianità assicurativa del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS o raccolte nell’ambito del Casellario dei lavoratori attivi di cui alla L. 243/2004, istituito presso l’Istituto (Casse professionali di cui al D.Lgs. 103/1996 e al D.Lgs. 509/1994).

INPS precisa che il prospetto ha esclusivamente valore informativo in relazione alle notizie in esso riportate, riferite all’assicurato, e non ha valore certificativo della posizione assicurativa del lavoratore medesimo.

04 Dicembre 2023 - Interpretazioni

Sicurezza del lavoro – Preposto – Chiarimenti | ADLABOR

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, con il quale ha fornito una risposta ad un quesito riguardante la figura del preposto. In particolare veniva richiesto se:

  • l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
  • piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione;
  • tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
  • se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.

Questa in sintesi la risposta del Ministero del Lavoro:

Al riguardo, premesso che le principali norme di riferimento, contenute nel decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, sono:

  • l’articolo 2 “Definizioni”, che al comma 1, lett. e), definisce il “preposto” come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
  • l’articolo 18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, che al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “(…) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;
  • l’articolo 19 “Obblighi del preposto”, che al comma 1, lett. a), prevede come, in riferimento alle attività indicate all’articolo 3 dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti” e al comma 1, lett. f-bis) dispone che, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “(…) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;
  • l’articolo 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 7, prevede che: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, mentre al successivo comma 7-ter, è previsto che: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”;
  • l’articolo 55 “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” ha previsto al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis).

La Commissione ritiene che:

  • la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio –a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa– laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali;
  • non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.
14 Settembre 2023 - Interpretazioni

Trattamento fiscale al lavoratore distaccato all’estero – Chiarimenti Agenzia delle Entrate | ADLABOR

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 428 del 12 settembre 2023, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all’estero – articolo 51, comma 8 bis del DPR 917/1986 (Tuir).

In particolare segnaliamo che, per l’Agenzia delle Entrate:

  • In base a quanto previsto dall’art. 51, comma 8­ bis, del Tuir (“Il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto­ legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 39”, tali retribuzioni sono fissate entro il 31 gennaio di ogni anno e sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
  • il citato criterio di determinazione del reddito, che si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Tuir, comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero è assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale fissata dal predetto decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore;
  • la disciplina fiscale di cui all’art. 51, comma 8­ bis, del Tuir trova applicazione a condizione che:
  1. il lavoratore, operante all’estero, sia tassativamente inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del citato Ministero fissa la retribuzione convenzionale;
  2. l’attività lavorativa sia svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità; è pertanto necessario che venga stipulato uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e che il dipendente venga collocato in un speciale ruolo estero (collocazione non necessaria quando il rapporto di lavoro è instaurato direttamente con una società estera);
  3. l’attività lavorativa svolta all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all’estero. Di conseguenza, non si applica, ad esempio, ai dipendenti in trasferta all’estero, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell’attività lavorativa all’estero, derivante da un contratto specifico;
  4. il lavoratore nell’arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni. Il computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all’estero, non necessariamente deve risultare continuativo. Per l’effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all’estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi;
  5. non fa venir meno il carattere di esclusività e di continuità del rapporto di lavoro presso una Consociata estera l’effettuazione, per esigenze aziendali e nell’esclusivo interesse della Consociata, di occasionali trasferte di lavoro in Paesi diversi da quello in cui è stato trasferito, tra cui anche l’Italia.
12 Settembre 2023 - Interpretazioni

Accesso del dipendente alla relazione investigativa | ADLABOR

Con Provvedimento del 6 luglio 2023, il Garante Privacy, dopo aver accertato l’illiceità del trattamento dei dati effettuato da parte di un'azienda di servizi di pubblica utilità, ha sancito il diritto del lavoratore ad avere accesso ai propri dati personali, compresi quelli contenuti nella relazione dell’agenzia investigativa incaricata dall’azienda di raccogliere informazioni sul suo conto.

Nel caso di specie il dipendente, dopo aver ricevuto una contestazione disciplinare (cui era seguito il licenziamento) nella quale erano contenuti puntuali riferimenti ad attività extra lavorative, e avere richiesto, senza mai ottenere riscontro da parte della Società, di poter avere accesso ai propri dati personali, ha presentato un reclamo al Garante.

Nel provvedimento il Garante ha stabilito che l’azienda aveva l’obbligo di fornire al lavoratore tutti i dati raccolti con la relazione investigativa, anche quelli che non erano stati trasferiti nella contestazione disciplinare (fotografie, una rilevazione Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni). Si tratta di informazioni che avrebbero anche potuto essere utili per il lavoratore al fine di esercitare il diritto di difesa.

L’Autorità quindi, ricordando che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l'accesso ai dati personali dell'interessato in forma completa e aggiornata - indicando anche l'origine dei dati qualora non siano raccolti direttamente dal titolare del trattamento presso l'interessato - ha irrogato all’azienda una sanzione di 10mila euro.

04 Settembre 2023 - Interpretazioni

COVID-19 – Aggiornamento sulle modalità di gestione | ADLABOR

Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare n. 0025613 dell’11 agosto 2023, con l’aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti in caso COVID-19.

La circolare è stata pubblicata a seguito della vigenza del Decreto Legge n. 105/2023, che, all’articolo 9 stabilisce l’abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Pertanto le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento. Il Ministero raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.

Segnaliamo inoltre che è consigliato comunque:

  • Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone;
  • Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi;
  • Evitare ambienti affollati;
  • Applicare una corretta igiene delle mani;
  • Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria;
  • Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi;
  • Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

Per le persone venute a contatto con casi di COVID-19, non si applica nessuna misura restrittiva. La raccomandazione, comunque, è che le stesse pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.

22 Agosto 2023 - Interpretazioni

Esonero contributivo a carico del lavoratore – Aumento – Chiarimenti INPS | ADLABOR

L’INPS, con il messaggio n. 2924 del 10 agosto 2023, fornisce ulteriori chiarimenti applicativi in merito all’aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 197/2022, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico.

L’esonero contributivo si applica nella misura:

  • di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
  • di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro;

Per quanto riguarda la tredicesima mensilità erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, l’esonero si applica nella misura:

  • di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;
  • di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.

L’esonero contributivo in oggetto è cumulabile:

  • con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l’incentivo NEET disciplinato dall’articolo 27 del medesimo decreto-legge n. 48/2023;
  • con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022.
22 Agosto 2023 - Interpretazioni

Reati in materia di salute e sicurezza del lavoro – Responsabilità amministrativa degli enti – Indicazioni INAIL | ADLABOR

Pubblicate dall’Inail le linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio di commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul Lavoro.

La pubblicazione, frutto di un lavoro di sinergia tra l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e Capitalimprese in collaborazione con l’Istituto di studi sulla responsabilità amministrativa degli enti (ISR), ha la finalità di indicare modalità per monitorare e misurare i rischi in conformità alla UNI ISO 45001:18 e favorire tra le piccole e medie imprese italiane, la cultura della prevenzione.

Il documento fornisce informazioni e indicazioni operative su:

  • FINALITÀ: offrire alle imprese la possibilità di organizzarsi per conseguire la certificazione UNI ISO 45001:18 e adottare un modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei requisiti previsti all’art. 30 del d.lgs. 81/2008;
  • PECULIARITÀ DEI REATI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA: vengono elencati una serie di reati, tra cui, in particolare per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, l’omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sottolineando come l'adozione e l’efficace attuazione da parte dell'ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato integrino una condotta esimente dalla responsabilità amministrativa per il caso in cui, nonostante il compimento di tale condotta da parte dell'ente, si verifichi l’evento lesivo;
  • MODELLO ORGANIZZATIVO: il documento affronta vari argomenti, tra i quali: la logica del modello e le modalità della mappatura dei rischi; come gestire le attività sensibili; quali sono i parametri di valutazione del rischio di reato; la gestione integrata dell’audit e della valutazione; come raccogliere i dati infortunistici a supporto dei parametri dello strumento gestionale.
21 Luglio 2023 - Interpretazioni

CIGO per caldo intenso: criteri per la valutazione della temperatura | ADLABOR

Facciamo seguito alla news del 21 luglio 2023, per segnalare che, circa le richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” dovute alle temperature elevate, l’INPS, nel messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023, fornisce alcune indicazioni riguardo le modalità di valutazione delle istanze con riferimento alle temperature percepite.

Segnaliamo in particolare che:

  • in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigrade, non soltanto come temperature effettiva ma anche se “percepita” per elevato tasso di umidità, considerando sia la temperatura sia la tipologia di attività svolta e le condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori;
  • anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte sia all’aperto, in luoghi non proteggibili dal sole, sia al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro;
  • per quanto riguarda il lavoro svolto in agricoltura, la Cassa integrazione speciale riguarda solo gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole;
  • il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.
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