L’INPS, con circolare n. 103 del 17 ottobre 2018, fornisce le istruzioni per favorire la corretta gestione delle prestazioni di lavoro occasionale nel quadro delle nuove disposizioni intervenute con l’articolo 2-bis DL 87/2018, convertito in legge 96/2018.
Segnaliamo in particolare che nella circolare, oltre a comunicare le novità sulle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione nella procedura informatica dedicata alle prestazioni occasionali, sulle dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura, sulla creazione di due nuovi regimi per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali e sull’aggiornamento del sistema di registrazione dei prestatori sul sito dell’INPS, è stata introdotta una nuova modalità di erogazione del compenso al lavoratore, in base alla quale, a richiesta del lavoratore espressa all’atto della registrazione, il compenso potrà essere riscosso, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata, per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Di conseguenza, sarà possibile per il prestatore ottenere il pagamento del compenso, spettante per la prestazione occasionale svolta, secondo una delle seguenti modalità:
Per consultare la circolare clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20103%20del%2017-10-2018.pdf