29 Gennaio 2019
Incentivi per datori i lavoro che assumono beneficiari di reddito di cittadinanza
Reddito di cittadinanza – Incentivi per i datori i lavoro che assumono i beneficiari dell’Rdc
L’art. 8 del Decreto-legge 4/2019 prevede che ai datori i lavoro che assumono soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza sia riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità.
Le condizioni per poter usufruire del beneficio sono:
- avere comunicato all’apposita piattaforma digitale la disponibilità di posti vacanti;
- avere assunto a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di Rdc;
- avere, contestualmente all’assunzione del beneficiario di Rdc, stipulato, presso il centro per l’impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale si garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale;
- le assunzioni debbono essere un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.
Le agevolazioni sopra indicate, sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall’art. 1, comma 247, della legge 145/ 2018 per le Regioni meridionali. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della legge n. 145/2018, gli sgravi contributivi sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro.
Gli incentivi non spettano per i motivi indicati all’art. 31 del D.Lgs. 150/20015 ed in particolare se:
- l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- l’assunzione viola il diritto di precedenza;
- il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unita’ produttive;
Non appena il Ministero del lavoro, l’ANPAL e l’INPS emaneranno istruzioni operative provvederemo a darne notizia