15 Ottobre 2018
Regime fiscale speciale per lavoratori impatriati
Lavoratori impatriati: regime fiscale speciale al fine di incentivare il trasferimento in Italia di quelli con alte qualificazioni e specializzazioni
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 32 dell’11 ottobre 2018, nel rispondere ad un quesito posto da un lavoratore che aveva attività di lavoro dipendente in Inghilterra ed in Olanda, iscrivendosi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) ha fornito queste precisazioni:
- in base all’art. 16, del D.Lgs. 147/2015, che ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati” al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da questi lavoratori rientrati in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% per un quinquennio decorrente dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, del TUIR;
- destinatari del beneficio fiscale in esame sono i cittadini dell’Unione europea:
- in possesso di un titolo di laurea che abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
- oppure che abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream;
- che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio. A tale proposito, con risoluzione n. 51/E del 7 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: “considerato che il comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, la scrivente ritiene che, per tali soggetti, la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo”;
- che trasferiscano la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, del TUIR, e si impegnino a permanervi per almeno due anni. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Per consultare la risposta all’interpello, clicca qui:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/ottobre+2018+interpelli/interpello+32+2018/Risposta+n.+32_2018.pdf